Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24081.

La massima estrapolata:

Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso, avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità

Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24081

Data udienza 27 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26093-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), nella qualita’ di erede di (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) nella qualita’ di erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso io studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti in qualita’ di eredi di (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2629/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.

FATTO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), di (OMISSIS) ed (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS) avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2629/2014, pubblicata il 10.6.2014, che, per quanto in questa sede ancora interessa, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato aperta la successione di (OMISSIS) ed ha disposto la vendita all’incanto dell’unico bene relitto caduto in comunione ereditaria, costituito da un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS) di mq 515,81, caduto in comunione ereditaria tra gli eredi di (OMISSIS) in ragione di 1/2 e (OMISSIS), per l’altra meta’, trattandosi di bene non comodamente divisibile.
Il giudice di appello ha accolto la domanda di riduzione per lesione di legittima nei confronti di (OMISSIS) e per l’effetto ha dichiarato l’inefficacia nei confronti degli eredi di (OMISSIS) della donazione in favore di (OMISSIS), avente ad oggetto un piccolo fabbricato alla via (OMISSIS), nei limiti di Lire 215.150.000, pari a 111.115,70 Euro.
La Corte ha infine dichiarato il bene in oggetto non comodamente divisibile e ne ha disposto la vendita, con attribuzione sul “ricavato” di una quota pari al 48,45% agli eredi di (OMISSIS).
(OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto nel presente giudizio attivita’ difensiva.
Successivamente, (OMISSIS) ha depositato atto di transazione concluso tra le parti con cui le stesse dichiarano di aver definito ogni questione relativa alla presente controversia, con conseguente rinuncia di (OMISSIS) al presente ricorso per cassazione e rinuncia di (OMISSIS) e (OMISSIS) al controricorso, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
In conseguenza della suddetta transazione, va dunque dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. 23161/2013).
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, infatti, e’ applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilita’ sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso, avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimita’ (Cass.3542/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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