Il personale ferroviario riveste la qualifica di pubblico ufficiale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 ottobre 2021| n. 29580.

Il personale ferroviario riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

Il personale ferroviario (nella specie, di Trenitalia s.p.a.) incaricato, nell’ambito della attività di di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, del controllo dei biglietti di linea riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ne consegue che il verbale di contravvenzione redatto durante dette operazioni è un atto pubblico dotato, quanto alla sua provenienza da chi l’ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti esser avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, di efficacia probatoria privilegiata, contestabile, tanto ove ne sia dedotta l’alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto nel caso in cui si lamentino errori od omissioni di natura percettiva da parte del medesimo pubblico ufficiale, con la proposizione, nel giudizio di opposizione, della querela di falso.

Ordinanza|22 ottobre 2021| n. 29580. Il personale ferroviario riveste la qualifica di pubblico ufficiale

Data udienza 8 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Utente senza biglietto – Ferrovia – Legge n. 753/80 – Presunzione di colpa – Qualifica di pubblico ufficiale – Nozione – Verbale – Efficacia probatoria ex art. 2700 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 31764/2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dapprima dall’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale a margine del controricorso e poi dall’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce all’atto di costituzione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 18235/2019 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata in data 25/9/2019;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata dell’8/6/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Il personale ferroviario riveste la qualifica di pubblico ufficiale

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il giudice di pace, in data 6/10/2016, aveva rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso l’ordinanza di (OMISSIS) s.p.a. che, il 6/11/2013, gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di Euro 180,00 (di cui Euro 50,00 a titolo di sanzione, Euro 16,80 per spese amministrative, Euro 114,00 per tasse, sovrattasse e diritti) per aver violato, come da contestazione operata con verbale del (OMISSIS) dal personale di controlleria del treno “(OMISSIS)”, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, articolo 23, in quanto sprovvisto, al momento del controllo, di un regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio.
1.2. Il tribunale, per quanto ancora rileva, dopo aver evidenziato, per un verso, che tutta l’articolata ricostruzione dei fatti esposta dall’opponente non emergeva dal verbale di accertamento della contravvenzione, che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, e’ fidefacente, sino a querela di falso, di quanto direttamente e personalmente riscontrato dal personale di controlleria, e, per altro verso, che il personale di (OMISSIS), a prescindere dalla tratta in cui opera (nazionale, regionale o locale), riveste la qualifica di pubblico ufficiale, ha ritenuto che l’appello proposto dall’opponente fosse infondato trovando, nel caso di specie, applicazione la sanzione amministrativa prevista del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, articolo 23, nella misura cosi’ come elevata dalla L. n. 689 del 1980, articolo 114, oltre alle tasse e alle sovrattasse stabilite, in caso d’inosservanza dell’obbligo di munirsi di un valido titolo di viaggio, dal R.Decreto Legge n. 1948 del 1934.
1.3. (OMISSIS), con ricorso notificato in data 30/10/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente il 26/9/2019.
1.4. La (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.
1.5. Le parti hanno depositato memorie.

 

