Corte di Cassazione, civile, Sentenza|19 gennaio 2021| n. 786.
A seguito delle modifiche legislative intervenute l’art. 183 R.D. n. 1775/1933 deve ritenersi parzialmente abrogato per implicito, dovendosi ritenere che il procedimento di comunicazione-notificazione della sentenza non ha più struttura bifasica e che la notificazione a mezzo pec alle parti a cura del cancelliere è senz’altro idonea a far decorrere il termine breve per appellare, indipendentemente dalla registrazione della sentenza.
Sentenza|19 gennaio 2021| n. 786
Data udienza 15 dicembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Impugnazione delle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – Notifica della copia integrale del dispositivo – Idoneità a far decorrere il termine breve di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione indipendentemente dalla registrazione della sentenza – Idoneità della notifica a mezzo PEC della copia integrale della sentenza – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f.
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez.
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente di Sez.
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28000/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CHIES D’ALPAGO, COMUNE DI TAMBRE D’ALPAGO, in persona dei rispettivi sindaci pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 132/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 16/05/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2020 dal Presidente Dott. Luigi Giovanni Lombardo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi gli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. – La societa’ (OMISSIS) s.r.l., titolare di una concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico dal torrente (OMISSIS), convenne in giudizio, innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, i Comuni di Tambre d’Alpago e di Chies d’Alpago, chiedendo accertarsi i diritti e gli obblighi nascenti dalla concessione di derivazione rilasciatale dal Genio civile di Belluno e dichiararsi la invalidita’ delle clausole relative ai corrispettivi contenute nella convenzione stipulata con i suddetti enti territoriali.
Nella resistenza dei Comuni convenuti, il Tribunale regionale dichiaro’ il difetto di interesse della societa’ attrice con riferimento alle domande relative alla concessione di derivazione e dichiaro’ la propria incompetenza per le altre domande.
2. – Avverso tale sentenza propose appello la societa’ (OMISSIS) s.r.l. e il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dichiaro’ l’impugnazione inammissibile, ritenendola tardiva.
3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso la societa’ (OMISSIS) s.r.l. sulla base di un unico articolato motivo.
Hanno resistito con controricorso i Comuni di Tambre d’Alpago e di Chies d’Alpago.
In prossimita’ dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico complesso motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il T.S.A.P. ritenuto che il termine di trenta giorni per la proposizione dell’appello, previsto dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 189 (“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”), fosse decorso dal momento della integrale notificazione della sentenza di primo grado effettuata a mezzo p.e.c., a cura della cancelleria, il 30/5/2018 (giorno stesso della sua pubblicazione), con conseguente tardivita’ dell’appello notificato il 9/10/2018. Secondo la ricorrente, il Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 183, configurerebbe un procedimento notifica-torio della sentenza a struttura bifasica; in forza di tale disciplina processuale speciale, prevalente sulla normativa processuale ordinaria, la prima notifica farebbe insorgere soltanto l’onere della parte di provvedere alla registrazione della sentenza (ai sensi dell’articolo 183, comma 3), senza determinare l’inizio del decorso del termine breve per impugnare (ai sensi del combinato disposto dell’articolo 189, in relazione al Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 183, comma 4); tale conclusione troverebbe conforto nel fatto che il cancelliere, nell’eseguire la notificazione a mezzo p.e.c., ha utilizzato una locuzione – “notifica ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 183, comma 2” – che avrebbe rafforzato nella parte il convincimento che non si trattasse di notifica eseguita ai sensi dell’articolo 183, comma 4, Testo Unico citato.
Le censure sono infondate.
Va premesso che il Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 189, comma 1, stabilisce che “L’appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche e’ proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo ai sensi dell’articolo 183”; l’articolo 183 stabilisce a sua volta, al comma 3, che della sentenza “Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all’ufficio del registro e ne da’ avviso alle parti perche’ provvedano alla registrazione” e, al comma 4, che “Restituiti la sentenza e gli atti dall’ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione”.
Con la sentenza 30 marzo 2010, n. 7607, queste Sezioni Unite, chiamate a stabilire se la notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza comporti comunque, indipendentemente dalla sua registrazione, la decorrenza del termine breve per impugnare la decisione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche con ricorso per cassazione, hanno gia’ evidenziato la necessita’ di tener conto del quadro normativo nel quale fu adottato il Testo Unico sulle acque del 1933 e, in particolare, del fatto che esso fu emanato nella vigenza della legge di registro di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.
Il Regio Decreto n. 3269 del 1923, articolo 68, prevedeva che tutte le sentenze erano soggette a registrazione, che il cancelliere era tenuto ad inviare l’originale della sentenza all’ufficio del registro per la registrazione e che, solo dopo la registrazione della sentenza e la sua restituzione da parte di detto ufficio, il cancelliere poteva rilasciarne copia agli interessati. Ne conseguiva che, finche’ la sentenza non fosse stata restituita al cancelliere, le parti non avevano la possibilita’ di prenderne cognizione e, quindi, di valutare la opportunita’ di impugnarla. In siffatta situazione, l’eventuale notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza da parte del cancelliere, prima che questa fosse stata restituita dall’ufficio del registro, non avrebbe potuto determinare la decorrenza del termine (breve) di impugnazione, perche’ la mancanza di registrazione impediva alle parti di ottenere copia della sentenza.
