Il passaggio di fili cavi e impianti telefonici ed il diritto reale

Corte di Cassazione, sezione civileOrdinanza|12 gennaio 2022| n. 788.

Il passaggio di fili cavi e impianti telefonici ed il diritto reale.

Il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi, necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell’utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite l’attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003.

Ordinanza|12 gennaio 2022| n. 788

Tag/parola chiave:  Servitu’ – Prediali – Servitu’ coattive – Passaggio di cavi e di condutture – In genere linee, cavi ed impianti telefonici a servizio di più utenti – Appoggio alla proprietà di uno solo di essi – Natura del diritto – Consenso dell’utente che subisce il peso – Necessità – Mancanza di consenso – Attivazione di procedura ablatoria ex d.lgs. 259 del 2003, artt. 90 e ss.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1901/2017 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), e dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS).

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1788/2016, depositata in data 17.10.2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 14.10.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

  1. (OMISSIS) ha evocato in causa la (OMISSIS) s.p.a. dinanzi al Tribunale di Pinerolo, esponendo di esser proprietario di un immobile sito in (OMISSIS), e lamentando che la societa’ convenuta aveva apposto illegittimamente – sulle pareti perimetrali dell’edificio dell’attore – taluni cavi e ganci di sostegno della linea telefonica nel periodo in cui lo (OMISSIS) era stabilmente domiciliato in (OMISSIS).

Ha chiesto la rimozione degli impianti, con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e al pagamento di un’indennita’ giornaliera per l’occupazione abusiva dell’immobile.

La (OMISSIS) si e’ costituita in giudizio, sostenendo che l’impianto serviva anche l’immobile dell’attore e che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 91 e dell’articolo 8 delle condizioni generali di contratto, aveva titolo ad effettuare l’installazione.

Il tribunale ha accolto la domanda ed ha ordinato la rimozione dei cavi, condannando la (OMISSIS) al pagamento di Euro 1000 a titolo di indennizzo per l’occupazione.

Su appello della societa’ soccombente, la Corte di Torino ha riformato la pronuncia, ponendo in rilievo che i nuovi cavi servivano anche l’utenza del ricorrente e che, con la sottoscrizione del contratto di abbonamento, questi aveva accettato anche l’articolo 8 delle condizioni generali – pattuizione da ritenersi conosciuta, perche’ pubblicate nell’avanti elenco delle guide telefoniche, e non vessatoria, poiche’ conforme a disposizioni di legge – prestando preventivamente il consenso all’apposizione dei cavi, non occorrendo anche l’imposizione di una servitu’ coattiva di appoggio.

La cassazione della sentenza e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria.

(OMISSIS) resiste con controricorso.

  1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 115 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che – al contrario di quanto affermato dal giudice territoriale – la circostanza che i nuovi cavi servissero anche l’utenza del ricorrente era stata ripetutamente contestata, unitamente alla sussistenza dei presupposti applicativi dell’articolo 8 delle condizioni contrattuali, pattuizione che autorizzava (OMISSIS) a compiere quanto necessario per collegare l’utenza dell’abbonato alla rete telefonica e non anche ad effettuare installazioni funzionali alle utenze di terzi. Non poteva inoltre ritenersi che le condizioni di abbonamento, non prodotte in giudizio, potessero ritenersi conosciute ed accettate dal ricorrente in virtu’ della loro pubblicazione nell’avanti elenco della guida telefonica, essendo altrimenti assimilate ad un vero e proprio fatto notorio.

Il secondo motivo deduce la violazione del Decreto Ministeriale n. 197 del 1997, articolo 21 e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che, prima della collocazione del nuovo impianto da parte di (OMISSIS), l’immobile era servito da un cavo che era stato rimosso senza alcun consenso del ricorrente, sostituendolo con il nuovo impianto al fine di servire anche utenze di terzi. Era stata percio’ apportata una modifica delle modalita’ di esecuzione del contratto, per la quale era necessario l’accordo delle parti ai sensi degli articoli 7 e 8 del citato D.M., non essendo sufficiente – a tal fine – l’originaria sottoscrizione del contratto di abbonamento. Il terzo motivo deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 34, comma 3, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il carattere vessatorio dell’articolo 8, del contratto non poteva esser escluso in virtu’ della sua conformita’ alle disposizioni del regolamento ministeriale – atto di normazione secondaria – concernente le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, poiche’ l’articolo 34 del codice del consumo si riferisce solo alle condizioni che riproducano il contenuto di una norma di rango primario.

Quindi, la pattuizione doveva essere oggetto di trattativa individuale e doveva essere specificamente approvata per iscritto, a pena di nullita’.

Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione del Decreto Ministeriale n. 197 del 1997, articolo 21 e Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 92, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza trascurato che i cavi apposti dalla (OMISSIS) servivano anche gli immobili vicini e non solo l’utenza del ricorrente, potendo essere installati solo previa costituzione di un diritto di servitu’ o con il consenso del proprietario dell’edificio.

Il quinto motivo denuncia la violazione del Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 92, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza erroneamente ritenuto che il diritto alla rimozione gratuita degli impianti puo’ essere ottenuta solo dall’utente che realizzi innovazioni nel proprio fondo e non anche in ogni altra ipotesi in cui detta installazione risulti illegittima.

