Il pagamento effettuato mediante assegno bancario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 aprile 2021| n. 9490.

In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante assegno bancario – il quale non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura – può essere rifiutato dal creditore, in presenza di una ragionevole giustificazione, la cui ricorrenza implica un apprezzamento che si sostanzia in un giudizio di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insindacabile, in sede di legittimità, la valutazione compiuta dal giudice di appello, il quale aveva ritenuto giustificato il rifiuto del creditore di ricevere, in pagamento dal debitore, assegni bancari a firma di terzi e postdatati).

Ordinanza|9 aprile 2021| n. 9490

Data udienza 20 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita – Mobili – Inadempimento dell’acquirente per condotta dilatoria – Richiesta di pagamento a saldo con assegno circolare – Legittimità – Ammissibilità di rifiuto di pagamento con assegno bancario – Divieto di prova testimoniale in presenza di contratto scritto ex art. 2722 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE AnnaMaria – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7773-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1630/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 18/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato i110.9.2010 (OMISSIS) S.n.c. evocava in giudizio (OMISSIS) innanzi il Tribunale di Bergamo invocando la declaratoria dell’inadempimento della convenuta al contratto di compravendita di beni mobili intercorso tra le parti e la sua condanna al pagamento della somma di Euro 5.450, corrispondente al mancato guadagno, oltre ad Euro 5.000 per spese di immagazzinamento dei beni oggetto del contratto inadempiuto.
Si costituiva la (OMISSIS) resistendo alla domanda ed invocando a sua volta, in via riconvenzionale, la declaratoria dell’inadempimento della societa’ attrice al contratto di compravendita di cui e’ causa e la sua condanna alla restituzione del doppio della caparra a suo tempo versata.
Con sentenza n. 2503/2014 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale, condannando (OMISSIS) s.n.c. al pagamento di Euro 4.000 in favore della (OMISSIS).
Interponeva appello avverso detta decisione (OMISSIS) s.n.c. e si costituiva in seconde cure la (OMISSIS), resistendo al gravame.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 1630/2018, la Corte di Appello di Brescia accoglieva parzialmente l’impugnazione e condannava la (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) s.n.c. della somma di Euro 5.450, nonche’ alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di prime cure.
Propone ricorso per la cassazione di tale decisione (OMISSIS) affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) s.n.c..
Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perche’ la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che la (OMISSIS) aveva manifestato la sua disponibilita’ a saldare la fornitura in contanti. Ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto inadeguata l’offerta di adempimento da lei formulata, facendo riferimento soltanto ad una prima offerta di pagamento mediante assegni bancari, e non considerando una successiva dichiarazione di disponibilita’ al saldo in contanti.
La censura e’ infondata.
La Corte di Appello considera l’offerta di pagamento mediante assegni bancari formulata dalla (OMISSIS) in data 4.12.08, ritenendola inidonea, anche perche’ si trattava di titoli emessi da un terzo, inizialmente trasmessi in visione via fax in bianco, e poi riempiti e postdatati (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Da’ poi rilievo alla circostanza che dalla sottoscrizione del contratto, risalente al 9.4.2008, fossero trascorsi nove mesi, durante i quali l’acquirente aveva varie volte rifiutato o rimandato la consegna della merce acquistata (cfr. pag. 4 e pag. 5 della sentenza). E conclude affermando che “La documentazione prodotta conferma un inspiegabile comportamento dilatorio dell’acquirente, che per mesi non si rendeva disponibile a ricevere la merce (nonostante le sollecitazioni in tal senso e senza fornire una reale giustificazione), ne’ si determinava ad offrire un sicuro mezzo di pagamento neppure consegnando l’assegno circolare (come richiesto) in via fiduciaria al suo stesso legale o a quello dell’appellante” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
La Corte distrettuale, quindi, non si limita a considerare la sola offerta di adempimento mediante assegni bancari, ma valuta l’intera documentazione allegata in atti del fascicolo di merito, ivi inclusa -quindi- l’offerta di pagamento in contanti del 15.12.2008 cui fa riferimento la ricorrente nella censura in esame (offerta, peraltro, formulata espressamente, come riferisce la stessa ricorrente a pag. 3 del ricorso, “solo successivamente al montaggio a regola d’arte”), ravvisando, nel complesso, una condotta immotivatamente dilatoria della (OMISSIS), che aveva in sostanza rifiutato a piu’ riprese la consegna della merce ordinata.
Non si configura, di conseguenza, un omesso esame dell’offerta di adempimento in contanti, avendo -come dettola Corte territoriale fondato il suo convincimento sull’apprezzamento di tutta la documentazione acquista agli atti del giudizio di merito, e non essendo necessario che il giudice, nella motivazione della sentenza, discuta di ogni singolo elemento risultante dall’attivita’ istruttoria, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perche’ la Corte bresciana avrebbe omesso di apprezzare la decisiva circostanza che (OMISSIS) s.n.c. aveva condizionato la consegna della merce al pagamento anticipato, in violazione della norma di cui all’articolo 1498 c.c., che prevede -in assenza di diverse pattuizioni- il pagamento alla consegna.
