Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 settembre 2022| n. 26960.
Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ.
Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., potendo avere per oggetto solo i fatti storici sottesi alle domande ed alle eccezioni delle parti, non può essere utilizzato con riguardo alle conclusioni ermeneutiche e ricostruttive da trarre in ordine alla valutazione ed all’interpretazione dei documenti prodotti dalle stesse (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il tribunale, nel confermare il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico del ricorrente per il mancato pagamento di una fattura, aveva ritenuto che il certificato di insoluto emesso dalla banca e depositato dal creditore, non avendo formato oggetto di specifica contestazione da parte dell’opponente, aveva inverato la mancata prova del pagamento che quest’ultimo aveva eccepito in giudizio) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 17 novembre 2021, n. 35037; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 marzo 2020, n. 6172; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30744).
Ordinanza|14 settembre 2022| n. 26960. Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ.
Data udienza 16 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Poteri del giudice – Principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. – Non estensione alle conclusioni ermeneutiche e ricostruttive – Valutazione ed all’interpretazione dei documenti prodotti dalle parti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21957/2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 182/2021 del TRIBUNALE DI BIELLA, depositata il 21/4/2021;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 16/6/2022, dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
1.1 Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo che, su ricorso della (OMISSIS) s.r.l., gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 2.727,80 per il mancato pagamento della fattura n. (OMISSIS).
1.2 Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che “ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 1218 c.c. e articolo 2697 c.c., il creditore, che agisce per l’adempimento” sia onerato e della prova del titolo posto alla base della propria pretesa e dell’allegazione dell’inadempimento altrui, essendo parte debitrice, per converso, gravata dall’onere della prova in ordine al fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell’altrui diritto”, e che, piu’ in generale, in forza del principio dispositivo, ciascuna parte, di volta in volta e a seconda del riparto del reciproco onere probatorio, e’ tenuta a prendere posizione alla prima difesa utile sui fatti posti a fondamento della domanda avversa che, altrimenti, si considerano pacifici, ha rilevato come, nel caso in esame: – (OMISSIS), con l’opposizione al decreto ingiuntivo, aveva dedotto di aver provveduto al saldo della indicata fattura stessa, assieme a quello dovuto per altra fattura, mediante bonifico in data 1/2/2016 per l’importo complessivo di Euro. 3.475,00, producendo in giudizio, a dimostrazione di tale assunto, copia del relativo ordine; – la (OMISSIS) s.r.l., per contro, aveva contestato tale circostanza depositando, quale prova contraria, il certificato di insoluto emesso da (OMISSIS), senza, pero’, che su tale “circostanza” l’opponente avesse preso posizione ovvero offerto una controprova; ed ha, quindi, ritenuto che, in difetto di specifica contestazione “in ordine al certificato di deposito rilasciato da (OMISSIS)”, tale “circostanza” doveva essere considerata come “pacifica”, con il conseguente rigetto dell’appello e conferma della sentenza impugnata.
1.3 L’opposta, dal suo canto, ha aggiunto il tribunale, si e’ limitata a formulare mere argomentazioni in merito all’ordine di bonifico cumulativo, e cioe’ relativo a due fatture, con assorbimento di ogni altra questione sul punto.
2.1 (OMISSIS), con ricorso notificato il 22/7/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
2.2 (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso notificato il 24/9/2021.
2.3. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1 Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha applicato il principio di non contestazione previsto dall’articolo 115 c.p.c., non gia’ ad una circostanza allegata da una parte bensi’ all’interpretazione di un documento, ossia la dichiarazione della banca, la quale, invece, costituendo una prova, avrebbe dovuto essere oggetto di esame e di valutazione da parte del tribunale.
3.2. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, il fatto non contestato non e’ un fatto accertato ma solo un fatto che si assume per vero a meno che le prove raccolte ne smentiscano l’esistenza, come e’ accaduto nel caso in esame, in cui, proprio in forza delle prove documentali raccolte, il tribunale avrebbe dovuto considerare che la certificazione della banca non si riferiva al bonifico effettuato dal ricorrente.
3.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, arrestandosi di fronte alla ritenuta mancanza di contestazione, ha omesso di esaminare le prove documentali ed ha, quindi, omesso di esaminare un fatto decisivo, costituito dall’avvenuta regolare esecuzione del bonifico a pagamento della fattura contestata.
3.4. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 167, 183, e 645 c.p.c. nonche’ dell’articolo 1193 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, confermando la statuizione del giudice di pace, ha negato che la (OMISSIS) avesse formulato domanda riconvenzionale ravvisando negli atti della parte opposta mere argomentazioni difensive ed ha, quindi, negato sia l’applicabilita’ della negoziazione assistita, prevista a pena di improcedibilita’, sia il principio processuale secondo cui il convenuto opposto, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, non puo’ proporre domande riconvenzionali.
4.1. Il primo motivo e’ fondato, con assorbimento degli altri.
4.2. Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato che il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c., potendo avere per oggetto solo i fatti storici sottesi alle domande e alle eccezioni delle parti, non puo’ essere utilizzato con riguardo alle conclusioni ermeneutiche e ricostruttive da trarre in ordine alla valutazione e all’interpretazione dei documenti prodotti dalle stesse (cfr. Cass. n. 6172 del 2020; Cass. n. 35037 del 2021; Cass. n. 30744 del 2017).
4.3. La sentenza impugnata, pertanto, li’ dove ha ritenuto che il certificato di insoluto emesso dalla banca non era stato oggetto di specifica contestazione da parte dell’opponente ed, in forza di questo solo assunto, ha ritenuto che l’opponente non avesse dimostrato il pagamento che aveva eccepito in giudizio, non si e’, evidentemente, attenuta ai principi esposti e dev’essere, pertanto, in accoglimento del ricorso, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Biella che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Biella che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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