Il notaio conserva la qualità di pubblico ufficiale anche successivamente alla levata del protesto

Corte di Cassazione, sezione sesta penale,
Sentenza 10 dicembre 2019, n.49982

Massima estrapolata:

Il notaio conserva la qualità di pubblico ufficiale anche successivamente alla levata del protesto, come si ricava dalla L. 12 giugno 1973, n. 349, art. 9, comma 4, in base al quale il notaio è annoverato tra i pubblici ufficiali che hanno l’obbligo di versare l’importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento. Ne consegue che egli commette il reato di peculato se, incaricato della levata di protesti cambiari, si appropria del denaro derivante dall’incasso degli effetti cambiari consegnatogli per detto scopo, omettendo di effettuare il pagamento nel tempo dovuto ai creditori e trattenendo le somme incassate su conto corrente personale

Sentenza 10 dicembre 2019, n.49982

Pres. Petruzzellis 

est. Costantini

Ritenuto in fatto

1. C.F. , per mezzo dei difensori avvocati Francesco Petrelli e Giovanni Maria Flora, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, in accoglimento dell’appello del P.M., ha condannato l’imputato alla pena di anni cinque e mesi tre di reclusione in ordine a plurime ipotesi di peculato ex art. 314 c.p. contestati nei capi A), B), C), D), E) e F) ed ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in ordine ai reato di cui ai capi H) e I).
Per quel che in questa sede rileva, C.F. , in qualità di notaio, incaricato di curare per conto di numerosi istituti bancari la procedura di protesto dei titoli di credito insoluti, è accusato di essersi appropriato delle somme riscosse, con assegni o in contanti, dai soggetti che avevano adempiuto il debito oggetto del titolo, trattenendo, altresì, i titoli protestati.
2. Il ricorrente deduce i motivi di ricorso di seguito indicati.
2.1. Vizi cumulativi di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione ai capi B), C), E) e F) nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto provata la consegna da parte degli istituti di credito delle cambiali oggetto delle imputazioni fondando l’assunto su una prova documentale di cui è stato travisato il contenuto: i documenti in questione, invero, non avrebbero rappresentato le distinte firmate come ‘ricevuta di presa in carico’, ma costituivano meri prospetti riassuntivi redatti dai vari istituti di credito non recanti alcuna firma per ricevuta da parte di alcun professionista abilitato a dare corso alla procedura di riscossione ed elevazione del protesto. Esse, pertanto, non potevano costituire la prova che il ricorrente aveva davvero ricevuto le cambiali e che si fosse poi appropriato dei relativi importi.
2.2. Erronea applicazione di legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in ordine alla integrazione del delitto di cui all’art. 314 c.p. oggetto di contestazione attraverso i capi A), B), C), D), E) e F).
Il possesso del denaro, in quanto avvenuto in contrasto con la L. n. 349 del 1973 e, conseguentemente, non avvenuto per ragioni connesse alla qualità di notaio, non avrebbe integrato l’appropriazione costituente il delitto di peculato.
L’istruttoria aveva fatto emergere che gli effetti cambiari non venivano consegnati al notaio nei termini di legge, così come non veniva effettuata dai debitori nel termine la consegna del denaro.
Quello intercorso tra tutti i soggetti, egualmente interessati alla posticipazione della data del pagamento del debito – il debitore interessato ad evitare di incorrere nel protesto del titolo, il creditore ad ovviare ai lunghi tempi ed ai costi della procedura esecutiva – costituiva un accordo di natura privatistico estraneo alla disciplina cambiaria, tale da far ritenere che il C. fosse privo della qualifica pubblicistica, avendo tutti i soggetti agito al di fuori della disciplina legale.
La carenza della qualifica soggettiva in capo al ricorrente avrebbe fatto venir meno il delitto di peculato.
2.3. Violazione di legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in ordine alla ritenuta integrazione del delitto di cui all’art. 314 c.p. contestati ai capi A), B), C), D), E) e F) con riferimento all’oggetto materiale del reato di peculato.
Le somme di denaro consegnate al notaio, anche alla luce di quanto sopra enunciato (sub 2.2.) circa l’insussistenza della qualifica pubblicistica, non avrebbero avuto natura pubblica ma, alla luce della sistematica violazione delle norme che regolamentavano la procedura esecutiva in questione, meramente privatistica in quanto costituenti un adempimento di un debito privato.
2.4. Violazione di legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in ordine alla ritenuta integrazione del delitto di cui all’art. 314 c.p. di cui ai capi A), B), C), D), E) e F), fatti che assumerebbero la valenza di inadempimenti contrattuali ex art. 1218 c.c..
La Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere la natura meramente contrattuale della responsabilità del professionista e ritenere che egli era tenuto ad adempiere all’incarico affidatogli con la diligenza ex art. 1176 c.c., comma 2, qualificando il ritardo o l’omessa consegna dei titoli o delle relative somme come violazione degli obblighi derivanti dal contratto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2236 c.c., sulla scorta dell’incarico ricevuto ai sensi della L. n. 349 del 1973, art. 10, D.P.R. n. 290 del 1975, art. 8 e L. n. 349 del 1973, art. 9. Il ricorrente, quale debitore inadempiente, sarebbe stato pertanto tenuto al solo risarcimento del danno nei confronti degli istituti di credito.
2.5. Violazione di legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in ordine alla ritenuta integrazione del delitto di cui all’art. 314 c.p. contestati attraverso i capi A), B), C), D), E) e F) piuttosto che la fattispecie meno grave di truffa ex art. 640 c.p., eventualmente aggravata ai sensi dell’art. 62 c.p., nn. 7 e 9.
Gli istituti di credito sarebbero stati indotti, sia a consegnare al notaio nuovi titoli scaduti da protestare, sia a concedere dilazioni per l’adempimento degli incarichi contrattuali relativi alle cambiali già pendenti, solo a cagione della falsa prospettazione di rientrare in possesso delle somme di denaro temporaneamente nella disponibilità dell’imputato. L’acquiescenza degli istituti di credito sarebbe dipesa dalla condotta ingannevole posta in essere dal ricorrente. Gli artifici e i raggiri sarebbero consistiti nella restituzione delle sole annotazioni di avvenuto pagamento da parte dei debitori, così inducendo gli istituti di credito a concedere nuovi termini per l’adempimento e conseguire l’ingiusto profitto generato dalla rinnovata disponibilità delle somme incassate. Il reato di truffa in tal modo ipotizzato farebbe ritenere i fatti prescritti già alla data della pronuncia della sentenza di appello.
2.6. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in ordine alla ritenuta integrazione del delitto di cui all’art. 314 c.p. contestati nei capi A), B), C), D), E) e F), piuttosto che in quello di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p..
La mancata dimostrazione in ordine alla sussistenza del requisito della appropriazione per finalità proprie delle somme di denaro ricevute che, in quanto possedute anche dopo lo scadere del termine previsto dalla legge entro il quale dovevano essere consegnate, sotto stretto controllo da parte degli istituti di credito, fa sì che non vi sia stata mai alcuna appropriazione o distrazione delle somme, la cui debenza era stata riconosciuta dal notaio che continuava ad essere tenuto alla sua restituzione. La condotta del notaio che aveva accantonato temporaneamente le somme e che aveva sempre riconosciuto la spettanza delle stesse in favore degli istituti di credito, permanendo la loro finalità pubblicistica, non costituiva ‘appropriazione’ con conseguente sussumibilità della condotta nel più pertinente reato di abuso d’ufficio, norma che ricomprenderebbe le ipotesi di distrazione per finalità differenti da quelle previste dalla legge ma pur sempre di natura pubblicistica. Detto accantonamento temporaneo delle somme ricevute, infatti, non avrebbe determinato l’estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti delle banche e pertanto non si sarebbe potuta realizzare la detenzione quale atto liberatorio.
La Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che il denaro incassato per conto degli enti creditizi, rimaneva destinato allo scopo ufficiale e dunque non si realizzava un’autonoma signoria sul denaro e sui titoli.
La condotta distrattiva qualificata come abuso d’ufficio sarebbe prescritta in costanza della pronuncia della sentenza di appello.
2.7. Vizi cumulativi di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione al capo A).
La Corte d’appello ha ritenuto provato il pagamento da parte del debitore Cu. degli effetti cambiari nonostante dall’istruttoria fosse emerso che il debitore aveva riconosciuto effetti per un valore superiore rispetto a quello di Euro 18.000 Euro cui fa riferimento l’imputazione; dovrebbe allora evincersi che il Cu. si stesse riferendo ad altro rapporto debitorio, evenienza che farebbe venir meno la prova dell’intervenuto pagamento in ordine alla condotta contestata con conseguente mancata appropriazione della stessa ad opera del ricorrente.
2.8. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio ex artt. 132 e 133 c.p..
2.9. Vizi cumulativi di motivazione in relazione ai capi A), B), C), D), E) e F) in quanto la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine agli aumenti per la continuazione e per le diminuzioni effettuate per i reati dichiarati prescritti.

