Il potere di sospensione discrezionale del processo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25029.

Il potere di sospensione discrezionale del processo

Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex articolo 337, comma 2, cod. proc. civ., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Nel caso di specie, la Suprema Corte, riaffermato l’enunciato principio, ha cassato l’ordinanza impugnata con la quale il tribunale salernitano, in sede di opposizione all’esecuzione, aveva, del tutto immotivatamente, disposto la sospensione del processo ai sensi citata disposizione, in attesa della definizione di un giudizio di cassazione avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza con la quale la corte d’appello capitolina aveva annullato il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione forzata promossa dall’odierna controricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 maggio 2022, n. 16051; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 maggio 2019, n. 14738).

Ordinanza|17 settembre 2024| n. 25029. Il potere di sospensione discrezionale del processo

Data udienza 28 giugno 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Sospensione del processo – Sospensione discrezionale ex art. 337 c.p.c. – Condizioni di esercizio – Obbligo di motivazione del giudice – Necessità – Contenuto – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione all’esecuzione. (Cpc, articoli 42, 337 e 615) – Il potere di sospensione discrezionale del processo

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. GARRI Guglielmo – Consigliere Rel.

Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11870/2023 R.G. proposto da:

R.A. S.r.l in Liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma Via Di Po.Pi., presso lo studio dell’avvocato Pa.Gi. (Omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pa.Gu. (Omissis)

– ricorrente –

contro

#(Invitalia – Agenzia Nazionale Per L’attrazione Degli Investimenti E Lo Sviluppo D’ Impresa)# Spa, elettivamente domiciliato in Roma Piazza De.Li., presso lo studio dell’avvocato Mo.Ma. (Omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ba.Gi. (Omissis)

– controricorrente –

avverso Ordinanza di Tribunale Salerno n. 0/2023 depositata il 19/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere Guglielmo Garri.

Il potere di sospensione discrezionale del processo

FATTI DI CAUSA

1.La Ra. Srl in liquidazione si opponeva al decreto ingiuntivo n. (Omissis) emesso dal Tribunale di Roma in favore di In. Spa per il pagamento della somma di Euro 1.969.928,30. Il Tribunale autorizzava la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 648 c.p.c. e nel merito rigettava l’opposizione con sentenza n. 25189/2015. In forza della concessa provvisoria esecuzione, In. procedeva a pignoramento immobiliare con apertura di procedimento esecutivo R.G.E. n. 737/2012 presso il Tribunale di Salerno.

2. Con sentenza n. 7319/2021 del 5/8 novembre 2021, la Corte di Appello di Roma annullava il titolo posto a base dell’esecuzione forzata, per cui la Ra. Srl instaurava un giudizio di opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Salerno ai sensi dell’art. 615 c.p.c.

3. In. Spa proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva caducato il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione. Di conseguenza, in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione, il Tribunale di Salerno ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di Cassazione con il provvedimento che si riporta testualmente: “considerato che in ragione della rilevanza della definitività della sentenza della Corte di Appello invocata nella valutazione dell’illegittimità della condotta posta in essere nell’azione esecutiva, sia opportuno disporre la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del proccedimento di legittimità”. Avverso l’ordinanza di sospensione del giudizio, ha proposto regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c., la società Ra..

Il potere di sospensione discrezionale del processo

4. Il ricorso per regolamento di competenza è affidato ad un motivo fondato sulla violazione della norma di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c. con riferimento all’art. 42 c.p.c. Ad avviso del ricorrente, invero, l’ordinanza di sospensione sarebbe priva della necessaria valutazione sulla plausibile controvertibilità della decisione della Corte di Appello di Roma, in virtù della quale l’esecuzione è stata iniziata, con riferimento alle censure che sono state formulate con il ricorso per cassazione proposto da In. Spa

Si è costituita In. S.p.a, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Procuratore Generale ha chiesto accogliersi il regolamento, e disporsi la prosecuzione del processo sospeso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, per i seguenti motivi.

Va premesso che l’art. 42 c.p.c. – come novellato dalla L. n. 353 del 1990 – non attribuisce al giudice il potere di sospendere il processo al di fuori dei casi tassativi previsti dal legislatore; infatti, ove ammesso, tale potere – oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole del processo (art. 111 Cost.). Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa “ope iudicis” del giudizio discendono la impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale ne sia la motivazione, e l’accoglimento del relativo ricorso qualora non si sia in presenza di una ipotesi di sospensione “ex lege” (Cass. 30738/2018; Cass. 6121/2024). L’unica ipotesi di sospensione facoltativa è quella prevista dall’art. 337, comma 2, c.p.c.

Il potere di sospensione discrezionale del processo

2. Al riguardo, si è, tuttavia, osservato che, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa solo ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass. 14738/2019; Cass. 16051/2022).

Per quanto concerne il caso sottoposto allo scrutinio di questa Corte, non si può non rilevare che la sospensione disposta dal giudice dell’opposizione all’esecuzione è sostanzialmente immotivata, essendo fondata su considerazioni di mera opportunità, senza alcuna valutazione della decisione di appello di cui era stata invocata l’autorità in quel processo, operata sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne era stata fatta con il ricorso per Cassazione.

3. In conclusione, il ricorso va accolto con la cassazione del provvedimento impugnato e la prosecuzione del giudizio dinanzi al tribunale di Salerno.

Il potere di sospensione discrezionale del processo

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento di sospensione, e dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Salerno, che dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

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