Il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 23 luglio 2020, n. 15764.

La massima estrapolata:

Il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando esse riguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone, dovendo anche in questo caso i diritti del singolo essere regolati nell’ambito di ciascuna massa, senza possibilità, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l’attribuzione di beni facenti parte dell’altra massa.

Sentenza 23 luglio 2020, n. 15764

Data udienza 29 novembre 2019

Tag/parola chiave: Successioni mortis causa – Scioglimento della comunione ereditaria – Domanda di divisione – Assegnazione dei beni – Regolamentazione delle spese di lite – Articoli 469 e 726 cc – Criteri – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12849/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 328/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega orale degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale condizionato;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato.

FATTI DI CAUSA

In relazione alla successione di (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS) lasciando eredi il coniuge (OMISSIS) e i tre tigli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultima chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona i coeredi, chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla morte del genitore.
Si costituiva (OMISSIS), che aderiva alla domanda di divisione e chiedeva accertarsi un proprio credito nei confronti dei coeredi.
(OMISSIS), costituendosi a sua volta, deduceva che la divisione doveva farsi in base a un testamento del padre, del quale chiedeva di accertarsene l’esistenza.
Si costituiva in corso di causa anche (OMISSIS).
Interveniva la morte prima di (OMISSIS) e poi di (OMISSIS).
In entrambe le occasioni il processo era dichiarato interrotto e riassunto nei confronti dei soggetti originariamente presenti in lite, quali eredi dei condividenti deceduti.
Eseguita consulenza tecnica il tribunale rigettava la domanda di (OMISSIS) per la refusione di crediti verso l’eredita’; rigettava la domanda di (OMISSIS) volta ad ottenere l’attribuzione dell’eredita’ paterna in forza di testamento; pronunciava “lo scioglimento della comunione ereditaria tra (OMISSIS) e (OMISSIS)”, indicando i beni inclusi nei due lotti e i relativi conguagli; compensava le spese di lite per 1/2 ponendo la restante quota a carico di (OMISSIS).
La Corte d’appello di Venezia, adita da (OMISSIS), ha confermato la sentenza.
La corte ha innanzitutto riconosciuto che, nella regolazione delle spese di lite, il tribunale aveva giustamente tenuto conto della soccombenza di (OMISSIS) sulla domanda di devoluzione della eredita’ in base a testamento. Tale domanda, infatti, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, “non era stata fatta oggetto di rinuncia, all’atto di precisazione delle conclusioni, ne’ risultava dagli atti in qualche modo rinunciata”.
La corte d’appello ha poi disatteso le censure dell’appellante sulla mancata assegnazione dei beni spettanti alle condividenti decedute in corso di causa.
Il tribunale, infatti, aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia di divisione di masse plurime, dai quali derivava, appunto, la correttezza dell’iter seguito dal primo giudice, che aveva assegnano i beni da intestarsi ai due condividenti rimasti in causa, “mentre non potevano considerarsi gli altri beni rientranti nella massa ereditaria, a disposizione degli eredi (…), in attesa della futura divisione, secondo le spettanza di ciascuno, cui soltanto potranno conseguire le singole assegnazioni, in ragione della quota di eredita’ a ciascuno spettante”. Secondo la corte, del resto, il tribunale “non avrebbe potuto altrimenti statuire, laddove non erano state formulate conclusioni di sorta, in qualita’ di eredi di costoro, circa la quota di massa ereditaria spettante ai soggetti morti durante il processo divisorio”.
La corte ha poi disatteso la censura di (OMISSIS), il quale aveva lamentato che il tribunale aveva considerato, con riferimento a un conto corrente cointestato in nome del de cuius e del figlio appellante, l’intero saldo, dovendo invece comprendersi nell’asse solo la meta’, in dipendenza della intestazione congiunta. Al riguardo la corte ha posto in luce che il tribunale aveva fatto riferimento alla relazione del consulente tecnico, da cui emergeva che i valori erano stati stabiliti in accordo con i periti di parte “nelle diverse ipotesi divisionali elaborate anche ai fini della definizione della causa in via transattiva senza che fossero state sollevate contestazioni di sorta”.
La corte ha aggiunto che, sulla base del medesimo rilievo, il tribunale aveva detratto dalla massa, questa volta in favore di (OMISSIS), la somma di Euro 180.000,00 per miglioramenti apportati al bene incluso nella porzione allo stesso destinata.
La corte ha rilevato ancora che la divisione operata dal primo giudice rispettava i criteri di cui all’articolo 727 c.c.. In particolare essa ha condiviso la scelta di assegnare ad (OMISSIS) il lotto di terreno sul quale insisteva la casa dal medesimo abitata e all’attrice il terreno adiacente, la cui potenzialita’ edificatoria lo rendeva un bene autonomo, suscettibile di separata attribuzione.
