Il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali

Consiglio di Stato, Sentenza|10 febbraio 2022| n. 973.

Il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale degli operatori, a norma dell’art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, e costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non; pertanto, esso determina l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione e si pone a monte dell’attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell’ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione.

Sentenza|10 febbraio 2022| n. 973. Il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali

Data udienza 20 gennaio 2022

Integrale

Tag- parola chiave: Appalti pubblici – Lavori – Procedure di affidamento – Requisiti di partecipazione – Possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientale – Natura soggettiva – Art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016 – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4072 del 2021, proposto da Ge. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ro. Ba., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Ve., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ro. Ro., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce Sezione Prima n. 463/2021;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2022 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Ba. e Di Do., in delega dell’Avv. Ve.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Ge. S.r.l. ha partecipato alla gara indetta dal Comune di (omissis) avente per oggetto interventi per la bonifica di aree inquinate, lavori di isolamento sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione ex discarica comunale RSU in località (omissis) per l’importo di euro 480.000,00, classificandosi al secondo posto. La gara veniva aggiudicata alla ditta Gu. Co. S.r.l.
2. Effettuato l’accesso agli atti di gara, Ge. appurava che la ditta aggiudicataria non risultava iscritta all’Albo dei gestori ambientali. Chiedeva quindi l’annullamento dell’aggiudicazione, unitamente al bando di gara, con ricorso proposto dinnanzi al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce.
3. Con sentenza n. 1399/2020, il TAR accoglieva il ricorso, rilevando che “dalla descrizione dei lavori da eseguire (si vedano in particolare il punto II,1.3 a pag.2 del bando di gara e il capitolo 6, a pag.20 del Capitolato Speciale d’Appalto) si desume chiaramente che, nella specie, si è in presenza di lavori riconducibili alla previsione dell’art. 212, comma 5, per l’esecuzione dei quali, quindi, è indispensabile l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali”.
4. Con successiva nota datata 11 gennaio 2021 il Responsabile del Servizio competente richiedeva a Ge. S.r.l., seconda classificata, la documentazione necessaria per l’aggiudicazione.
5. Con provvedimento prot. n. 321 R.G. del 1° febbraio 2021, il medesimo responsabile del servizio comunicava l’esclusione definitiva dalla gara di Ge. poiché la stessa risultava iscritta all’Albo Nazionale gestori ambientali per la categoria 9 classe B, ma non risultava iscritta alla categoria 10.
6. Ge. S.r.l. ricorreva nuovamente al TAR Puglia che, questa volta, rigettava il ricorso.
7. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta ed illegittima, Ge. s.r.l. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello.
8. Ha resistito al gravame il Comune di (omissis) chiedendone il rigetto.
9. Alla udienza pubblica del 20 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

10. Afferma l’appellante che con il ricorso n. 1309/2020 era stato impugnato, oltre all’aggiudicazione, anche il bando di gara nella parte in cui non richiedeva come requisito di partecipazione il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, trattandosi di “interventi per la bonifica di aree inquinate, lavori di isolamento sorgente contaminazione primaria con misure di prevenzione ex discarica comunale RSU in località (omissis) con importo del progetto euro 480.000,00”. Quindi, avendo accolto il ricorso, il TAR ha valutato positivamente sia la legittimazione che l’interesse di Ge. S.r.l.
11. La sentenza avrebbe omesso di pronunciare sul principale motivo di ricorso, ovvero se il sito da bonificare contenesse o meno amianto, con la conseguenza che in caso di presenza di amianto sarebbe giustificato richiedere il possesso della categoria 10, mentre diversamente sarebbe stato sufficiente il possesso della categoria 9.
12. Il sito da bonificare non contiene elementi di amianto suscettibili di valutazione a norma di legge, e pertanto per bonificare il sito è sufficiente il possesso dell’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali per la categoria 9, posseduta da Ge. S.r.l.
13. Esposto, in sintesi, l’iter argomentativo proposto dall’appellante per contestare la sentenza impugnata, l’appello può essere esaminato nel merito, prescindendo, stante la sua infondatezza dall’esame delle eccezioni in rito proposte dalla difesa del Comune di (omissis).
La sentenza resiste difatti alle critiche che le sono state rivolte.
14. La questione sottoposta al Collegio, di pronta e agevole soluzione, ruota intorno a un unico punto. Si tratta di comprendere se, per l’aggiudicazione dell’appalto per cui è causa, fosse necessario il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali per le categorie 9 e 10.
15. In senso affermativo si è espressa la sentenza del TAR Lecce n. 1399 del 14 dicembre 2020 che ha concluso statuendo che l’esecuzione dei lavori, oggetto dell’appalto, presuppone l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali e che la Gu. Co. s.r.l. non possedeva la appropriata iscrizione per le categorie 9 e 10, relative alla bonifica di siti inquinati, essendo abilitata solo alla categoria 2 bis.
15. Nello stesso senso si deve concludere se si analizza il Capitolato Speciale di Appalto, art. 4.6.1 (documento 10 produzioni dell’appellante) rubricato “Rilevamento e rimozione amianto – incapsulamento dei manufatti e trasporto in discarica” che così recita: “1. Sono a carico dell’impresa tutte le operazioni di bonifica delle aree inquinate da amianto: il lavoro di bonifica, per la parte relativa al rischio di esposizione all’amianto, sarà svolto secondo le seguenti fasi: – Redazione del Piano di Lavoro (art. 256 comma 2, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) – Installazione del cantiere; – Rimozione dei materiali contenenti amianto; – Pulizia e bonifica dell’area; – Monitoraggio ambientale ed analisi chimiche; – Allontanamento e smaltimento dei rifiuti”.
16. Va peraltro ricordato che la giurisprudenza di questa Sezione è consolidata nel senso di ritenere che il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale degli operatori, a norma dell’art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, e costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non; pertanto, esso determina l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione e si pone a monte dell’attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell’ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione (Consiglio di Stato sez. V, 15 febbraio 2021, n. 1308).
17. La necessaria iscrizione alla categoria 10 dell’Albo dei gestori ambientali è in definitiva incontestabile ed è stata acclarata tanto nella sentenza 1399 del 14 dicembre 2020 quanto nella sentenza qui impugnata che merita integrale conferma.
18. In conclusione l’appello deve essere respinto.
19. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Ge. S.r.l. al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in Euro 5.000/00 (cinquemila) oltre accessori e spese di legge in favore del Comune di (omissis).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Federico Di Matteo – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere
Gianluca Rovelli – Consigliere, Estensore

 

 

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