Il personale ferroviario riveste la qualifica di pubblico ufficiale

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, invocando l’errore incolpevole, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso di prendere in considerazione il fatto, risultante dalle prove raccolte in giudizio e decisivo in quanto idoneo ad escluderne la colpa, che l’opponente, il (OMISSIS), era salito a bordo del treno “(OMISSIS)” per (OMISSIS), diretto alla stazione di “(OMISSIS)” e munito di regolare biglietto per tale tratta, in quanto indotto in errore dalle informazioni assunte dal personale ferroviario, dalle quali non era emerso che il treno in questione, seppur diretto a (OMISSIS), non si fermava, pero’, a “(OMISSIS)”.
2.2. Il tribunale, del resto, ha aggiunto il ricorrente, incorrendo nella violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c., ha ritenuto che tali fatti non dovessero essere valutati in quanto gli stessi non emergevano dal verbale di accertamento della contravvenzione, senza, tuttavia, considerare che fa piena prova fino a querela di falso solo cio’ che e’ accertato dal pubblico ufficiale e non anche cio’ che non e’ stato dichiarato nell’atto pubblico. Il tribunale, quindi, ha erroneamente esteso l’efficacia fidefacente del verbale a circostanze che esulano dall’accertamento, come la sussistenza dell’elemento soggettivo ovvero di cause di esclusione della punibilita’.
2.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la carenza assoluta di potere amministrativo sanzionatorio del personale di (OMISSIS) s.p.a. operante sul “(OMISSIS)”, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha rigettato il motivo con il quale l’opponente aveva dedotto che, in assenza di contratto di servizio pubblico, il personale di (OMISSIS) s.p.a. operante sul “(OMISSIS)”, che e’ un treno locale a prezzo non calmierato, non e’, in realta’, titolare della qualifica di pubblico ufficiale e, di conseguenza, neppure del potere di redigere verbali che fanno pubblica fede e di irrogare sanzioni amministrative.
2.4. La sentenza impugnata, peraltro, ha aggiunto il ricorrente, non avendo considerato i fatti, pacifici e incontestati, della mancanza del contratto di pubblico servizio e della conseguente libera determinazione del prezzo, senza, peraltro, che la resistente si offrisse di provare il contrario, e’ viziata anche: – per aver violato l’articolo 2697 c.c., oltre che gli articoli 115 e 116 c.p.c.; – per aver erroneamente applicato le norme attributive del potere sanzionatorio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, articolo 23 e del R.Decreto Legge n. 1948 del 1934, conv. in L. n. 911 del 1935, il cui ambito di vigenza e’ limitato al servizio di trasporto ferroviario disciplinato da leggi regionali o dai pubblici contratti di servizio: – per aver erroneamente applicato gli articoli 1679 e 1341 c.c., non avendo (OMISSIS) s.p.a. dimostrato di svolgere il servizio di trasporto ferroviario in regime concessorio.
3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
3.2. L’articolo 360 c.p.c., n. 5, intanto, consente di denunciare in sede di legittimita’ solo il vizio costituito dall’omesso esame da parte del giudice di merito di un fatto storico (principale o secondario) che, alla luce del testo della stessa sentenza impugnata o degli atti del processo, risulti non semplicemente allegato ma anche dimostrato nel corso del giudizio, ove sia stato controverso tra le parti (perche’, se non fosse stato tale, il suo mancato esame trasmuterebbe nel vizio di omessa valutazione della relativa prova e, quindi, nella violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 2) ed abbia carattere decisivo, tale, cioe’, che, se esaminato, avrebbe determinato una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata e, quindi, un esito diverso della controversia (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. SU n. 34476 del 2019; Cass. n. 27415 del 2018). I fatti che il ricorrente invoca, invece, seppure dedotti in giudizio, non risultano in alcun modo esistenti, nei termini dallo stesso prospettati, ne’ dal testo della sentenza impugnata ne’, in difetto di riproduzione in ricorso delle relative emergenze (che il ricorrente, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ha l’onere di indicare: Cass. SU n. 8053 del 2014) dagli atti del processo.
3.3. D’altra parte, il principio posto dalla L. n. 689 del 1981, articolo 3 (secondo il quale, per le violazioni sanzionate in via amministrativa, e’ richiesta la coscienza e volonta’ della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. L’esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceita’ del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata L. n. 689 del 1981), assume, tuttavia, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell’autore della violazione, il convincimento della liceita’ del suo operato, purche’ tale errore sia incolpevole ed inevitabile siccome determinato da un elemento positivo (del quale, pero’, non si rinviene alcuna allegazione tra i fatti che, per come riprodotti in ricorso, p. 1 e 2, l’opponente aveva esposto nell’atto d’opposizione al giudice di pace) idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (Cass. n. 11012 del 2006).
3.4. In ogni caso, questa Corte ha ripetutamente affermato che: – la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potesta’ regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volonta’ della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati; – rientrano nel concetto di poteri autoritativi non soltanto i poteri coercitivi ma anche tutte quelle attivita’ che sono comunque esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi cosi’ su un piano non paritetico (e cioe’ di diritto privato) rispetto all’autorita’ che tale potere esercita; – i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una societa’ per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio quando l’attivita’ della societa’ medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalita’ pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici; – il personale di (OMISSIS) s.p.a. (o in precedenza delle (OMISSIS)) incaricato del controllo dei biglietti di linea riveste, quindi, la qualifica di pubblico ufficiale, essendo tenuto a provvedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni nell’ambito delle attivita’ di prevenzione e di accertamento delle infrazioni relative ai trasporti (Cass. pen. 25949 del 2018, in motiv.; Cass. pen. 47044 del 2019, la quale ha ritenuto che il personale ferroviario riveste la qualifica di pubblico ufficiale nelle fasi di identificazione della persona priva di biglietto o abbonamento e di elevazione di un verbale di infrazione perche’ esercita una funzione accertativa, certificativa ed eventualmente sanzionatoria).