Considerato in diritto

1. Deve preliminarmente evidenziarsi che l’avvocato Francesco Petrelli, presente all’udienza e dichiaratosi difensore di fiducia, ha richiesto il rinvio dell’udienza per impedimento professionale del codifensore avvocato Giovanni Flora. Deve al riguardo rilevarsi che la presenza di uno dei due difensori fa ritenere ininfluente l’impedimento dedotto alla luce della espressa previsione di cui all’art. 420-ter c.p.p., comma 5, secondo periodo; motivo per il quale questa Corte ha rigettato la richiesta disponendo procedersi con il giudizio.
Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.
2. Generico e versato in fatto risulta il primo motivo di ricorso per mezzo del quale il ricorrente contesta la rilevanza assegnata ai prospetti riassuntivi, documenti che non sarebbero stati idonei a dimostrare che il ricorrente avesse ricevuto le cambiali e che si fosse poi appropriato dei relativi importi.
La Corte territoriale ha ritenuto che il C. si era appropriato delle somme ricevute dai debitori a saldo dei titoli presentati dal pubblico ufficiale, valorizzando le risultanze investigative connesse al recupero dei numerosi titoli di credito rinvenuti a seguito di perquisizione presso l’abitazione del C. , al contenuto delle testimonianze di personale in servizio presso gli istituti di credito e degli stessi debitori, in uno alle dichiarazioni rese del presentatore delegato S.C. ; costui aveva fatto esplicito riferimento alle modalità attraverso cui avvenivano il ritiro dei titoli, i pagamenti da parte dei creditori, la consegna degli importi al notaio, nonché apprezzando la consapevolezza del notaio dell’esposizione in ordine agli omessi versamenti e dei continui solleciti effettuati dalle banche; le risultanze hanno consentito alla Corte di merito di concludere che, a fronte delle continue richieste degli istituti di credito, nessuna contestazione aveva riguardato i fatti di cui alle imputazioni mosse, e cioè che il professionista si fosse appropriato delle somme senza effettuare alcun versamento e tantomeno nei tempi previsti, essendosi in verità il ricorrente interessato solo di concordare con detti istituti una dilazione del debito che si era in tal modo accumulato.
Rispetto alle ragioni che hanno pertanto condotto alla dichiarazione di responsabilità, generico risulta il riferimento del ricorrente al prospetto cui è cenno nel ricorso, censura complessivamente non idonea a contrastare la motivazione della Corte in ordine agli elementi posti a base della sentenza impugnata che si vorrebbe incrinare attraverso un diretto riferimento a parte degli elementi ritenuti maggiormente fondanti, operazione preclusa in sede di legittimità.
3. Manifestamente infondati, oltre che indeducibili in quanto implicanti una valutazione in fatto e non formulati in sede di gravame risultano i motivi sub 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. e 2.6. che complessivamente censurano la qualificazione giuridica in termini di peculato della condotta complessivamente attribuita al C. ; critica rivolta alla qualifica soggettiva del ricorrente, alla natura giuridica del denaro entrato nella disponibilità del notaio e non consegnato agli istituti di credito; operazione che complessivamente tenta di accreditare la tesi a mente della quale sarebbe assente la funzione pubblica in capo al notaio sulla base della mancata osservanza delle norme che regolano la procedura per il protesto dei titoli e che, sotto altro profilo, vorrebbe ridisegnare una rapporto di natura privato asseritamente esistente tra notaio ed istituto di credito. Evenienza che, sulla base di tali premesse, per quanto si dirà, manifestamente infondate, ipotizza la possibile alternativa integrazione del delitto di truffa ovvero abuso d’ufficio; alternative che già ad una prima prospettazione risultano tra loro contrastanti, presupponendo l’una la natura privata delle somme trattenute, l’altra quella pubblica.
