Il possesso della qualifica di amministratore di società di capitali

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 24 ottobre 2019, n. 27335.

La massima estrapolata:

Il possesso della qualifica di amministratore di società di capitali, non comporta in capo a chi tale qualifica riveste, alcun rapporto di tipo contrattuale con la società stessa, di guisa che non potrebbe riconoscersi all’amministratore alcun diritto ex lege al compenso.

Sentenza 24 ottobre 2019, n. 27335

Data udienza 2 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17128-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 372/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/07/2014 R.G.N. 114/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso; udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La s.p.a. (OMISSIS) adiva il Tribunale di Livorno ed esponeva in via di premessa, di esser titolare di crediti di imponente ammontare, nei confronti di (OMISSIS), in virtu’ di una serie di sentenze esecutive. Dolendosi di non averne potuto conseguire il recupero, conveniva in giudizio (OMISSIS) nonche’ la (OMISSIS) s.r.l., la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l. nelle quali il primo aveva rivestito funzioni di presidente ovvero di amministratore delegato, proponendo azione surrogatoria “satisfattiva” ai sensi dell’articolo 2900 c.c.. La ricorrente instava affinche’ le societa’ presso le quali (OMISSIS) aveva svolto detti ruoli, corrispondessero il pagamento dei compensi a lui spettanti direttamente in favore di essa creditrice, previa determinazione anche equitativa, dei compensi maturati in favore del proprio debitore.
Nel costituirsi in giudizio le parti convenute contestavano la domanda deducendone l’inammissibilita’, sul rilievo che con precedente sentenza n. 249/2006 resa nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex articolo 548 c.p.c., era stata accertata l’insussistenza del diritto del (OMISSIS) al compenso come amministratore delle menzionate societa’. Proponevano quindi domanda riconvenzionale volta a conseguire il risarcimento dei danni da lite temeraria.
Il giudice adito accoglieva la domanda proposta dalla s.p.a. (OMISSIS), con sentenza che veniva riformata dalla Corte distrettuale.
Il giudice del gravame, a fondamento del decisum, e per quanto ancora qui rileva, osservava che l’azione surrogatoria satisfattiva nella specie esperita, presupponeva l’accertamento della sussistenza del credito del debitore verso il terzo e la sua liquidita’. Rimarcava, peraltro che nella specie la societa’ ricorrente aveva gia’ esperito nei confronti della (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l., azione ex articolo 548 c.p.c. conclusasi con sentenza, passata in giudicato, di accertamento negativo circa l’esistenza’ di crediti di (OMISSIS) nei confronti delle summenzionate societa’.
Con riferimento alla azione promossa nei confronti della s.r.l. (OMISSIS), rimasta estranea al giudizio proposto ai sensi dell’articolo 548 c.p.c., la Corte di merito argomentava che dall’atto costitutivo della societa’ non si evinceva la definizione di alcun diritto al compenso per gli amministratori, ne’ le delibere assembleari avevano mai provveduto in tal senso. La circostanza che il (OMISSIS) avesse accettato incarichi che non prevedevano compensi, per lunghi anni, confermava ulteriormente la gratuita’ della prestazione collaborativa resa.
Avverso tale pronuncia la s.p.a. (OMISSIS) interpone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi ai quali resistono con controricorso (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) La s.r.l. (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. non hanno svolto attivita’ difensiva.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai’ sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denunzia violazione dell’articolo 2909 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3..
Si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’accertamento negativo del diritto di credito compiuto nel giudizio sull’obbligo del terzo ex articolo 548 c.p.c., precludesse l’esame della fondatezza del diritto azionato nel presente giudizio.
Si osserva, per contro, che l’accertamento dell’obbligo del terzo e l’azione surrogatoria non si fondano sui medesimi punti di fatto o di diritto, giacche’ l’azione esperita in sede esecutiva puo’ riguardare solo i crediti assoggettabili a pignoramento che, se da un lato possono comprendere crediti condizionati, illiquidi o non ancora esigibili, non possono mai includere quelle posizioni la cui attualita’ o la cui certezza dipendono dal venir in essere dei propri stessi presupposti. Sulla base di tali principi si deduce che non possono essere staggiti, formando oggetto di azione ex articolo 548 c.p.c., i crediti da accertare in sede giudiziale sia per quanto concerne l’an che il quantum debeatur.
