Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 5 maggio 2020, n. 8479.
La massima estrapolata:
Il principio dell’autonomia delle due infrazioni, ex art. 126 bis cds (obbligo di comunicare i dati del conducente) ed ex art. 142 codice della strada, nonché delle rispettive sanzioni si collega la necessità di azionare per ciascuna di esse singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e trasmesso dall’ente impositore all’ente esattore e viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo di azionare.
Ordinanza 5 maggio 2020, n. 8479
Data udienza 23 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Sanzioni amministrative – Violazioni del CdS – Violazione del limite di velocità – Termine entro cui il proprietario del veicolo deve comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente – Decorrenza – Non dalla definizione dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’ autorità – Autonomia delle due infrazioni – Necessità di azionare avverso ciascuna singoli rimedi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21559-2017 proposto da:
COMUNE CAPACCIO PAESTUM, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 719/2017 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 16/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
RITENUTO
che:
1. Il Comune di Capaccio Paestum ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno che aveva accolto l’appello di (OMISSIS) avverso la sentenza del giudice di pace di Capaccio (che aveva dichiarato l’inammissibilita’ dell’opposizione), annullando la cartella esattoriale di pagamento emessa da (OMISSIS) (ora (OMISSIS)), per inesistenza di un valido titolo esecutivo, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.
2. Le parti intimate non si sono difese.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di onere della prova ed, in particolare, dell’articolo 2967 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonche’ del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, e dell’articolo 112 C.d.S. e articolo 203 C.d.S., comma 3.
1.1. Lamenta che il Tribunale di Salerno aveva erroneamente ritenuto inesistente il titolo esecutivo sotteso alla cartella esattoriale oggetto di opposizione: il verbale al quale essa si riferiva, infatti, non era mai stato oggetto di ricorso dinanzi al prefetto e costituiva, pertanto, Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ex articolo 203, comma 3 titolo esecutivo.
1.2. Assumeva che il (OMISSIS) si era avvalso del rimedio teste’ richiamato soltanto avverso il primo verbale, emesso per la violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 9, e non contro quello elevato per la diversa e successiva violazione dell’articolo 126bis C.d.S..
2. Con il secondo motivo, ancora, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 203 C.d.S., comma 3, articoli 204 e 204bis C.d.S., e degli articoli 111 e 132 c.p.c. nonche’, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e il difetto assoluto di motivazione.
3. Con il terzo motivo, infine, lamenta la violazione e falsa applicazione ex articoli 115 e 116 c.p.c., dell’articolo 2967 c.c., il difetto assoluto di motivazione nonche’ la violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 132 c.p.c..
4. Il Collegio ritiene opportuno sintetizzare brevemente i fatti di causa, al fine di affrontare piu’ agevolmente le questioni in diritto contenute nelle censure prospettate.
4.1. In data 30.6.2005 venne notificato a (OMISSIS) un verbale della Polizia Municipale di Capaccio (n. (OMISSIS)) per violazione dei limiti di velocita’, ex articolo 142 C.d.S., comma 9, il quale conteneva l’intimazione a comunicare le generalita’ e il numero di patente di chi si trovasse alla guida al momento dell’infrazione, pena l’emissione della sanzione amministrativa pecuniaria, ex articolo 126bis C.d.S..
4.2. Il (OMISSIS) propose ricorso amministrativo al Prefetto avverso il primo verbale: tuttavia, relativamente alla intimazione in esso contenuta riguardante l’obbligatoria comunicazione delle generalita’ del conducente dell’autovettura, ne venne emesso un secondo, (verbale n. (OMISSIS)), regolarmente notificato il 6.3.2006, rispetto al quale egli non propose alcun ricorso; ne’ provvide al pagamento della relativa sanzione.
5.3. Il Comune affido’ la riscossione coattiva della sanzione portata nel secondo verbale all’ente esattore che notifico’ al (OMISSIS) una cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio di opposizione che il giudice di pace dichiaro’ inammissibile.
5.4. Il Tribunale di Salerno, invece, accogliendo l’appello, statui’ la fondatezza dell’opposizione assumendo che, in primo luogo, l’appellante aveva provato di aver comunicato alla Polizia Municipale il nominativo del guidatore (che era lui stesso); ed, in secondo luogo, che avendo impugnato il verbale posto a fondamento della cartella esattoriale, esso non poteva acquistare efficacia di titolo esecutivo (cfr. pag. 3, secondo e terzo cpv della sentenza impugnata).
6. Tanto premesso, si osserva che il primo motivo e’ fondato e gli altri rimangono logicamente assorbiti.
6.1. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo e’ tenuto – ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2, quarto periodo cit. codice – a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia, senza che quest’ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito; ne consegue che la sanzione di cui all’articolo 180 C.d.S., comma 8, sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione, attesa l’autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell’accertamento degli illeciti stradali.” (cfr. Cass. 22881/2010)
6.2. E’ stato altresi’ affermato che “il termine entro cui il proprietario del veicolo e’ tenuto, ai sensi dell’articolo 126 bis C.d.S., comma 2, a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorita’, trattandosi di un’ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un precedente illecito.” (cfr. Cass. 15542/2015; Cass. 18027/2018).
6.3. In buona sostanza, pd principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega alla necessita’ di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall’ente impositore all’ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare.
7. Il Tribunale di Salerno ha erroneamente ritenuto che il ricorso proposto dal (OMISSIS) avverso il verbale per eccesso di velocita’ (n. (OMISSIS)), rispetto al quale era ancora pendente l’opposizione, costituisse un valido presupposto per paralizzare la formazione del secondo titolo esecutivo (verbale n. (OMISSIS)) che, invece, del tutto autonomo rispetto al primo, si era validamente costituito in mancanza di specifica opposizione.
7.1. Risulta pertanto fondata la violazione delle norme e dei principi indicati nella prima censura.
8. Gli altri motivi rimangono assorbiti: e, vale solo la pena di rilevare che rispetto al mancato assolvimento dell’onere di comunicazione delle generalita’ del conducente (terzo motivo), il giudice d’appello ha apoditticamente affermato che l’appellante aveva comunicato il nominativo del conducente alla Polizia Municipale, senza mostrare alcun effettivo apprezzamento delle evidenze documentali valutate dal primo giudice come inidonee a dimostrare la fondatezza della pretesa (per mancanza di sottoscrizione della comunicazione prodotta) e senza considerare che ove il verbale non venga opposto si “trasforma”, comunque, in un valido titolo esecutivo.
9. In conclusione, la sentenza deve essere cassata: non essendo necessari altri accertamenti di fatto, questa Corte puo’ decidere nel merito, dichiarando l’inammissibilita’ dell’opposizione alla cartella esattoriale proposta da (OMISSIS).
10. La natura della controversia ed il consolidarsi della giurisprudenza di legittimita’, sulla specifica questione, solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso, rende opportuna la compensazione delle spese del grado d’appello.
11. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza fra il Comune di Capaccio e l’opponente, mentre devono essere compensate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione che non ha assunto alcuna posizione difensiva contrastante con gli interessi del I ricorrente.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilita’ dell’opposizione proposta da (OMISSIS).
Compensa fra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio; condanna il (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 1200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge; le compensa nei confronti dell’ (OMISSIS).
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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