Il quadro normativo e’ radicalmente mutato con l’entrata in vigore del nuovo testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
In particolare, il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 66, stabilisce, al comma 1, che i soggetti indicati nell’articolo 10, lettera b) e c) (tra i quali figurano i cancellieri) possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi siano stati registrati (indicando gli estremi della registrazione, compreso l’ammontare dell’imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta); ma aggiunge, al comma 2, che: “La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio”.
Mentre, dunque, sulla base della legge di registro del 1923 tutte le sentenze andavano registrate ed era fatto divieto al cancelliere di rilasciarne copia prima della loro registrazione, attualmente, in forza della nuova disciplina, vi sono sentenze che vanno registrate (quelle indicate nella parte prima, articolo 8 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986) e sentenze che non vanno registrate e, anche per quelle che vanno registrate, il cancelliere e’ tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione se cio’ e’ necessario per la prosecuzione del giudizio.
La richiamata sentenza di queste Sezioni Unite ha, pertanto, concluso nel senso che, alla luce della evoluzione della normativa in tema di imposta di registro, si deve escludere che la preventiva registrazione della sentenza, prevista dall’articolo 183 del Testo Unico sulle acque, costituisca “condizione essenziale” per la decorrenza del termine breve di impugnazione derivante dalla notifica della copia dell’estratto integrale della sentenza.
Da questa premessa le Sezioni Unite hanno dedotto che, in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche in unico grado, una volta avvenuta la comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza, la successiva notifica della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 202, in quanto il compimento della registrazione rileva, ove dovuta, esclusivamente a fini fiscali (Cass., Sez. Un., n. 7607 del 30/03/2010). Anche con le pronunce successive queste Sezioni Unite hanno costantemente ribadito che il termine breve per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale regionale delle acque pubbliche decorre dalla notifica della copia integrale del dispositivo, senza dover attendere la registrazione della sentenza (Cass., Sez. Un., n. 10453 del 21/05/2015; Cass., Sez. Un., n. 29393 del 15/11/2018; Cass., Sez. Un., n. 8048 del 30/03/2018).
Il principio della non necessita’ della registrazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, e’ stato poi esteso da queste Sezioni Unite al termine breve per la proposizione dell’appello avverso le sentenze dei Tribunali regionali delle acque pubbliche; e si e’ affermato che il termine breve previsto dal Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 189, comma 1, per proporre impugnazione davanti al T.S.A.P. avverso le sentenze emesse dal Tribunale regionale delle acque pubbliche decorre dal rilascio a mezzo p.e.c. della copia integrale della sentenza, a seguito dell’avviso previsto dell’articolo 183, comma 3 Regio Decreto cit., atteso che la soppressione dell’obbligo di registrazione delle sentenze civili ha reso ormai irrazionale ed inutile la notificazione della copia integrale del dispositivo, originariamente prevista dal successivo comma 4 dello stesso articolo, a cio’ non ostando quanto stabilito dall’articolo 133 c.p.c., comma 2, u.p., stante il carattere speciale della disciplina contenuta negli articoli 183 e 189 del Regio Decreto citato, che rende la stessa applicabile in luogo di quella ordinaria (Cass., Sez. Un., n. 5642 del 26/02/2019). Questo principio di diritto deve ritenersi ormai consolidato, essendo stato confermato da numerose successive pronunce (Cass., Sez. Un., n. 29083 del 11/11/2019; Cass., Sez. Un., n. 7840 del 15/04/2020; nonche’, non massimate: Cass., Sez. Un., n. 15900 del 13/06/2019; Cass., Sez. Un., n. 22573 del 10/09/2019; Cass., Sez. Un., n. 30801 del 26/11/2019 e Cass., Sez. Un., n. 2502 del 4/02/2020).
Le Sezioni Unite non possono che ribadire il principio piu’ volte affermato, osservando che, a seguito delle modifiche legislative intervenute, il Regio Decreto n. 1775 del 1993, articolo 183, deve ritenersi parzialmente abrogato per implicito, dovendo ritenersi che il procedimento di comunicazione-notificazione della sentenza non ha piu’ struttura bifasica e che la notificazione a mezzo p.e.c. alle parti, a cura del cancelliere, della copia integrale della sentenza del T.R.A.P. e’ senz’altro idonea a far decorrere il termine per appellare.
Non rileva il fatto che, nella specie, il cancelliere abbia erroneamente menzionato nell’avviso del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 183, comma 2: trattasi di un lapsus calami privo di rilevanza giuridica ed immediatamente rilevabile dalla parte, considerato che il detto comma 2 non prevede alcuna comunicazione, notificazione o avviso alle parti. Era pertanto evidente che l’avviso del cancelliere, accompagnato dalla notificazione del testo integrale della sentenza, fosse eseguito in adempimento delle prescrizioni dei commi successivi.
2. – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
3. – Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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