Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 4942.
La massima estrapolata:
Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale è rappresentato dall’interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all’adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell’inadempimento sull’equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell’inadempimento sulla realizzazione dell’interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita.
Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 4942
Data udienza 14 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27532-2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – ADM – DIREZIONE TERRITORIALE DELLA CAMPANIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1707/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1707/2017, depositata il 13/04/2017, ha riformato l’ordinanza del Tribunale di Napoli che, in accoglimento del ricorso ex articolo 702-bis proposto dalla (OMISSIS) srl, concessionaria per la raccolta giochi pubblici, Decreto Legge n. 223del 2006, ex articolo 38, comma 4, nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (all’epoca AAMS, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato), aveva ridotto la misura della penale (fissata, nel contratto tra le parti, all’articolo 26, nella misura minima del 5% dell’importo dovuto “per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno”), irrogata alla prima dall’amministrazione finanziaria, in una nota del 2012, a causa del tardivo versamento dei saldi settimanali relativi ai sei bimestri dell’esercizio finanziario 2008 ed al primo e quarto bimestre del 2009, perche’ eccessivamente onerosa ex articolo 1384 c.c.. Il giudice di primo grado aveva ritenuto quindi dovuta la riduzione (dal 5% al 3%), sul rilievo che la formula convenzionale della penale avrebbe potuto portare la societa’, nel caso di ritardo di quindici o piu’ giorni, al pagamento del 75% dell’importo dovuto, ritenendo invece indimostrata dalla concessionaria, l’erronea individuazione, da parte della creditrice, delle date dei versamenti.
La Corte d’Appello, ritenuti infondati i primi due motivi dell’appello principale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed inammissibile quello incidentale tardivamente proposto dalla (OMISSIS), ha accolto l’ultima doglianza dell’appellante principale, rilevando che la societa’ concessionaria non aveva offerto idonea dimostrazione dell’eccessivita’ della penale, considerato che la prima ipotesi disciplinata dall’articolo 1384 c.p.c. (inadempimento solo parziale) non ricorreva, nella specie, essendo stato omesso dalla stessa “l’integrale versamento in occasione di ciascuna scadenza indicata”, mentre il secondo presupposto, alternativo, fondante la chiesta riduzione, non risultava provato, non rilevando, giuridicamente, lo stato di soggezione del concessionario o l’evoluzione normativa che, a partire dalla L. n. 73 del 2010, ha progressivamente ridotto la misura delle penali o la mancata dimostrazione da parte della creditrice del danno subito, cosicche’ era rimasta indimostrata l’insussistenza di un interesse dell’Amministrazione “alla tempestivita’ dei pagamenti in relazione ai “provvedimenti vigenti sui flussi finanziari” menzionati nell’articolo 26 della convenzione” ed in “funzione del regolare andamento dei saldi mensili”. In tal modo, quindi la Corte d’Appello ha riformato la decisione di primo grado in senso favorevole all’AAMS, dichiarando la spettanza della totalita’ della penale cosi’ come indicata dalla convenzione.
Avverso la suddetta sentenza, la (OMISSIS) S.r.l. propone ricorso in cassazione affidato ad un motivo nei confronti del Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) (che non svolge attivita’ difensiva).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’articolo 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La ricorrente ha depositato menoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con l’unico motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1384 c.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5″, per non aver considerato la Corte d’Appello, come parametri interpretativi del detto articolo: 1) anzitutto, l’avvenuta parziale esecuzione dell’obbligazione, avendo la Corte di merito, nella sostanza, ritenuto inapplicabile la riduzione della penale se questa e’ frutto di un ritardato inadempimento dell’obbligazione alla scadenza, senza considerare quindi le somme tempestivamente versate dalla debitrice e comunque se, nel lasso di tempo dall’inadempienza alla sua contestazione con irrogazione della penale, il concessionario abbia integralmente adempiuto all’obbligazione, e l’oggettivo ammontare manifestamente eccessivo, laddove invece l’operativita’ della clausola penale andrebbe vagliata, ad avviso della ricorrente, in riferimento al tempo della contestazione del creditore, poiche’ solo allora la pretesa potrebbe essere considerata manifestatamente eccessiva, avuto riguardo al parziale o totale adempimento medio tempore svolto dal debitore (nella specie, vi sarebbe stato da parte della concessionaria, prima della contestazione da parte dell’amministrazione, l’integrale versamento di quanto dovuto, sia pure in ritardo); 2) l’eccessivita’ dell’ammontare (il 75% della somma da versare per soli quindici giorni di ritardo), avendo la Corte di merito ritenuto non idonei a fornire la relativa prova ed a dimostrare la insussistenza di un interesse economico del creditore del creditore, al momento della contestazione, i successivi testi convenzionali che avevano ridotto la misura della penale, emergendo dagli stessi un modificato interesse del creditore alla tempestiva percezione del dovuto.
