Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2022| n. 7085.
Il notaio e le attività preparatorie e successive.
Il notaio incaricato della redazione di un contratto di compravendita immobiliare è tenuto a compiere le attività preparatorie e successive, necessarie per il conseguimento del risultato pratico voluto dalle parti, rientrando tra i suoi doveri anche l’obbligo di consiglio o dissuasione, la cui omissione è fonte di responsabilità per violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, che impongono il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile, per inadempimento del contratto d’opera professionale, il notaio, il quale aveva rogato quattro atti di compravendita – con previsione di pagamento rateale e clausola di rinuncia della venditrice all’iscrizione di ipoteca legale – e, lo stesso giorno e nei due giorni successivi, aveva rogato altri quattro atti di rivendita a terzi dei medesimi cespiti da parte dello stesso acquirente, spogliatosi così dei beni costituenti garanzia patrimoniale generica per il pagamento del prezzo).
Ordinanza|3 marzo 2022| n. 7085. Il notaio e le attività preparatorie e successive
Data udienza 13 gennaio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Art. 98, L. Fall. – Contratto di appalto – Prelazione ipotecaria – Art. 2751 bis, n. 5, cc – Privilegio – Cooperativa di produzione e lavoro – Requisiti soggettivi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29379/2015 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 09/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal consigliere Dott. Paola VELLA.
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FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione L.Fall., ex articolo 98 allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. (di seguito Fallimento) proposta dalla (OMISSIS) (di seguito Cooperativa) contro l’ammissione del credito per complessivi Euro 3.815.298,76 – relativo a corrispettivi per l’esecuzione di opere previste da contratti di appalto stipulati tra il (OMISSIS) con la societa’ poi fallita – in gran parte con prelazione ipotecaria e per il resto al chirografo, senza riconoscimento del privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 5 invocato dalla Cooperativa.
1.1. Il collegio felsineo ha affermato: a) che il privilegio generale mobiliare ex articolo 2751 bis c.c., n. 5 sui crediti delle imprese artigiane o delle societa’ o enti cooperativi di produzione o lavoro, per i “corrispettivi dei servizi prestati” (oltre che per i corrispettivi della vendita di manufatti) non opera con riguardo al credito per compenso di appalto d’opera, neppure in via di interpretazione estensiva, “tenuto conto della riferibilita’ dei predetti corrispettivi di servizi ai soli rapporti caratterizzati in modo prevalente dall’espletamento di attivita’ lavorativa, nonche’ della portata eccezionale delle norme che prevedono privilegi, ostativa ad una loro interpretazione analogica (Cass. 430/1995, 17396/2005, 20116/2010)”; b) che “il richiamato indirizzo interpretativo non appare scalfito dal sopravvenuto Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo 82, comma 3 bis convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, secondo cui il privilegio in questione e’ riconosciuto alle cooperative di produzione e lavoro che abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, in quanto la norma in questione concerne esclusivamente il requisito soggettivo, mentre, con riguardo al requisito oggettivo, si limita a ribadire che il privilegio spetta “per i corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti”, richiamando letteralmente al riguardo l’articolo 2751 bis c.c., n. 5 rispetto al quale valgono le argomentazioni della Suprema Corte sopra riportate”.
2. Avverso detto decreto la Cooperativa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo – rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2751-bis c.c., n. 5) e degli articoli 3, 35 e 45 (Cost.) (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” – si propugna una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2751-bis c.c., n. 5 tale da includere “tutti i crediti derivanti dall’attivita’ tipica delle imprese artigiane e delle cooperative, siano essi generati da prestazioni consistenti in un dare (vendita di prodotti) o in un facere (prestazioni di servizi), e quindi anche i corrispettivi dell’appalto d’opera, che include entrambe le prestazioni”.
2.2 Il secondo mezzo – rubricato “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 98 del 2013, articolo 82, n. 3-bis e, in via ulteriore, degli articoli 3, 35 e 45 Cost. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” lamenta che il tribunale avrebbe erroneamente escluso che la L. n. 98 del 2013, articolo 82, n. 3-bis subordini il privilegio in questione solo al requisito soggettivo del superamento positivo (o comunque della richiesta) della revisione di cui al Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, “senza necessita’ di ulteriori riscontri sul piano oggettivo delle prestazioni rese, in ordine alla prevalenza o meno della componente lavoro”.
3. I motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono infondati, poiche’ la decisione impugnata risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, frattanto consolidatasi, circa i requisiti essenziali affinche’ ad una cooperativa di produzione e lavoro possa essere riconosciuto, in sede di accertamento del passivo fallimentare, il privilegio previsto dall’articolo 2751 bis c.c., n. 5, “per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti”.
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3.1. Invero, per costante orientamento di questa Corte, la natura cooperativa e mutualistica dell’impresa non e’ di per se’ idonea a giustificare l’applicazione del suddetto privilegio, essendo comunque necessari specifici requisiti – quali, da un lato, l’effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci, dall’altro la prevalenza dell’apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci – che non solo impongono di enucleare nell’ambito del fenomeno cooperativistico una piu’ ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilita’ di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati (Cass. 38363/2021, 22390/2021, 21655/2018, 22147/2016, 12136/2014).
3.2. Ne’ vale invocare il riconoscimento costituzionale della funzione sociale della cooperazione, essendo gia’ stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 2751 bis c.c., n. 5 nella parte in cui non prevede l’applicabilita’ del privilegio, che assiste i crediti dell’impresa artigiana e delle societa’ od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d’opera, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell’attivita’ lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalita’ non consente di valutare l’incidenza delle singole componenti, sicche’ risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato (Cass. 4383/2015; conf. Cass. 20116/2016, 4184/2018, 22210/2018, 3863/2021).
3.3. Tale impianto ermeneutico non e’ stato inciso dall’intervento normativo di cui al Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, articolo 36, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, riguardante solo i crediti dell’impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti” – in ordine al quale questa Corte ha peraltro chiarito che il requisito dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del privilegio ex articolo 2751-bis c.c., n. 5, dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla L. n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia (Cass. 18723/2018, 29916/2018, 281/2021) – e non anche i crediti “delle societa’ ed enti cooperativi di produzione e lavoro”, per i quali il privilegio e’ rimasto circoscritto ai “corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti”.
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3.4. I presupposti del privilegio in questione non sono mutati nemmeno in forza del comma 3-bis, aggiunto al Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo 82 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) dalla Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 – per cui “Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalita’ mutualistica, il privilegio di cui all’articolo 2751-bis c.c., n. 5), spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, e’ riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220” – che ha introdotto un requisito formale e soggettivo (il superamento positivo della revisione, cui e’ equiparata la sua semplice richiesta) lasciando inalterati il requisito oggettivo e la base prestazionale di riferimento del privilegio (i corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti) rispetto ai quali continua a valere il formante giurisprudenziale sopra richiamato (Cass. 4184/2018).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, nella misura liquidata in dispositivo.
5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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