La censura e’ infondata.
La Corte territoriale esamina il profilo relativo alle modalita’ di pagamento della fornitura, affermando che “… stante l’assenza di specifiche pattuizioni contrattuali circa le modalita’ di pagamento del prezzo, ed in mancanza di accordo (al contrario non desumibile dalla corrispondenza intercorsa tra le parti) che consenta di ritenere derogato il principio ex articolo 1277 c.c. e’ a tale articolo che deve farsi riferimento; conseguentemente la (OMISSIS) ben poteva rifiutare il pagamento tramite assegni bancari (tra l’altro emesso da soggetto terzo) ed esigere, proprio in ragione del comportamento non certo collaborativo (per la consegna della merce) della (OMISSIS) un saldo con assegno circolare al momento del montaggio della merce (doc. 7) o consegnato al legale in via fiduciaria (doc. 9)” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Anche in questo caso, non si configura alcun profilo di omesso esame del fatto che (OMISSIS) avesse condizionato la consegna della merce al preventivo saldo della fornitura: questo aspetto, infatti, e’ affrontato dalla Corte di merito, che all’esito di giudizio in fatto ha ritenuto la pretesa della ditta fornitrice pienamente giustificata in vista dell’atteggiamento dilatorio e non collaborativo tenuto dalla (OMISSIS). Detto giudizio, in se’, non e’ sindacabile in questa sede, posto che il motivo di ricorso in Cassazione non puo’ risolversi in una richiesta di revisione delle valutazioni di fatto del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di legittimita’ (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1277 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe errato nell’affermare che l’assegno bancario non costituirebbe un mezzo di pagamento idoneo, non considerando, in particolare, che il creditore, per poterlo rifiutare, sarebbe tenuto ad allegare un giustificato motivo.
La censura e’ infondata.
L’assegno bancario, innanzitutto, dev’essere -di regola-emesso dal debitore e consegnato al creditore completo di tutti i suoi elementi e con data corrispondente a quella della sua emissione. In relazione a tale ultimo elemento, questa Corte ha affermato che “l’assegno postdatato, inteso nella sua obiettiva idoneita’ strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni postdatati non costituiscono mezzi anormali di pagamento” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3136 del 17/02/2016, Rv. 638518) ma tale affermazione, formulata agli specifici fini dell’esclusione dei pagamenti eseguiti con titoli postdatati dall’azione revocatoria fallimentare prevista dall’articolo 67 L. Fall., comma 1, n. 2, non esclude che il titolo postdatato possa essere legittimamente rifiutato dal creditore al quale esso viene offerto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facolta’ di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore non puo’ rifiutare il pagamento, puo’ farlo nel secondo caso, ma solo per giustificato motivo (Cass. Sez. U., sentenza n. 26617 del 18/12/2007, Rv. 601099; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24402 del 01/12/2010, Rv. 614891).
Questa Corte ha anche avuto modo di precisare che, in mancanza di previsioni negoziali derogatorie, nelle obbligazioni monetarie trovano applicazione l’articolo 1277 c.c. e l’articolo 1182 c.c., comma 3, dal cui combinato disposto deriva che i relativi debiti vanno pagati, alla loro scadenza, in moneta avente corso legale, presso il domicilio del creditore. Tali regole hanno trovato temperamento nella giurisprudenza di legittimita’, che ha ritenuto equipollenti del danaro contante eventuali titoli di credito (in particolare assegni circolari, di valore equivalente e di sicura copertura (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27520 del 19/11/2008, Rv. 605940). Piu’ di recente si e’ ritenuto, in applicazione del principio solidaristico, declinato nella correttezza e buona fede dei contraenti, che il rifiuto del creditore di accettare i mezzi di pagamento “diversi”, quale appunto l’assegno bancario, debba trovare una ragionevole giustificazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13658 del 04/06/2010, non massimata). Cio’ detto, rimane il dato oggettivo che l’assegno bancario non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura, e cio’ non e’ senza conseguenze sul piano della giustificazione del rifiuto del creditore di accettare il pagamento a mezzo di assegno bancario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20643 del 30/09/2014, Rv. 633114, in motivazione).