  1. Va esaminato preliminarmente il quarto motivo di ricorso, che e’ fondato per le ragioni che seguono.

La Corte d’appello ha considerato decisivo il fatto che i cavi e i fili di recente installazione servissero anche – e quindi non solo – l’utenza del ricorrente, ponendola in collegamento con rete telefonica.

Detti impianti erano dunque a servizio anche delle utenze dei vicini, collocate su edifici diversi da quelli su cui era avvenuto l’appoggio (non invece a servizio di distinte unita’ immobiliari facenti parte di un unico edificio in condominio).

Anche nel controricorso si legge che tra i fruitori del nuovo impianto figurava lo stesso (OMISSIS) (cfr. controricorso, pag. 8).

La pronuncia ha – quindi – dichiarato la legittimita’ della nuova installazione alla luce delle clausole del contratto di abbonamento (articolo 8) e delle previsioni del Decreto Ministeriale n. 197 del 1997 (articolo 21) che imponevano all’utente di consentire gratuitamente l’attraversamento e l’accesso all’immobile di sua proprieta’ per realizzare i collegamenti alla rete del gestore, non reputando necessaria la costituzione di una servitu’ o di un diritto di natura reale ed anzi sostenendo che il consenso del ricorrente fosse implicito nella sottoscrizione del contratto di abbonamento.

Nessuno di tali assunti e’ conforme alla normativa in tema di installazione di cavi, fili ed impianti di telecomunicazione con appoggio alla proprieta’ altrui.

3.1. Il Decreto Legislativo n. 259 del 2003, articolo 90, comma 1, stabilisce che gli impianti di telecomunicazione hanno natura di pubblica utilita’ agli effetti della normativa in materia di pubblica espropriazione.

Il successivo articolo 91 – nel testo vigente ratione temporis (solo recentemente modificato – dal Decreto Legge n. 77 del 201, articolo 40, comma 5 bis, convertito con L. n. 108 del 2021), dispone che, negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprieta’ pubbliche o private, sia dinanzi ai lati degli edifici ove non siano presenti finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

Il proprietario o il condominio non puo’ opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonche’ al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprieta’, occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (comma 3) e deve sopportare il passaggio del personale dell’esercente il servizio, che dimostri la necessita’ di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi (comma 4).

La disciplina distingue – dunque – le ipotesi in cui l’imposizione di pesi alla proprieta’ altrui riflette una mera limitazione della proprieta’ altrui (articolo 91), dai casi in cui e’ necessario – in mancanza del consenso del proprietario – il ricorso alla procedura espropriativa per costituire una vera e propria servitu’ (articolo 92).

Tra le prime ipotesi, rientrano il passaggio di fili e cavi senza appoggio al di sotto o al di sopra della proprieta’, purche’ non avvenga dinanzi ai lati di edifici muniti di finestre o altre aperture (Cass. 15683/2006), e il passaggio nell’immobile da parte del personale del concessionario che dimostri la necessita’ di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti “di cui sopra”.

Con effetto solo dal 31.7.2021, il comma 2 bis della norma qualifica come ulteriore limitazione della proprieta’ anche la facolta’ del concessionario di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attivita’ avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l’utente finale, purche’ consenta a quest’ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche gia’ previste dal contratto in essere. Trattasi di disposizione innovativa, che trova applicazione non per qualsiasi intervento, ma – specificamente – solo per quelli di adeguamento tecnologico della rete di accesso.

E’ invece necessaria l’adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitu’ ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all’articolo 231 o quando i cavi senza appoggio sia posti in corrispondenza di un lato dell’edificio ove sono collocate aperture (Cass. s.u. 571/1991; Cass. 15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cass. 12245/1998; Cass. 12469/1998; Cass. 12470/1998; Cass. 124681998; Cass. 12467/1998; Cass. 2505/1998Cass. 4517/2021).

Di conseguenza, il proprietario ha l’obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l’appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l’adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennita’) quando il passaggio e l’appoggio siano destinati a 21 collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l’essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreche’ del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile (Cass. 241/1988).

E’ con riferimento a tale ultima ipotesi che si e’ ritenuto che la cd. servitu’ telefonica di “passaggio con appoggio”, sull’altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitu’ in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialita’ e quindi dell’esistenza di un fondo dominante), ma “un diritto reale di uso” rientrante “tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni”.

Di conseguenza, la circostanza che – nel caso concreto – l’impianto servisse non solo l’immobile del ricorrente (gia’ in passato collegato alla rete da altro cavo), ma anche immobili vicini rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova installazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale.

Neppure era sufficiente che le condizioni di abbonamento – a prescindere dalla loro vessatorieta’ – prevedessero la gratuita’ dell’attraversamento dei cavi per il collegamento della singola utenza alla rete telefonica, non riguardando detta pattuizione il diverso caso in cui i cavi fossero installati anche a servizio di altri immobili.

In definitiva, l’installazione, eseguita senza l’accordo del ricorrente e senza il ricorso alle procedure previste per legge, non poteva considerarsi – nella situazione considerata – affatto legittima.

Per tali ragioni e’ accolto il quarto motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.

La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimita’.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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