3.5. Ed una volta che, di conseguenza, il verbale di accertamento dell’infrazione sia qualificato come un atto pubblico in quanto appunto redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue attribuzioni (articolo 2699 c.c.) e che, per l’effetto, sia stata attribuita a tale documento l’efficacia probatoria privilegiata prevista dall’articolo 2700 c.c., trova, evidentemente, applicazione il principio per cui, nel relativo giudizio di opposizione, e’ ammessa la contestazione (e la prova) unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non e’ suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorieta’ oggettiva, mentre e’ riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che e’ diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realta’ degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti (Cass. SU n. 17355 del 2009), pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. n. 3705 del 2013).
16. In effetti, l’efficacia probatoria del verbale deriva dall’articolo 2700 c.c., che attribuisce all’atto pubblico l’efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche’ delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell’atto indipendentemente dalle modalita’ statica o dinamica della loro percezione, fermo l’obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive e oggettive dell’accertamento, giacche’ egli deve dare conto nell’atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l’attestazione.
3.7. La questione relativa all’ammissibilita’ della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione non va, conseguentemente, esaminata con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilita’ o probabilita’ di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall’accertamento, quali l’identificazione dell’autore della violazione e la sua capacita’ o la sussistenza dell’elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilita’, ovvero rispetto alle quali l’atto non e’ suscettibile la fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorieta’ (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa e’ attribuita).
3.8. Ogni diversa contestazione, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento od alla inidoneita’ di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, dev’essere, invece, svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell’atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realta’ degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio e’ imposto, oltre che dalla gia’ menzionata tutela della certezza dell’attivita’ amministrativa, anche dall’interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell’operato del pubblico ufficiale che ha redatto.
3.9. La sentenza impugnata, pertanto, li’ dove ha ritenuto che il personale di (OMISSIS), a prescindere dalla tratta in cui opera (nazionale, regionale o locale), riveste la qualifica di pubblico ufficiale e che nel giudizio di opposizione proposto avverso il verbale di accertamento dell’infrazione dallo stesso redatto, non sono ammissibili le censure concernenti fatti non emergenti da tale documento in quanto atto dotato di efficacia di piena prova fino a querela di falso, si e’, in sostanza, adeguata al predetto principio e si sottrae, in definitiva, alle censure svolte dal ricorrente.
3.10. Quanto al resto, la Corte rileva che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, articolo 23, al dichiarato scopo di regolare il comportamento degli “utenti delle ferrovie”, prevede, tra l’altro, senza alcuna distinzione (almeno ai fini in esame) in relazione al tipo di tratta o di servizio (ivi compreso, pertanto, quello che, in ipotesi, sia esercitato in regime di libera determinazione del prezzo), che: – “i viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli gia’ muniti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio,…”; – “i viaggiatori che, ove ammesso, non provvedano a regolarizzare la loro posizione vengono fatti scendere dai treni o veicoli nella prima fermata ed assoggettati al pagamento delle tasse e sopra tasse stabilite”; – “i viaggiatori trovati durante il viaggio o all’arrivo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio,…, sono soggetti alla sanzione amministrativa…”, oltre alle tasse e alle sovrattasse “dovute” (evidentemente) in forza delle condizioni generali applicabili.
3.11. La sentenza impugnata, li’ dove ha ritenuto che l’appello proposto dall’opponente fosse infondato dovendo trovare applicazione la sanzione amministrativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, articolo 23, oltre alle tasse e alle sovrattasse (in una misura rimasta, tanto per l’una, quanto per le altre, del tutto incensurata) stabilite, in caso d’inosservanza dell’obbligo di munirsi di un valido titolo di viaggio, dalle condizioni generali di trasporto, non ha violato, quindi, la normativa esposta ed anche sotto tale profilo, pertanto, non presta il fianco alle censure articolate al riguardo dal ricorrente.
3.12. E neppure, infine, rilevano le censure formulate per violazione dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., se non altro perche’: – a) la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c., si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, li’ dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che e’ sindacabile, in sede di legittimita’, entro i ristretti limiti previsti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018); – b) la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., e’ deducibile in cassazione, a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, solo se ed in quanto si alleghi, rispettivamente, (ma non e’ il caso in esame) che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioe’ abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, o contraddicendola espressamente, e cioe’ dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, e cioe’ giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, ovvero che il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o che abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento laddove la prova era soggetta ad una specifica regola di valutazione: resta, dunque, fermo che tali violazioni non possono essere ravvisate, come invece i ricorrente pretende, nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. n. 11892 del 2016, in motiv.).
4. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
6. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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