Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 5 marzo 2014, n. 5095
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 335 dell’anno 2013 proposto da:
(OMISSIS) elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), curatrice speciale del minore (OMISSIS) – (OMISSIS), tutrice di (OMISSIS) la prima in proprio, nonche’ in rappresentanza e difesa della seconda in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso; elettivamente domiciliate in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA;
– intimati –
avverso le sentenza della Corte di appello di Brescia, n. 1290, depositata in data 12 novembre 2012;
sentita la relazione all’udienza del 4 luglio 2013 del consigliere Dott. Pietro Campanile;
sentito per la ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente
Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 335 dell’anno 2013 proposto da:
(OMISSIS) elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), curatrice speciale del minore (OMISSIS) – (OMISSIS), tutrice di (OMISSIS) la prima in proprio, nonche’ in rappresentanza e difesa della seconda in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso; elettivamente domiciliate in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA;
– intimati –
avverso le sentenza della Corte di appello di Brescia, n. 1290, depositata in data 12 novembre 2012;
sentita la relazione all’udienza del 4 luglio 2013 del consigliere Dott. Pietro Campanile;
sentito per la ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con sentenza depositata in data 4 aprile 2012 il Tribunale per i Minorenni di Brescia dichiarava lo stato di adottabilita’ del minore (OMISSIS), nato a (OMISSIS).
Avverso tale decisione proponeva appello la madre (OMISSIS), chiedendone la riforma sulla base del rapporto affettivo che legava il minore alla madre e deducendo che le mere condizioni di indigenza, per altro superate dall’attivita’ lavorativa a tempo indeterminato da lei di recente intrapresa, non erano sufficienti per l’affermazione dello stato di abbandono del minore.
1.1 – La Corte di appello di Brescia, con la decisione indicata in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado, ponendo in evidenza, previa ricostruzione delle vicissitudini della (OMISSIS), come costei, indipendentemente dalle capacita’ economiche, avesse dimostrato di essere priva di adeguata capacita’ genitoriale, sia a causa della propria instabilita’ non solo sul piano lavorativo, ma anche esistenziale (ed a tal fine si rilevava, fra l’altro, che la stessa, dopo aver reperito in (OMISSIS) un’attivita’ lavorativa che le avrebbe consentito di portare con se’ il minore, si era resa irreperibile, senza aver alcun contatto con il figlio), sia a causa della dimostrata incapacita’ di assumere un atteggiamento responsabile verso la propria prole.
1.2 – Sotto altro profilo si rilevava che sulle dedotte esigenze affettive del minore – per altro contraddette dalla relazione peritale, che aveva posto in evidenza un rapporto ambivalente fra madre e figlio – doveva far premio quell’esigenza di sicurezza e stabilita’ che l’appellante, neanche in prospettiva, non era in grado di assicurare.
1.3 – Avverso tale decisione propone ricorso la (OMISSIS), deducendo tre motivi, cui resistono con controricorso la curatrice speciale e la tutrice del minore.
Avverso tale decisione proponeva appello la madre (OMISSIS), chiedendone la riforma sulla base del rapporto affettivo che legava il minore alla madre e deducendo che le mere condizioni di indigenza, per altro superate dall’attivita’ lavorativa a tempo indeterminato da lei di recente intrapresa, non erano sufficienti per l’affermazione dello stato di abbandono del minore.
1.1 – La Corte di appello di Brescia, con la decisione indicata in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado, ponendo in evidenza, previa ricostruzione delle vicissitudini della (OMISSIS), come costei, indipendentemente dalle capacita’ economiche, avesse dimostrato di essere priva di adeguata capacita’ genitoriale, sia a causa della propria instabilita’ non solo sul piano lavorativo, ma anche esistenziale (ed a tal fine si rilevava, fra l’altro, che la stessa, dopo aver reperito in (OMISSIS) un’attivita’ lavorativa che le avrebbe consentito di portare con se’ il minore, si era resa irreperibile, senza aver alcun contatto con il figlio), sia a causa della dimostrata incapacita’ di assumere un atteggiamento responsabile verso la propria prole.
1.2 – Sotto altro profilo si rilevava che sulle dedotte esigenze affettive del minore – per altro contraddette dalla relazione peritale, che aveva posto in evidenza un rapporto ambivalente fra madre e figlio – doveva far premio quell’esigenza di sicurezza e stabilita’ che l’appellante, neanche in prospettiva, non era in grado di assicurare.
1.3 – Avverso tale decisione propone ricorso la (OMISSIS), deducendo tre motivi, cui resistono con controricorso la curatrice speciale e la tutrice del minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. – Con il primo motivo si deduce omesso esame di un fatto nuovo decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non essersi considerata la circostanza, verificatasi nelle more del giudizio di appello e dedotta con l’atto introduttivo dello stesso, relativa all’assunzione da parte della (OMISSIS) di un’attivita’ lavorativa a tempo indeterminato.