Si rende allora necessario effettuare una breve analisi delle condotte contestate e della pacifica giurisprudenza esistente relativamente ai fatti di cui alle imputazioni.
3.1. La condotta del C. è stata ricostruita nei seguenti termini: gli istituti di credito consegnavano al notaio C. , sia per il tramite del presentatore (delegato del notaio), sia con lettera raccomandata indirizzata allo studio notarile, i titoli di credito scaduti; era prassi che alla scadenza del titolo venisse accordata al debitore una dilazione sino ad un massimo di 15 giorni prima che si procedesse al protesto, decorso il quale, poteva essere elevato il protesto o – come è stato accertato sulla base della contestazione nei confronti del ricorrente -, qualora il debitore onorava il titolo, con assegno o in contanti, ritirato l’originale del titolo che gli veniva consegnato evitando il protesto. Mentre in ipotesi di mancato pagamento il notaio era tenuto a protestare il titolo per poi restituirlo alla banca, in ipotesi di pagamento il pubblico ufficiale incaricato avrebbe dovuto restituire i soldi riscossi.
Tanto premesso deve rinviarsi a pacifica giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi di ipotesi analoghe a quelle sottoposte a scrutinio e secondo cui commette il reato di peculato il notaio che, incaricato della levata di protesti cambiari, si appropria del denaro derivante dall’incasso degli effetti cambiari consegnatogli per detto scopo, omettendo di effettuare il pagamento nel tempo dovuto ai creditori e trattenendo le somme incassate su conto corrente personale. Il notaio conserva infatti la qualità di pubblico ufficiale anche successivamente alla levata del protesto, come si ricava dalla L. 12 giugno 1973, n. 349, art. 9, comma 4, in base al quale il notaio è annoverato tra i pubblici ufficiali che hanno l’obbligo di versare l’importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento (Sez. 6, n. 3106 del 07/10/1999, Di Sabato, Rv. 216400). Delitto di peculato che viene ad essere integrato anche allorché il presentatore delegato dal notaio per l’incasso o il protesto di titoli cambiari insoluti alla scadenza, che pure riveste a cagione di tale delega, la qualifica pubblicistica del delegante, si appropri delle somme di denaro corrispostegli dai debitori in ritardato pagamento degli effetti cartolari (Sez. 6, n. 39584 del 21/05/2010, Di Iorio, Rv. 248686).
È dato incontroverso, inoltre, che la qualifica di pubblico ufficiale del notaio, permane anche nell’ipotesi in cui l’esercizio della funzione abbia rappresentato la contingenza che favorisce l’insorgere del possesso del denaro in capo al citato professionista, di modo che il possesso stesso non sarebbe mai stato a costui trasferito senza il contemporaneo affidamento fiduciario riposto dal privato nella qualifica notarile, cui contestualmente andava ad affidare la cura dei suoi interessi (Sez. 6, n. 6087 del 06/12/1994, Siciliani, Rv. 199183).
Questa Corte ha, ancora, rilevato come le somme afferenti i pagamenti dei protesti costituiscono sin da subito ‘pecunia publica’ all’atto della corresponsione al pubblico ufficiale competente (Sez. 6, n. 32384 del 09/06/2010, Danti, Rv. 248372; in materia di somme versate al notaio a titolo di imposte v. Sez. 6, n. 28302 del 14/01/2003, Mottola, Rv. 225890).
3.2. Alla luce di tali pacifici principi ormai costituenti ius receptum, irrilevante risulta la circostanza che il denaro fosse stato trattenuto dal notaio oltre i termini previsti dalla legge, evenienza, appunto, non idonea a far mutare l’originaria natura pubblica della somma consegnata al pubblico ufficiale dal debitore a soluzione del proprio debito, o a mutare il rapporto tra banca e pubblico ufficiale, i cui profili connessi alla responsabilità civile per il mancato versamento delle somme non va certo ad incidere sul dato incontrovertibile connesso alla previa appropriazione delle somme di natura pubblica da parte del pubblico ufficiale pacificamente svolgente uno specifico munus publicum che la qualifica di notaio gli riconosce a cagione della particolare fede che l’ordinamento riconnette a tale professione (Sez. 5, n. 47178 del 16/10/2009, Materazzo, Rv. 245383).