In conclusione la corte ha rigettato l’appello, facendo derivare da cio’ l’assorbimento dell’appello incidentale condizionato proposto da (OMISSIS), con il quale la sentenza era stata censurata in ordine alla mancato conteggio delle migliorie apportate al bene oggetto di assegnazione in favore di (OMISSIS).
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui (OMISSIS) ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo.
Il ricorrente ha depositato memoria.
La causa e’ stata rinviata a nuovo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della sentenza notificata per via telematica, ma depositata in copia analogica priva dell’attestazione di conformita’.
Fissata l’udienza pubblica il ricorrente ha deposito ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I principi sanciti dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 8323 del 2019 consentono di superare i dubbi sulla procedibilita’ del ricorso.
Nella specie la sentenza impugnata, notificata a mezzo PEC, e’ stata depositata in copia analogica priva dell’attestazione di conformita’ del difensore, in assenza di contestazioni della stessa conformita’ da parte della controricorrente.
Il ricorrente, inoltre, con nota del 3 giugno 2009, ha depositato la sentenza notificata con l’attestazione di conformita’.
2. Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 91 c.p.c..
Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la corte di merito, ai fini della ripartizione delle spese di lite, l’ha ritenuto soccombente sulla domanda di devoluzione dell’asse in base a testamento, nonostante la domanda fosse stata efficacemente rinunciata.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c..
E’ oggetto di censura la mancata attribuzioni delle porzioni divise anche in favore delle condividenti decedute.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 1298 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c..
La sentenza e’ oggetto di censura nella parte in cui la corte di merito ha incluso nella massa da dividere l’intero saldo del conto corrente intestato in nome del de cuius e del ricorrente.
Il ricorrente lamenta che la presunzione di pari appartenenza del saldo era stata superata non in base a prove contrarie, avendo la corte fondato la propria valutazione solo sugli accordi fra consulente tecnico d’ufficio e consulenti di parte, raggiunti “allo scopo di conciliare la lite e comunque contestati in piu’ occasioni, non vincolanti ai fini della decisione”.
Il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 727 c.p.c..
La corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla norma impediva la separata assegnazione del terreno circostante la casa attribuita all’attuale ricorrente, dovendo invece costituire oggetto di attribuzione unitaria, trattandosi in effetti del giardino della stessa casa.
La separata identificazione catastale non pregiudicava la sostanziale unicita’ dei due beni in conformita’ alla situazione di fatto, di cui i giudici di merito non avevano tenuto conto.
L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato censura la sentenza nella parte in cui si detrae dal valore dell’immobile assegnato a (OMISSIS) l’importo di Euro 180.000,00 per lavori di migliorie, in assenza di prova della spesa, ma basandosi sul semplice accordo fra consulenti, accordo cui le parti non avevano dato seguito.
3. E’ prioritario l’esame del secondo motivo, che e’ fondato.
Sono decedute nel corso di giudizio di primo grado dapprima (OMISSIS) e poi (OMISSIS).
In entrambe le occasioni il processo e’ stato dichiarato interrotto, ma le riassunzioni non hanno coinvolto nel processo altri soggetti oltre a quelli gia’ originariamente presenti in lite, essendo gli stessi i soli eredi dei condividenti deceduti.
4. Se il chiamato all’eredita’ muore dopo averla acquistata, ma prima del perfezionamento delle operazioni divisorie, puo’ accadere che al posto del condividente individuale subentri, per successione universale, una pluralita’ di persone. La vicenda, tuttavia, non comporta una corrispondente moltiplicazioni delle porzioni. “In tema di divisione ereditaria, per l’accertamento della comoda divisibilita’ dei beni, ai sensi dell’articolo 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote che spettano agli originari chiamati, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta al momento della divisione una pluralita’ di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente con riguardo alla ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa” (Cass. n. 7835/1990; n. 13206/2017).
Il principio di cui sopra e’ riferito all’accertamento della comoda divisibilita’, ma riguarda naturalmente lo svolgimento delle operazioni divisionali in genere. Soggetto della divisione dovra’ essere considerata la collettivita’ dei successori, ai quali va attribuita unitariamente la porzione che sarebbe toccata al loro dante causa. (Cass. n. 33438/2019; n. 11762/1992; n. 3894/1977).