2.1 – Con il secondo mezzo si denuncia violazione della Legge n. 184 del 1983, articoli 1 e 8, per aver la corte territoriale confermato la statuizione inerente allo stato di abbandono materiale del minore, senza considerare la circostanza relativa al conseguimento, da parte della madre, di una stabile condizione lavorativa, reddituale ed abitativa, tale da consigliare, quanto meno, la prosecuzione dell’affidamento etero familiare.
2.2 – Con il terzo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione della Legge n. 184 del 1983, articoli 8 e 10, si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente disatteso la domanda subordinata della (OMISSIS) relativa alla prosecuzione dell’affidamento etero familiare, onde consentirle di usufruire di “un ulteriore periodo di prova” per dimostrare di poter svolgere in maniera adeguata la funzione genitoriale materna. Sotto altro profilo si afferma la sussistenza di un grave ed irreperibile danno per il minore, in caso di definitivo distacco dalla madre, alla luce dell’intenso legame affettivo, non disconosciuto, ancorche’ ritenuto ambivalente, dalla stessa corte di appello.
3 – I motivi sopra esposti, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.
3.1 – Vale bene premettere che nel giudizio inerente alla verifica circa la sussistenza o meno dello stato di abbandono assume carattere assolutamente prioritario l’interesse del minore, in relazione alla esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalita’. La Legge n. 184 del 1983, all’articolo 1, afferma, infatti, il diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, ma solo fino a quando cio’ non comporti un’incidenza grave ed irreversibile sul suo sviluppo psicofisico, e l’articolo 8 della stessa legge definisce la situazione di abbandono come mancanza di assistenza materiale e morale. In altri termini, il diritto a vivere nella propria famiglia di origine incontra un limite, nello stesso interesse del minore, se si accerta la ricorrenza di una situazione di abbandono che legittimi la dichiarazione di adottabilita’ qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico – fisico, cosicche’ la rescissione del legame familiare e’ l’unico strumento che possa evitargli un piu’ grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilita’ affettiva.
2.1 – Con il secondo mezzo si denuncia violazione della Legge n. 184 del 1983, articoli 1 e 8, per aver la corte territoriale confermato la statuizione inerente allo stato di abbandono materiale del minore, senza considerare la circostanza relativa al conseguimento, da parte della madre, di una stabile condizione lavorativa, reddituale ed abitativa, tale da consigliare, quanto meno, la prosecuzione dell’affidamento etero familiare.
2.2 – Con il terzo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione della Legge n. 184 del 1983, articoli 8 e 10, si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente disatteso la domanda subordinata della (OMISSIS) relativa alla prosecuzione dell’affidamento etero familiare, onde consentirle di usufruire di “un ulteriore periodo di prova” per dimostrare di poter svolgere in maniera adeguata la funzione genitoriale materna. Sotto altro profilo si afferma la sussistenza di un grave ed irreperibile danno per il minore, in caso di definitivo distacco dalla madre, alla luce dell’intenso legame affettivo, non disconosciuto, ancorche’ ritenuto ambivalente, dalla stessa corte di appello.
3 – I motivi sopra esposti, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.
3.1 – Vale bene premettere che nel giudizio inerente alla verifica circa la sussistenza o meno dello stato di abbandono assume carattere assolutamente prioritario l’interesse del minore, in relazione alla esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalita’. La Legge n. 184 del 1983, all’articolo 1, afferma, infatti, il diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, ma solo fino a quando cio’ non comporti un’incidenza grave ed irreversibile sul suo sviluppo psicofisico, e l’articolo 8 della stessa legge definisce la situazione di abbandono come mancanza di assistenza materiale e morale. In altri termini, il diritto a vivere nella propria famiglia di origine incontra un limite, nello stesso interesse del minore, se si accerta la ricorrenza di una situazione di abbandono che legittimi la dichiarazione di adottabilita’ qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico – fisico, cosicche’ la rescissione del legame familiare e’ l’unico strumento che possa evitargli un piu’ grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilita’ affettiva.
Deve quindi ribadirsi il principio secondo cui il minore ha diritto di rimanere nella propria famiglia di origine, con conseguente ricorso allo stato di adottabilita’ come soluzione estrema, quando ogni altro rimedio appare ormai inadeguato. In tale quadro, e la questione costituisce uno degli aspetti fondanti del ricorso in esame, deve ribadirsi l’irrilevanza delle mere espressioni di volonta’ da parte dei genitori, o degli altri stretti congiunti, ove prive di qualsiasi concreta prospettiva e quindi non idonee al superamento dello stato di abbandono (Cass. 17 luglio 2008 n. 16795). L’apprezzamento, poi, della sussistenza in concreto della situazione sopra descritta si sostanzia in una valutazione rimessa al giudice del merito, mentre la prospettazione di un riesame del materiale probatorio acquisito nel processo, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (v., per tutte, Cass., sent. n. 18288 del 2011, n. 17915 del 2010, n. 18288 del 2011), e’ esclusa in sede di legittimita’, qualora la motivazione non presenti vizi di carattere logico e giuridico.