2. Il motivo e’, in parte, infondato ed, in parte, inammissibile.
L’articolo 1384 c.c. dispone che “La penale puo’ essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale e’ stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale e’ manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”. La clausola penale puo’ essere convenuta, ai sensi dell’art1382 c.c., o per il ritardo o per l’inadempimento dell’obbligazione convenuta.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che il potere di riduzione ad equita’, e’ attribuito al giudice dall’articolo 1384 c.c. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento e puo’ essere esercitato d’ufficio per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela (Cass. s.u. 13 settembre 2005, n. 18128). Tale funzione, come rileva la stessa decisione, nasce dalla necessita’ “di una rilettura degli istituti codicistici in senso conformativo ai precetti superiori della Costituzione, individuati nel dovere di solidarieta’ nei rapporti intersoggettivi (articolo 2 Cost.), nell’esistenza di un principio di inesigibilita’ come limite alle pretese creditorie (C. Cost. n. 19 del 1994), da valutare insieme ai canoni generali di buona fede oggettiva e di correttezza (articoli 1175, 1337, 1359, 1366 e 1375 c.c.)”.
Occorre osservare, in generale, che il potere conferito al giudice dall’articolo 1384 c.c. di ridurre la penale manifestamente eccessiva e’ fondato proprio sulla necessita’ di correggere le modalita’ di espressione della autonomia privata, riportandole nei limiti in cui opera il riconoscimento di essa, mediante l’esercizio di uno strumento di intervento equitativo che ristabilisca un congruo contemperamento degli interessi contrapposti, valutando l’interesse del creditore all’adempimento, con riguardo all’effettiva incidenza di esso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entita’ del danno subito. Tale apprezzamento sull’eccessivita’ dell’importo fissato con clausola penale dee parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, come sulla misura della riduzione di detto importo, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e non e’ censurabile in sede di legittimita’ se motivato in relazione agli anzidetti criteri e parametri di riferimento (Cass. 9304/1994; Cass. 6380/2001; Cass. 7528/2002; Cass. 3998/2003; Cass. 6158/2007; Cass. 23750/2018; Cass.21515/2019).
Sempre questa Corte (Cass.22747/2013) ha poi precisato che il potere del giudice di ridurre l’importo della penale prevista in un contratto, ex articolo 1384 c.c., puo’ essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l’eccessivita’ della penale stessa, tanto che pur potendo la relativa domanda di riduzione essere proposta per la prima volta in appello, e’ sempre necessario “che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare un giudizio di manifesta eccessivita’ della penale stessa”(Cass. 19320/2018). Nella pronuncia n. 9298/1999, questa Corte ha chiarito che “il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale e’ rappresentato dall’interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all’adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell’inadempimento sull’equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell’inadempimento sulla realizzazione dell’interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma anche a quello in cui la prestazione attesa e’ stata, sia pure in ritardo, eseguita, o e’ rimasta definitivamente ineseguita ” (conf. Cass. 15497/2002; cfr. anche Cass. 219942012, ove si e’ precisato che ” il giudice non deve valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come sembra indicare l’articolo 1384 c.c., riferendosi all’interesse che il creditore “aveva” all’adempimento – ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione e’ stata tardivamente eseguita o e’ rimasta definitivamente ineseguita, poiche’ anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarieta’, correttezza e buona fede, di cui agli articoli 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa”). Ora, la Corte di merito, quanto al presupposto dell’adempimento parziale ha correttamente osservato che il presupposto era inconfigurabile, nella specie, in quanto, trattandosi di clausola convenuta per il ritardo nell’adempimento, vi era stato comunque il mancato integrale versamento dell’importo dovuto rispetto a ciascuna scadenza contestata.
L’affermazione della ricorrente, secondo la quale occorreva tenere conto, ai fini della riduzione della penale, del fatto che, medio tempore, prima della contestazione e dell’irrogazione della penale, vi era stato, da parte della concessionaria, il totale adempimento delle obbligazioni, oltre a difettare di specificita’, introducendo fatti che non emergono dalla sentenza o dal ricorso, comporterebbe che, di fronte ad un mero ritardo nell’adempimento (che non implica mai un omesso versamento del dovuto), si dovrebbe sempre ridursi l’ammontare della penale, dando rilievo al, sia pure, tardivo adempimento, parziale o totale.
Con riguardo invece alla ritenuta non manifesta eccessivita’, la ricorrente non evidenzia alcun omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo con riguardo alla motivazione resa, in ordine alla mancata dimostrazione offerta da parte del concessionario, limitandosi a prospettare una valutazione degli elementi probatori offerti, diversa da quella espressa dal giudice di merito.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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