Evenienza che esclude, quindi, la rilevanza della natura del rapporto tra banca e pubblico ufficiale che, anche sotto il profilo cronologico, attiene ad un momento successivo rispetto alla previa consumazione del reato di peculato verificatosi al momento dell’appropriazione delle somme consegnate dal debitore a pagamento del titolo, evenienza tanto più chiara allorché le stesse siano confluite, come nel caso in esame, sul conto corrente personale del C. .
Priva di pregio risulta, alla luce di quanto rilevato in termini di – neppure contestata – condotta accertata in capo al ricorrente, la prospettata integrazione del delitto di truffa ovvero di abuso di ufficio.
A prescindere da quanto osservato in ordine alla pacifica giurisprudenza in termini di integrazione del peculato, già ex se idonea a confutare la realizzazione di alternative ipotesi, si osserva che l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 9, va individuato nelle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282).
Nel caso di specie si è verificata l’appropriazione della somma di denaro, consegnata dal debitore, di cui il C. aveva già il possesso, a nulla rilevando, ancora una volta, la condotta posta in essere dal ricorrente nei confronti degli istituti di credito – attraverso una condotta che il ricorso assume essere stata truffaldina nella parte in cui avrebbe fatto credere di poter onorare il versamento promesso al contempo continuando ad occuparsi di altri protesti assegnati dalla stessa banca così indotta in errore circa il successivo adempimento del versamento – estranea alla contestazione.
Nè assume pregio l’ipotizzata integrazione del delitto di abuso di ufficio. Pur rilevandosi la scarsa intelligibilità del relativo motivo che – ancora una volta vorrebbe assegnare carattere determinante alla permanenza di una obbligazione nei confronti dell’istituto di credito, dimentico della valenza pubblicistica della funzione che ne fa ritenere non pertinente l’esistenza (essendo il potere di protesto del titolo di credito conferito al professionista quale esercente un ufficio pubblico), nessuna destinazione pubblica si rinviene nella condotta attraverso la quale il C. si era appropriato della somma di denaro confluita sui propri conti correnti, qualificata quale ab origine ‘pecunia publica’ all’atto della corresponsione.
Inutile, allora, risulta il riferimento al principio di diritto espresso da questa Corte – con riferimento all’appropriazione di beni di cui il pubblico ufficiale aveva il possesso in ragione della funzione ricoperta all’interno dell’amministrazione -, che si condivide, secondo cui integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l’utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell’agente, mentre è configurabile l’abuso d’ufficio allorché si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell’ente cui appartiene (Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273783; Sez. 6, n. 12658 del 02/03/2016, Tripodi, Rv. 266871). Detto principio, invero, mal si concilia con la condotta di appropriazione della somme di denaro da parte del C. , dalla quale non si desume una differente finalità pubblicistica impressa alla pecunia publica sottratta.
4. Involgente questioni in fatto e generico risulta il settimo motivo che censura l’omessa risposta alla rilevata incongruità che sarebbe emersa dalla testimonianza del Cu. .
Secondo quanto rilevabile dalle congiunte decisioni di merito. il teste Cu. , contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, aveva riconosciuto le cambiali postegli in visione durante l’esame – relative ad un debito contratto con la società Casamatta – ed aveva precisato di aver onorato il debito per mezzo dell’emissione di assegni circolari, consegnati a tale P. , impiegato dello studio, all’ordine del notaio C. , mentre le spese dovute al notaio erano state pagate in contanti, riconoscendo altresì i titoli che, nonostante fossero stati pagati, non gli erano stati restituiti.