3.2 – La Corte di appello di Brescia non si e’ sottratta al delicato compito di valutare, nell’ottica dell’interesse della minore (OMISSIS), le risultanze processuali gia’ acquisite nel corso del giudizio di primo grado e quelle dedotte in sede di gravame, con motivazione esente da censure sotto il profilo logico-giuridico.
Nella sentenza impugnata, invero, si da atto della deduzione inerente alla frequentazione, da parte della (OMISSIS), di un corso di operatore assistenziale e di aver reperito un lavoro a tempo indeterminato presso l’Associazione Asilo Notturno (OMISSIS), ritenendosi, tuttavia, che “altri lavori la predetta ha trovato ed ha lasciato e mai ha dimostrato di avere un atteggiamento responsabile nei confronti dei molti figli avuti nel corso dei vari rapporti con uomini diversi”.
Ove si consideri che – correttamente, trattandosi di decisione pubblicata nella vigenza del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 – la ricorrente ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, e’ agevole constatare l’insussistenza del vizio denunciato, per aver la corte territoriale, esprimendo un giudizio di irrilevanza della nuova attivita’ intrapresa dalla (OMISSIS) e, in generale, dei suoi propositi, alla luce delle prove negative gia’ date in presenza di analoghe situazioni, espressamente ed adeguatamente valutato la circostanza in esame, esprimendo al riguardo una considerazione di merito insindacabile in questa sede.
3.3 – All’infondatezza del primo motivo, inerente al profilo motivazionale, fa riscontro quella della seconda censura, in quanto la valutazione della permanenza e dell’attualita’, al momento della decisione, dello stato di abbandono, e’ implicita nel giudizio negativo formulato, anche in prospettiva, sulla capacita’ genitoriale della predetta (“Il suo modo di vivere, i tanti lavori e luoghi lasciati dimostrano che la sua struttura di personalita’ le impedisce di svolgere il ruolo genitoriale, non essendo capace di stabilire condizioni di vita serene ed idonee alla vita di un minore che ha bisogno di mettere radici stabili in un ambiente sicuro”).
Richiamate le superiori considerazioni circa l’irrilevanza delle manifestazioni di volonta’ da parte dei genitori che non trovino riscontro, nell’ottica del primario interesse del minore, nella realta’ effettiva e in giudizio probabilistico formulato dal giudice del merito, deve altresi’ rilevarsi che questa Corte ha piu’ volte affermato che l’acquisto o il recupero della capacita’ genitoriale debbono in prospettiva inquadrarsi in una prognosi che preveda tempi compatibili con l’esigenza del minore di uno stabile contesto familiare (Cass., 14 giugno 2012, n. 9769; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1839).
Sotto questo profilo deve constatarsi che la corte territoriale, fondando il proprio giudizio anche sulle risultanze peritali (deponenti nel senso della inadeguatezza della capacita’ di accudimento e della capacita’ comunicativa, della totale assenza della funzione normativa, dell’incomprensione dei bisogni del figlio e dell’incapacita’, “per la bassa autostima, di mettere in campo le sue risorse”), oltre che delle esperienze negative gia’ vissute dalla (OMISSIS), ha affermato che “la sua inidoneita’ genitoriale non possa mutare in tempi ragionevoli, rapportati alla vita del minore, il quale e’ stato per troppo tempo deprivato di una famiglia e tale inidoneita’ possa, pertanto, ritenersi irreversibile”.
3.4 – Nel quadro delineato in maniera cosi’ incisiva dalla corte territoriale non possono trovare spazio ne’ l’invocata prosecuzione dell’affidamento etero – familiare (cfr. Cass., 4 maggio 2010, n. 10706), ne’ le istanze affettive, con particolare riferimento al legame, ancorche’ ritenuto “ambivalente” in sede peritale, fra il minore e la madre. Sulla prospettazione della ricorrente circa la superabilita’ di tale relazione ambivalente, attribuita a un meccanismo difensivo attivato dal figlio, deve invero far premio la primazia dell’interesse di costui ad ottenere, nell’ambiente piu’ idoneo, un sano sviluppo sul piano psico – fisico, interesse che trascende e nei casi estremi comporta la recisione dei legami biologici, nonche’ il superamento delle relazioni affettive che non siano compatibili con un armonioso sviluppo psico-fisico del minore stesso (Cass., 8 maggio 2013, n. 10721; Cass., 26 gennaio 2011, n. 1837).