Nel caso di specie, la Corte di Appello da’ atto, con il passaggio della motivazione gia’ richiamato in occasione della confutazione del secondo motivo di ricorso, che gli assegni bancari offerti in pagamento dalla (OMISSIS) erano stati rifiutati da (OMISSIS) perche’ si trattava di titoli a firma di terzi, per giunta postdatati (cfr. pag. 6 della decisione impugnata). Di conseguenza, il giudice di seconde cure indica il motivo per cui il fornitore aveva rifiutato il pagamento in esame, e lo ritiene giustificato all’esito di una valutazione complessiva del comportamento osservato dalle parti nell’esecuzione del contratto di cui e’ causa. Tale valutazione, che si sostanzia in un giudizio di fatto, e’ coerente con i precedenti di questa Corte sopra richiamati e non e’ suscettibile di riesame in questa sede, non potendo il motivo di ricorso risolversi nell’istanza di revisione del giudizio di fatto, estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di legittimita’ (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1218 e 1227 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte lombarda avrebbe dovuto considerare che la mancata riscossione del saldo prezzo da parte del venditore trovava corrispondenza nella mancata consegna del bene all’acquirente.
La censura e’ infondata.
La ricorrente muove dal presupposto che (OMISSIS) abbia proposto azione di risoluzione per inadempimento del contratto, invocando il pagamento della somma di Euro 5.450 a titolo risarcitorio. Al contrario, dalle conclusioni rassegnate in appello, riportate a pag. 2 della sentenza impugnata, risulta che (OMISSIS) aveva invocato la condanna della (OMISSIS) al pagamento di Euro 5.450 a fronte del mancato guadagno derivante dalla fornitura di cui e’ causa, nonche’ all’ulteriore importo di Euro 5.000 a titolo di rimborso delle spese di custodia dei beni mobili oggetto del contratto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). La Corte bresciana, dal canto suo, non fa riferimento, nella motivazione della decisione qui impugnata, alla risoluzione del contratto di compravendita, cosi’ dimostrando, sia pure ab implicito, di aver interpretato, all’esito di un giudizio di fatto, la domanda proposta da (OMISSIS) come di adempimento.
Sul punto, giova ribadire che “L’interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di la’ delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorita’ giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3041 del 13/02/2007, Rv. 594291). Tale operazione ermeneutica e’ riservata al giudice di merito ed e’ sindacabile in Cassazione soltanto: “… a) ove ridondi in un vizio di nullita’ processuale, nel qual caso e’ la difformita’ dell’attivita’ del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimita’ ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualita’ in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum”, potra’ aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovra’ essere prospettato come vizio di nullita’ processuale ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di “error in judicando”, in base all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o al vizio di “error facti”, nei limiti consentiti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020, Rv. 658078). In ogni altro caso, la censura relativa all’interpretazione della domanda va dichiarata inammissibile perche’ essa attinge essenzialmente un accertamento di merito.
Con il quinto ed ultimo motivo, infine, la ricorrente lamenta l’omesso esame dell’istanza di ammissione delle prove testimoniali articolare in prime cure e riproposte in appello, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ad avviso della ricorrente, dette prove meritavano di essere ammesse perche’ avrebbero consentito di chiarire il decisivo aspetto delle modalita’ di pagamento che erano state convenute tra le parti.
La censura e’ inammissibile.
L’ammissione, o il diniego di ammissione, di un mezzo istruttorio, che consegue ad un atto endoprocessuale, destinato ad esaurire i suoi effetti nell’ambito del giudizio e comunque sempre revocabile sino alla decisione finale del grado, non costituisce in se’ un fatto suscettibile di omesso esame, a meno che l’omissione non si traduca in un vizio logico della sentenza, tutte le volte in cui il mezzo stesso sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8357 del 21/04/2005, Rv. 581690). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto giustificato il rifiuto, da parte di (OMISSIS) s.n.c., degli assegni bancari offerti dalla (OMISSIS), perche’ emessi a firma di terzi e postdatati. L’ammissione di una prova orale finalizzata a dimostrare che tra le parti fosse stata pattuito il pagamento con assegni, oltre a non essere ammissibile in presenza di contratto scritto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2722 c.c., perche’ finalizzata alla dimostrazione di un patto difforme contemporaneo al contratto (il primo capitolo indicato nel motivo in esame, invero, recitava: “al momento della sottoscrizione dell’ordine in data 9.4.2008, per cui e’ causa, la sig.ra (OMISSIS) disse a (OMISSIS) s.n.c. che il saldo del prezzo della fornitura sarebbe stato pagato con assegni”), non avrebbe comunque condotto la Corte di merito ad una decisione difforme da quella in concreto adottata, poiche’ la (OMISSIS) non aveva offerto in pagamento assegni propri, ma di terzi. Ininfluente, dunque, era anche il secondo capitolo di prova del quale la ricorrente lamenta la mancata ammissione, finalizzato a dimostrare che detti titoli erano comunque dotati di copertura. Alla luce di tali considerazioni logiche, che risultano ab implicito dal ragionamento della Corte distrettuale, non e’ possibile configurare un profilo di omesso esame dell’istanza di prova orale articolata dalla (OMISSIS).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo per la parte controricorrente, seguono la soccombenza. Nulla, invece, per la parte rimasta intimata.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.900 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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