Dichiarazioni confermate dal teste di P.G. Brigadiere G. , appartenente alla Guardia di Finanza, che aveva rinvenuto gli effetti scaduti presso lo studio del notaio di (OMISSIS) , con annotazione dei relativi pagamenti, con versamento sul conto corrente personale acceso presso la Cassa di Risparmio di Firenze – Agenzia di XXXXXXX.
Ricostruzione complessiva della posizione debitoria del Cu. e della pedissequa riscossione degli assegni confluiti sul conto personale del C. che ha determinato l’appropriazione penalmente rilevante in termini di peculato, che il ricorrente contesta tentando di accreditare una erronea interpretazione di parte della testimonianza (con riferimento al solo complessivo importo dovuto e corrisposto), facendo riferimento diretto agli atti, così deducendo un travisamento del fatto che non è idoneo, alla luce della doppia decisione conforme, a scardinare le conclusioni fondate sui dati sopra in sintesi enunciati, circostanze neppure messe in discussione dal ricorso.
È, infatti, consolidato principio di questa Corte quello secondo cui il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta ‘doppia conforme’, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L, Rv. 272018), evenienza che, per quanto sopra detto in ordine alla generica censura di inattendibilità, ovvero supposto equivoco del teste che avrebbe confuso il rapporto debitorio con altro non corrispondente a quello oggetto di contestazione, a fronte di motivazione logica e completa su cui la Corte di merito ha fondato la responsabilità, non risulta ricorrere nel caso sottoposto a scrutinio.
5. Indeducibile è l’ottavo ed il nono motivo che, rispettivamente, contestano la carente motivazione in ordine alla quantificazione della pena base e dell’aumento per la ritenuta continuazione.
Deve ribadirsi il principio di diritto in più occasioni enunciato da questa Corte secondo cui, nel determinare la pena, allorché la stessa non si discosti in maniera significativa dal minimo edittale, è sufficiente che il giudice di merito dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo invece necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia quantificata in misura di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
La effettuata graduazione della pena ad opera della Corte distrettuale risulta in linea con detto principio: in accoglimento dell’appello del P.M., la stessa è stata determinata appena al di sopra del minimo editale (in quattro anni a fronte del minimo di tre anni di reclusione previsti dall’art. 314 c.p. secondo la disciplina sanzionatoria vigente al momento della commissione del fatto), essendo stata adeguatamente apprezzata la rilevante intensità del dolo, per come deducibile dalla reiterazione delle condotte e dalle collaudate modalità esecutive, oltre che la gravità del reato in considerazione della consistenza delle somme; adeguata motivazione a sostegno della quantificazione della pena-base che, anche in considerazione dei limitati aumenti di mesi tre di reclusione applicati per la ritenuta continuazione per ciascun capo di imputazione (che a sua volta prevedeva una continuazione interna), esime da una specifica motivazione sul punto (Sez. 6, n. 18828 del 08/02/2018, Nicotera, Rv. 273385; Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870).
6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese in favore delle parti civili costituite, al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616 c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili Unicredit spa e Banca Credito Cooperativo di Signa, in questa fase, che liquida in Euro 3.510 complessive per la parte civile Unicredit ed in Euro 2.500 complessive per la parte civile Banca Credito Cooperativo di Signa, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA in favore di entrambe le parti civili

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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