2. La tesi accreditata dal ricorrente a sostegno della critica, si presenta evidentemente carente sotto il profilo della specificita’, giacche’, in violazione dei dettami sanciti dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6 omette di riportare integralmente il tenore della sentenza di accertamento della insussistenza dei crediti vantati dal (OMISSIS) nei confronti delle societa’ controricorrenti, passata in cosa giudicata.
La giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ha infatti posto in evidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato esterno puo’ essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, e il principio della necessaria specificita’ del ricorso.
E’ stato infatti, affermato che “l’interpretazione di un giudicato esterno puo’ essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, pero’, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non puo’ essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale” (vedi in motivazione Cass. Sez. Un. 27/1/2004 n. 1416 cui adde Cass. 31/7/2012 n. 13658, Cass. 15/10/2012 n. 17649, Cass. 23/6/2017 n. 15737, Cass. 31/05/2018 n. 13988).
Tale orientamento ha rimarcato come i motivi di ricorso per cassazione fondati su giudicato esterno, debbano rispondere ai dettami di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6, che del principio di autosufficienza rappresenta il precipitato normativo (cfr. Cass. 18/10/2011 n. 21560, Cass. 30/4/2010 n. 10537, Cass. 13/3/2009 n. 6184); tanto sia sotto il profilo nella riproduzione del testo della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr. Cass. 11/2/2015 n. 2617), sia sotto il profilo della indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile in questo giudizio di legittimita’ (vedi Cass. cit. n. 21560/2011).
Nello specifico, la pronuncia non risulta trascritta nel suo contenuto, ne’ parte ricorrente indica in quale parte del fascicolo la stessa sarebbe rinvenibile; onde il motivo resiste alla censura all’esame.
3. La seconda critica prospetta violazione dell’articolo 2389 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3..
Si deduce che una corretta lettura della disposizione – che sancisce il diritto perfetto dell’amministratore di una s.r.l. a compenso per l’opera prestata (stabilito nello statuto delle societa’ (OMISSIS) Finanziaria ed (OMISSIS)) avrebbe dovuto indurre la Corte distrettuale al riconoscimento del diritto del (OMISSIS) al compenso spettante in relazione alla attivita’ espletata.
4. Anche questa censura palesa profili di inammissibilita’.
S’impone infatti l’evidenza del difetto di specificita’ della doglianza che non riproduce il tenore dell’articolo 16 dello Statuto della. (OMISSIS) Finanziaria ne’ dell’articolo 27 dello Statuto (OMISSIS) recanti la previsione che l’organo assembeare possa provvedere a deliberare il compenso in favore degli amministratori. Nel rispetto dei requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilita’, dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, il ricorrente deve infatti specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (vedi ex plurimis Cass.13/11/2018 n. 29093). Non avendo la societa’ ottemperato a tale ultimo incombente, la censura non si sottrae ad un giudizio di inammissibilita’.
5. Con il terzo motivo e’ denunciata violazione dell’articolo 1720 c.c. ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si critica la statuizione con la quale la Corte di merito ha accertato la gratuita’ della prestazione resa dal (OMISSIS), sul rilievo che il mandato integrante il contenuto dell’incarico conferito all’amministratore – ha sempre natura onerosa per espressa previsione dell’articolo 1720 c.c., come stabilito dai dicta della corte di legittimita’ secondo cui la gratuita’ della prestazione, se non prevista dallo statuto societario, deve emergere da una delibera assembleare.
Si desume quindi dalle enunciate premesse, che la rinuncia dell’amministratore al compenso non puo’ evincersi dalla mera inerzia di quest’uitimo, ma deve esprimersi in un atto positivo, che nella specie era mancato.
6. Il motivo e’ privo di fondamento.
Il giudice del gravame, nel proprio incedere argomentativo, ha infatti accertato che il ruolo rivestito dal (OMISSIS) nelle compagini societarie, non postulava l’obbligatorieta’ del compenso professionale, acclarando altresi’ che nessuno degli atti costitutivi delle tre societa’ aveva assicurato un compenso per gli amministratori; ha quindi precisato ulteriormente che non risultava agli atti, ne’ era stato specificamente allegato, che alcun corrispettivo fosse stato effettivamente versato al (OMISSIS).