4 – La natura della vicenda e la particolare delicatezza del procedimento di sussunzione della fattispecie concreta consigliano l’integrale compensazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimita’.
3.2 – La Corte di appello di Brescia non si e’ sottratta al delicato compito di valutare, nell’ottica dell’interesse della minore (OMISSIS), le risultanze processuali gia’ acquisite nel corso del giudizio di primo grado e quelle dedotte in sede di gravame, con motivazione esente da censure sotto il profilo logico-giuridico.
Nella sentenza impugnata, invero, si da atto della deduzione inerente alla frequentazione, da parte della (OMISSIS), di un corso di operatore assistenziale e di aver reperito un lavoro a tempo indeterminato presso l’Associazione Asilo Notturno (OMISSIS), ritenendosi, tuttavia, che “altri lavori la predetta ha trovato ed ha lasciato e mai ha dimostrato di avere un atteggiamento responsabile nei confronti dei molti figli avuti nel corso dei vari rapporti con uomini diversi”.
Ove si consideri che – correttamente, trattandosi di decisione pubblicata nella vigenza del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 – la ricorrente ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, e’ agevole constatare l’insussistenza del vizio denunciato, per aver la corte territoriale, esprimendo un giudizio di irrilevanza della nuova attivita’ intrapresa dalla (OMISSIS) e, in generale, dei suoi propositi, alla luce delle prove negative gia’ date in presenza di analoghe situazioni, espressamente ed adeguatamente valutato la circostanza in esame, esprimendo al riguardo una considerazione di merito insindacabile in questa sede.
3.3 – All’infondatezza del primo motivo, inerente al profilo motivazionale, fa riscontro quella della seconda censura, in quanto la valutazione della permanenza e dell’attualita’, al momento della decisione, dello stato di abbandono, e’ implicita nel giudizio negativo formulato, anche in prospettiva, sulla capacita’ genitoriale della predetta (“Il suo modo di vivere, i tanti lavori e luoghi lasciati dimostrano che la sua struttura di personalita’ le impedisce di svolgere il ruolo genitoriale, non essendo capace di stabilire condizioni di vita serene ed idonee alla vita di un minore che ha bisogno di mettere radici stabili in un ambiente sicuro”).
Richiamate le superiori considerazioni circa l’irrilevanza delle manifestazioni di volonta’ da parte dei genitori che non trovino riscontro, nell’ottica del primario interesse del minore, nella realta’ effettiva e in giudizio probabilistico formulato dal giudice del merito, deve altresi’ rilevarsi che questa Corte ha piu’ volte affermato che l’acquisto o il recupero della capacita’ genitoriale debbono in prospettiva inquadrarsi in una prognosi che preveda tempi compatibili con l’esigenza del minore di uno stabile contesto familiare (Cass., 14 giugno 2012, n. 9769; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1839).
Sotto questo profilo deve constatarsi che la corte territoriale, fondando il proprio giudizio anche sulle risultanze peritali (deponenti nel senso della inadeguatezza della capacita’ di accudimento e della capacita’ comunicativa, della totale assenza della funzione normativa, dell’incomprensione dei bisogni del figlio e dell’incapacita’, “per la bassa autostima, di mettere in campo le sue risorse”), oltre che delle esperienze negative gia’ vissute dalla (OMISSIS), ha affermato che “la sua inidoneita’ genitoriale non possa mutare in tempi ragionevoli, rapportati alla vita del minore, il quale e’ stato per troppo tempo deprivato di una famiglia e tale inidoneita’ possa, pertanto, ritenersi irreversibile”.
3.4 – Nel quadro delineato in maniera cosi’ incisiva dalla corte territoriale non possono trovare spazio ne’ l’invocata prosecuzione dell’affidamento etero – familiare (cfr. Cass., 4 maggio 2010, n. 10706), ne’ le istanze affettive, con particolare riferimento al legame, ancorche’ ritenuto “ambivalente” in sede peritale, fra il minore e la madre. Sulla prospettazione della ricorrente circa la superabilita’ di tale relazione ambivalente, attribuita a un meccanismo difensivo attivato dal figlio, deve invero far premio la primazia dell’interesse di costui ad ottenere, nell’ambiente piu’ idoneo, un sano sviluppo sul piano psico – fisico, interesse che trascende e nei casi estremi comporta la recisione dei legami biologici, nonche’ il superamento delle relazioni affettive che non siano compatibili con un armonioso sviluppo psico-fisico del minore stesso (Cass., 8 maggio 2013, n. 10721; Cass., 26 gennaio 2011, n. 1837).
4 – La natura della vicenda e la particolare delicatezza del procedimento di sussunzione della fattispecie concreta consigliano l’integrale compensazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa interamente fra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di legittimita’.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.
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