Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4696.

La massima estrapolata:

Il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore. Tali essendo le caratteristiche del giudizio, non è pertanto ammissibile, in esso, l’intervento adesivo del condominio ovvero di altri condomini rispetto a quello istante, uniche parti legittimate a parteciparvi e contraddirvi essendo il ricorrente e l’amministratore, con la conseguenza che gli effetti del regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. devono esaurirsi nel rapporto tra costoro.

Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4696

Data udienza 24 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIANNICARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11230-2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 01/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente (OMISSIS) impugna, articolando un unico motivo di ricorso ex articolo 111 Cost., il decreto del 1 febbraio 2018 della Corte d’Appello di Salerno, che ha respinto il reclamo proposto dal medesimo Voza avverso il provvedimento del Tribunale di Salerno reso in data 14 giugno 2017, con il quale era stata rigettata la sua domanda di revoca giudiziale di (OMISSIS) dall’incarico di amministratore del (OMISSIS), Eboli.
Resistono con distinti controricorsi l’amministratore (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti e undici condomini del (OMISSIS), intervenuti adesivamente rispetto alla posizione dell’amministratore nel giudizio di revoca. La revoca dell’amministratore (OMISSIS) era stata richiesta dal condomino (OMISSIS) per la mancata esibizione di documentazione richiesta da quest’ultimo, ed in particolare del registro di anagrafe condominiale. Il Tribunale di Salerno rigetto’ la domanda di revoca e condanno’ (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente e dagli interventori adesivi. La Corte d’Appello di Salerno, pronunciando sul reclamo di (OMISSIS), ha affermato l’ammissibilita’ dell’intervento dei singoli condomini nel giudizio di revoca, finalizzato alla “tutela di dati personali e riservati”, “interesse autonomo da quell’amministratore ma compatibile con quello da costui affermato nel giudizio”, dando cosi’ luogo ad una “ipotesi di litisconsorzio facoltativo successivo, perche’ realizzato in corso di giudizio”. I giudici del reclamo hanno poi condannato il soccombente (OMISSIS) a rimborsare a tutte le controparti le spese processuali.
L’unico motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione dell’articolo 91 c.p.c., articolo 105 c.p.c., comma 2 e articolo 737 c.p.c. e ss., articolo 1129 c.c. e articolo 64 disp. att. c.p.c., avendo il decreto impugnato erroneamente ammesso la partecipazione dei singoli condomini interventori al giudizio di revoca dell’amministratore di condominio e conseguentemente liquidato in loro favore le spese processuali. Il ricorso di (OMISSIS) non era stato rivolto nei confronti di (OMISSIS), amministratore convenuto nel giudizio di revoca.
L’intervento adesivo volontario, ex articolo 105 c.p.c., di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – pur ricorrendo un’ipotesi di cause sostanzialmente scindibili – ha pero’ dato luogo ad un litisconsorzio necessario processuale, e percio’ la causa deve considerarsi inscindibile in sede di impugnazione nei confronti della parte originaria (OMISSIS), ancorche’ la decisione concerna le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il ravvisato carattere di inscindibilita’ processuale della causa principale (arg. da Cass. Sez. 2, 06/05/2015, n. 9150; Cass. Sez. 2, 09/05/2018, n. 11156; Cass. Sez. 2, 26/09/2017, n. 22370). E’ stata percio’ disposta ed eseguita l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso, ex articolo 331 c.p.c., a (OMISSIS), il quale si difende con controricorso.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ed i condomini controricorrenti hanno presentato memorie ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, e’ inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte d’appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli articolo 1129 c.c. e articolo 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso e’, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cass. Sez. 6 – 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 – 2, 30/03/2017, n. 8283; Cass. Sez. 6 – 2; Cass. Sez. 6 – 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957).
Va inoltre osservato in premessa come il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, che puo’ essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volonta’ assembleare, ed e’ ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore. Non e’ quindi ammessa la partecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini: interessato e legittimato a contraddire e’ soltanto l’amministratore, non sussistendo litisconsorzio degli altri condomini (Cass. Sez. 2, 22/10/2013, n. 23955; Cass. Sez. 2, 23/08/1999, n. 8837). Il giudizio e’ improntato a rapidita’, informalita’ ed ufficiosita’, potendo, peraltro, il provvedimento essere adottato “sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente” (articolo 64 c.c. disp. att., comma 1). Il decreto del tribunale di revoca incide, quindi, sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore al culmine di un procedimento camerale plurilaterale, nel quale, tuttavia, l’intervento giudiziale e’ pur sempre diretto all’attivita’ di gestione di interessi.
Il procedimento diretto alla revoca dell’amministratore di condominio soggiace, dunque, al regolamento delle spese ex articolo 91 c.p.c., regolamento i cui effetti devono pero’ esaurirsi nel rapporto tra il condomino istante e l’amministratore, uniche parti legittimate del peculiare rapporto processuale.
Ne consegue che, nel caso di specie, a differenza di quanto affermato dalla Corte d’Appello di Salerno, era inammissibile l’intervento dei singoli condomini nel giudizio di revoca, benche’, come si sostiene nell’impugnato decreto, finalizzato alla “tutela di dati personali e riservati”, ovvero alla salvaguardia di un “interesse autonomo da quell’amministratore ma compatibile con quello da costui affermato nel giudizio”. Le considerazioni, svolte ancora nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, dai condomini controricorrenti, circa l’avvertita “esigenza di difendere in giudizio un proprio specifico interesse, ovvero quello alla tutela dei dati personali,” che sarebbe stato pregiudicato dall’eventuale revoca dell’amministratore, non tengono conto della essenziale delimitazione del procedimento camerale di revoca dell’amministratore di condominio, il quale, come gia’ ricordato, non ha carattere decisorio ed incide unicamente sul rapporto corrente tra condominio ed amministratore, senza precludere ne’ a quest’ultimo, ne’ tanto meno ai singoli condomini, la tutela giurisdizionale piena dei propri diritti in un ordinario giudizio contenzioso di cognizione.
Era quindi altresi’ da negare il diritto dei singoli condomini interventori a conseguire la ripetizione delle spese processuali sostenute, invece disposta nell’impugnato determinando un compenso unico rispetto a quello legittimamente liquidato all’amministratore (OMISSIS).
Deve percio’ accogliersi il ricorso e il decreto impugnato va cassato, limitatamente alla statuizione sulle spese processuali liquidate in favore dei singoli condomini interventori, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che, in diversa composizione, riesaminera’ la causa uniformandosi ai principi richiamati e tenendo conto dei rilievi svolti, e regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’. Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulla domanda di restituzione proposta dal ricorrente nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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