Cio’ si ricava specialmente dall’articolo 726 c.c.: “eseguita la stima di procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti” in proporzione delle quote”. La norma si collega all’articolo 469 c.c., comma 3, “quando vi e’ rappresentazione la divisione si fa per stirpi”.
Tali regole, sebbene riferite alla rappresentazione, sono applicabili tutte le volte che, al momento della divisione, al posto del condividente individuale, sia subentrata per successione universale o particolare, una collettivita’ di persone. Essendo le situazioni determinate dalla successione per stirpe e dalla successione di una collettivita’ sostanzialmente identiche, difficilmente potrebbe essere giustificato un diverso trattamento legale di queste due ipotesi.
5. Quando la successione avviene mortis causa a titolo universale gli eredi del compartecipe deceduto subentrano nella titolarita’ della quota indivisa dei beni oggetto della comunione alla quale concorreva il loro dante causa, che diventano contemporaneamente oggetto di una duplice comunione: quella originaria e quella sorta in conseguenza della morte del condividente fra gli eredi di lui, che comprendera’ la quota indivisa di quei beni e le altre cose eventualmente presenti nell’asse. Le due comunioni, derivando da diverso titolo, sono autonome l’una dall’altra e implicano in linea di principio separate operazioni divisionali. Solo il consenso unanime dei partecipanti, debitamente manifestata per iscritto se nelle comunioni ci sono beni immobili, puo’ consentire la divisione cumulativa, che riunisca cioe’ la totalita’ dei beni sottoposti a divisione in una massa unica (Cass. n. 5798/1992; n. 314/2009; n. 3029/2009; n. 25756/2018; n. 15494/2019).
Si precisa che il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo e’ applicabile anche quando le comunioni riguardano i medesimi beni e intercorrono fra le stesse persone (Cass. n. 3512/2019). Anche in questo caso i diritti del singolo devono essere regolati nell’ambito di ciascuna massa, senza possibilita’, salvo diverso accordo, di essere soddisfatti con l’attribuzione di beni facenti parte dell’altra massa (Cass. n. 4740/1977).
Si deve aggiungere che l’eventuale attribuzione ai successori di porzioni individuali, invece che di una porzione unica attribuita collettivamente, non solo implicherebbe una parziale unificazione delle masse, ma costituirebbe nello stesso tempo uno scioglimento parziale della comunione sorta a seguito della morte del compartecipe, se in essa, oltre alla quota indivisa, sono comprese altre cose. La divisione parziale e’ consentita, in presenza di ben determinate condizioni, che non e’ qui il caso di approfondire (Cass. n. 6931/2016; n. 573/2011).
6. E’ stato anticipato che gli eredi dei due compartecipi deceduti erano gli stessi condividenti originari. Nell’ambito della comunione originaria la vicenda aveva determinato percio’ non un aumento del numero dei condividenti, ma la loro riduzione. Si deve dare comunque per acquisito, giusti i principi di cui sopra, che anche in una tale ipotesi la scelta di far valere la nuova situazione competa pur sempre ai soli condividenti, che potrebbero avere interesse a mantenere separate le due vicende. Se i condividenti non chiedono congiuntamente che la divisione si adegui alla mutata situazione soggettiva, essi concorreranno nella divisione in una duplice veste: come condividenti individuali per la quota originaria e come soggetti componenti un condividente collettivo per la quota spettante ai loro danti causa.
La corte di merito da’ per acquisito che non ricorrevano, nella specie, le condizioni che avrebbero permesso la divisione dell’intero asse fra i soli compartecipi superstiti.
La statuizione non ha costituito oggetto di censura.
Tuttavia tale carenza imponeva una conclusione assai diversa quella fatta propria dalla corte di merito, non l’accantonamento delle porzioni destinate ai condividenti deceduti, ma lo svolgimento delle operazioni divisionali in base alla situazione originaria, che vedeva il concorso del coniuge con tre figli nella successione legittima di (OMISSIS).
Occorreva percio’ prevedere quattro porzioni, due da attribuire ai compartecipi superstiti e le altre da attribuire agli stessi compartecipi collettivamente nella loro qualita’ di eredi dei condividenti deceduti.
Si deve sottolineare che l’attribuzione collettiva della porzione agli eredi del condividente deceduto non costituisce divisione ulteriore interna alla stirpe, ne’ tanto meno divisione parziale della comunione derivante dalla morte del compartecipe. Nell’ambito di tale comunione le cose attribuite collettivamente non sono divise separatamente dal resto, ma prendono il posto della quota indivisa con l’efficacia retroattiva tipica degli atti divisionali, comportante che ciascun condividente e’ da considerarsi fin dall’origine proprietario della porzione assegnatagli (articolo 757 c.c.) (Cass. n. 468/1976). Esse costituiranno oggetto di autonoma divisione insieme alle altre cose eventualmente presenti nell’eredita’ del condividente deceduto, quando i coeredi decideranno di farla.
