Il principio di non contestazione si applica ai fatti costitutivi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 settembre 2022| n. 27907.

Il principio di non contestazione si applica ai fatti costitutivi

Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. si applica ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte non abbia replicato.(Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia impugnata che aveva deciso applicando il principio di non contestazione in relazione alla dedotta inapplicabilità di una polizza assicurativa all’evento lesivo denunciato).

Ordinanza|23 settembre 2022| n. 27907. Il principio di non contestazione si applica ai fatti costitutivi

Data udienza 8 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto privato – Impianto idraulico – Vizi – Danni – Garanzia – Operatività polizza esclusa – principio di non contestazione – Riguarda i fatti costitutivi modificativi o estintivi del diritto azionato – Non si applica alla contestazione del fatto allegato – E’ mera difesa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17083/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) P.L.C., in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 51/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 13/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO IN FATTO

CHE:
(OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze 13 gennaio 2021, n. 51, che, per quanto interessa nel presente giudizio, ha confermato il rigetto della domanda di garanzia proposta dal ricorrente nei confronti di (OMISSIS) PLC.
Resiste con controricorso (OMISSIS) PLC.
Memoria e’ stata depositata dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
Il ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., e articolo 2697 c.c.”, per avere la Corte d’appello erroneamente fondato la propria decisione sul principio di non contestazione.
La denuncia e’ manifestamente fondata. Il ricorrente chiamato in causa e poi condannato a risarcire i danni provocati da un impianto di riscaldamento da egli realizzato ha proposto nei confronti della controricorrente una domanda di garanzia fondata sul contratto di assicurazione con essa concluso e l’assicuratrice ha negato l’operativita’ della garanzia, in quanto si trattava di danni provocati dalla realizzazione di un impianto idraulico, mentre l’attivita’ assicurata era quella del muratore che esegue lavori edilizi.
La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda di garanzia: il ricorrente, a fronte della espressa contestazione della (OMISSIS), nulla “ha mai replicato in primo grado”, cosi’ che, in base al principio di non contestazione, la circostanza affermata dalla (OMISSIS) – che la polizza non copriva i danni in questione – era da ritenersi ammessa, senza che fosse necessario esaminare il contratto e il suo allegato (depositati in primo grado).
In tal modo la Corte d’appello ha applicato il principio di cui all’articolo 115 c.p.c., non rispetto al fatto costitutivo – negato da (OMISSIS) – ma alla contestazione operata da quest’ultima del fatto costitutivo.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto; la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze che dovra’ attenersi al seguente principio di diritto: “il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c., riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa”; il giudice di rinvio provvedera’ anche in relazione alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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