La richiamata statuizione e’ conforme a diritto e si sottrae alle critiche formulate, perche’ coerente coi dicta di questa Corte secondo cui il rapporto che lega l’amministratore alla societa’ e’ di immedesimazione organica, non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, ne’ a quello di collaborazione coordinata e continuativa, dovendo essere, piuttosto, ascritto all’area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario “tout court” (vedi Cass. 11/2/2016 n. 2759).
La continuita’ di tali condivisibili approdi e’ segnata da successiva pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte con la quale si e’ rimarcata la natura del rapporto intercorrente tra la societa’ di capitali ed il suo amministratore nei descritti termini; la Corte ha infatti avuto modo di argomentare come l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. siano legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non e’ compreso in quelli previsti dall’articolo 409 c.p.c., n. 3 (vedi Cass. S.U. 20/1/2017 n. 1545), di guisa che del tutto legittima e’ anche la previsione statutaria di gratuita’ delle relative funzioni (cfr. Cass. 9/1/2019 n. 285).
Il possesso della qualifica di amministratore di societa’ di capitali, non comporta in capo a chi tale qualifica riveste, alcun rapporto di tipo contrattuale con la societa’ stessa, di guisa che non potrebbe riconoscersi all’amministratore alcun diritto ex lege al compenso (vedi sul punto Cass. 2017 n. 15382).
Discende, coerente, dagli evocati principi, che la normativa invocata da parte ricorrente in tema di mandato, con la relativa presunzione di gratuita’, non puo’ rinvenire riscontro nella fattispecie delibata.
La statuizione impugnata, del tutto congrua sotto il- profilo logico, e corretta sul versante giuridico, perche’ coerente con i principi summenzionati che la Corte distrettuale ha mostrato di conoscere e condividere, per quanto sinora detto, resiste alla censura all’esame.
7. La quarta critica concerne la violazione dell’articolo 2697 c.c. ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. ed attinge la pronuncia della Corte distrettuale laddove ha ritenuto non adempiuto dalla societa’ ricorrente, l’onere di allegazione e di prova in ordine ai tempi e modi entro i quali il (OMISSIS) aveva esercitato la carica di amministratore presso le societa’ convenute.
Si fa leva sui dati desumibili da articoli di stampa e dal tenore di talune testimonianze raccolte, (peraltro neanche riportate nel loro tenore), per sostenere che il (OMISSIS) svolgesse un’attivita’ di primissimo piano nella amministrazione delle societa’ menzionate, richiamandosi il principio della vicinanza della prova, secondo cui la distribuzione degli oneri probatori deve tener conto del principio costituzionale che impone di interpretare la legge in modo da non renderne impossibile l’esercizio.
8. Anche detto motivo mostra evidenti criticita’ quanto ai requisiti di ammissibilita’ del ricorso.
Vale difatti osservare che il vizio di violazione di legge ricorre (quanto alla violazione di legge in senso proprio) in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonche’ di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perche’, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresi’ nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26/9/2005, n. 18782).
Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrirnine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11/1/2016, n. 195; Cass. 30/12/2015, n. 26110; Cass. 4/4/2013, n. 8315, Cass., Sez. Un. 5/5/2006 n. 10313).
Nel caso in esame il motivo non attiene al significato e alla portata applicativa delle norme in esso richiamate, ma si confronta esclusivamente con il governo del materiale probatorio eseguito dalla Corte d’appello, richiamandosi a dichiarazioni testimoniali e a dati documentali neanche riprodotti nella loro portata, secondo modalita’ non consentite nella presente sede.
9. In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso va rigettato.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata. Nessuna statuizione va emessa in relazione a (OMISSIS) s.r.l. ed a (OMISSIS) s.r.l. che non hanno svolto attivita’ difensiva.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di (OMISSIS) nonche’ di (OMISSIS) s.r.l. che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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