Insomma la sola comunione che si scioglie tramite l’attribuzione congiunta rimane quella oggetto della originaria domanda, che non vede minimamente ampliato o modificato il suo oggetto (Cass. n. 2117/1966).
7. Nel controricorso si deduce, riprendendo un argomento gia’ usato dalla corte d’appello, che i compartecipi superstiti non si erano “mai formalmente costituiti a seguito della riassunzione, ne’ avevano “mai preso, nemmeno sotto il profilo sostanziale, conclusioni circa la divisione materiale delle quote di eredita’ del de cuius spettanti alle eredi premorte”.
Il rilievo e’ infondato: essendo gli eredi gia’ presenti in causa non occorreva autonoma e separata costituzione. D’altra parte, come gia’ ampiamente chiarito, l’attribuzione congiunta in favore degli eredi dei condividenti deceduti non costituisce ulteriore divisione interna alla stirpe, ma configura un’attribuzione che, al pari di quelle individuali, attua lo scioglimento della comunione nella quale concorreva il compartecipe morto nel corso delle operazioni divisionali, oggetto dell’originaria e unica domanda.
8. Conclusivamente l’equivoco in cui e’ incorsa la corte d’appello ha determinato una palese violazione dell’articolo 112 c.p.c., fondatamente denunciata con il secondo motivo del ricorso principale, perche’ la mancata attribuzione in favore degli eredi dei compartecipi deceduti ha comportato oggettivamente una omissione di pronuncia sulla domanda di divisione, che e’ per definizione comune a tutte le parti, anche quando sia proposta da uno solo (cfr. Cass. n. 6387/1980).
La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione a questo motivo e la corte dovra’ decidere sulla domanda di divisione in conformita’ ai principi di cui sopra.
9. Il terzo motivo e’ fondato.
La sentenza, nel confermare l’inserimento nella massa da dividere dell’intero saldo del corrente intestato in nome del de cuius, ha ricordato come gia’ il tribunale, “nel compiere tale inserimento, come d’altronde nell’accreditare ad (OMISSIS) l’importo di Euro 180.000,00 per migliorie, pur contestato, e non assistito da documenti giustificativi” avesse “fatto giustamente riferimento all’oggettiva circostanza emergente dalla relazione (OMISSIS) 20/11/2005, che i valori in questione erano stati assunti dall’ausiliario in accordo con i periti delle parte con loro utilizzo nelle diverse ipotesi divisionali, anche transattive, senza che fossero state sollevate contestazioni. Non e’ pertanto censurabile la decisione circa l’impostazione del predetto saldo di conto corrente, frutto di evidente accordo fra le parti che non c’e’ ragione di disattendere”.
La corte trascura che le ammissioni del consulente tecnico di parte – cosi come quelle del difensore – non hanno valore confessorio, ma costituiscono validi indizi che il giudice di merito puo’ liberamente valutare e porre a base del proprio convincimento (Cass. n. 4645/1978; n. 241/1978; n. 93/1990).
E’ utile operare un parallelo con l’articolo 199 c.p.c.. La norma prevede la possibilita’ della conciliazione della lite da parte del consulente tecnico, imponendo al consulente tecnico, se la conciliazione non sortisce esito positivo, di esporre nella relazione scritta i risultati delle indagini compiute. Le dichiarazioni delle parti, che siano state rese al consulente tecnico d’ufficio e da questi riportate nella relazione, possono essere valutate dal giudice liberamente come argomenti di prova (articolo 200 c.p.c.).
In contrasto con tali principi la corte ha invece ritenuto che le parti fossero vincolate alle ammissioni dei loro rispettivi consulenti, mentre quelle stesse ammissioni costituivano al piu’ argomenti di prova liberamente valutabili dal giudice.
10. Le considerazioni che precedono impongono, nello stesso tempo, l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso incidentale, con il quale si censura la sentenza nella parte in cui la corte ha confermato la decisione di detrarre dal valore dell’immobile assegnato ad (OMISSIS) l’importo di Euro 180.000,00 per lavori di migliorie.
La detrazione, anche in questo caso, e’ stata avallata in base all’assunto che i valori “erano stati assunti dall’ausiliario con i periti di parte con loro utilizzo nelle diverse ipotesi divisionali, anche transattive, senza che fossero state sollevate contestazioni di sorta”.
11. Si giustifica quindi, anche in relazione terzo motivo del ricorso principale e al ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio dovra’ procedere a nuovo esame delle questioni riguardanti il saldo del conto cointestato in nome del de cuius e di altro soggetto e il conteggio delle migliorie apportate a uno dei beni comuni.
12. Il primo e il quarto motivo del ricorso principale sono assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo, che comporta il necessario rifacimento dell’intero progetto divisionale.
In conclusione sono accolti il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Sono assorbiti il primo e il quarto motivo del ricorso principale.
La sentenza e’ cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara assorbiti il primo e il quarto motivo del ricorso principale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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