Il marchio ai fini della tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 aprile 2021| n. 10980.

Il marchio, ai fini della tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale, oltre alla novità, deve avere una propria capacità distintiva, normalmente assicurata grazie a una distanza tra il segno e il prodotto o servizio cui si riferisce, graduata in una scala basata sull’intensità del collegamento logico, laddove si definisce «debole», il marchio in cui il collegamento è più intenso, mentre si parla di marchio «forte» tanto più lontana è la scelta del segno distintivo dal bene o servizio individuato.
Nonostante la tradizione, tipicamente toscana, di designare il marchio dei vini sulla base di un nome generico descrittivo di uso comune per evocare una certa caratteristica del terreno o di un agglomerato abitativo, come borgo, colli, poggio, pieve, rocca, castello o terra, tutti con carattere distintivamente debole, per assicurare ai marchi registrati una forte valenza distintiva deve essere associata anche una ulteriore designazione individualizzante, collegata a una località coincidente con quella ove è situata l’azienda vinicola.

Ordinanza|26 aprile 2021| n. 10980

Data udienza 21 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Marchio – Domanda di registrazione – Decreto legislativo 30 del 2005 – Tutela del secondary meaning – Criteri – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6016/2016 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.s. agricola, Ministero dello Sviluppo Economico;
– intimati –
nonche’ contro
(OMISSIS) s.s. agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), in forza di procura speciale in calce al controricorso,
– controricorrente –
nonche’ contro
Ministero dello Sviluppo Economico in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 34/2015 della COMMISSIONE RICORSI avverso i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma, depositata il 05/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ agricola (OMISSIS) ha depositato domanda di registrazione di marchio (OMISSIS) per il segno denominativo “(OMISSIS)” rivendicante “bevande alcooliche”, prodotti appartenenti alla classe 33 della classificazione di Nizza, che e’ stata pubblicata sul bollettino UIBM dei marchi di impresa n. (OMISSIS).
Ha proposto opposizione il 17/5/2013 la societa’ (OMISSIS) s.r.l. per tutti i prodotti della classe 33, adducendo sette anteriorita’.
Costituito il contraddittorio, con decisione n. 185/14 del 1/12/2014 l’UIBM ha rigettato l’opposizione per tutti i prodotti della classe 33, condannando l’opponente alle spese di lite.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il 13/2/2015 la s.r.l. (OMISSIS), cui ha resistito con memoria la (OMISSIS).
Con sentenza del 5/8/2015 la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. Avverso la predetta sentenza del 5/8/2015, non notificata, con atto notificato il 29/2/2016 ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. (OMISSIS), lamentando con unico motivo, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articoli 12 e 13 per contestare la valutazione espressa dalla Commissione circa il carattere “debole” dei marchi della ricorrente opposti come anteriorita’ invalidanti.
3.1. Secondo la ricorrente, il termine “borro” non aveva alcuna aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti dal marchio, nella specie i vini, e difettava quindi del necessario legame concettuale ed evocativo; ne’ poteva, in questa prospettiva, essere assimilato ad altri termini attinenti a caratteristiche morfologiche del terreno, con un passaggio logico indebitamente generalizzante, sia perche’ non era stato valutato se la parola in questione, invero rara e poco nota, come provato anche dalla ricerca demoscopica prodotta, fosse generalmente nota al pubblico di riferimento, ne’ se essa presentasse una qualche aderenza concettuale al prodotto vino, che nulla aveva a che vedere con gli avvallamenti impervi e scoscesi, in cui crescono piante selvatiche e pruni, provocati da ripidi corsi d’acqua che formano un canalone torrentizio.
3.2. Con atti rispettivamente notificati il 5 e l’8/4/2016 hanno proposto controricorso sia la soc.sempl. (OMISSIS) sia il Ministero dello sviluppo economico, chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
3.3. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa, informando di aver raggiunto una transazione, di imprecisato contenuto, con la (OMISSIS), e dichiarando il proprio persistente interesse alla pronuncia, sia per ragioni di principio, sia per non aver potuto definite la lite in punto spese con il Ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La societa’ (OMISSIS) ha chiesto la registrazione del marchio denominativo “(OMISSIS)” per la classe 33, bevande alcooliche.
La societa’ (OMISSIS) ha prospettato come anteriorita’ invalidanti sette registrazioni anteriori, tutte ruotanti intorno all’espressione “(OMISSIS)”: ossia 1. marchio nazionale (OMISSIS) “(OMISSIS)”; 2. marchio nazionale (OMISSIS) “(OMISSIS)”; 3. marchio nazionale (OMISSIS) “(OMISSIS)”; 4. marchio nazionale (OMISSIS) “(OMISSIS)”; 5. marchio nazionale (OMISSIS) e rinnovato da ultimo con il n. (OMISSIS) “(OMISSIS)” 6. marchio comunitario (OMISSIS) e rinnovato da ultimo il (OMISSIS) “(OMISSIS)” con l’aggiunta di un elemento figurativo; 7. marchio internazionale (OMISSIS) e rinnovato da ultimo nel (OMISSIS) “Borro”.
2. La Commissione dei ricorsi, dopo aver premesso che il problema della novita’ del marchio si poneva con riferimento all’uso del segno denominativo “(OMISSIS)”, ha chiarito il valore semantico di tale parola riferibile a “una specifica caratteristica idro-geologica del territorio nazionale e in particolare toscano, consistente per lo piu’ in un canalone torrentizio di acque che scorrono su pareti ripide e che viene pure evidenziato nelle cartine topografiche ovvero in un canale di scolo di acque palustri; canale di raccolta di acque di scolo dei campi”.
La Commissione ha escluso che il segno fosse un termine geografico, poiche’ non designava alcuna localita’, pur prestandosi in correlazione con altri termini a rivestire un “carattere latamente geografico”; ha quindi aggiunto che era un fenomeno del tutto frequente che i vini venissero designati sulla base di un nome generico descrittivo di uso comune per evocare una certa caratteristica del terreno o di un agglomerato abitativo (borgo, colli, poggio, pieve, rocca, castello, terra….) a cui viene associata una ulteriore designazione collegata a una localita’ coincidente con quella ove e’ situata l’azienda vinicola.
La Commissione ha aggiunto che tali termini descrittivi, come appunto quello “(OMISSIS)”, se utilizzati isolatamente, debbono ritenersi marchi deboli e pertanto la confondibilita’ con essi da parte di un marchio successivo e’ evitata con lievi modificazioni e aggiunte di carattere individualizzante; di conseguenza il marchio “(OMISSIS)”, proprio grazie all’aggiunta del numero tre, aveva un carattere autonomamente distintivo rispetto al debole nucleo centrale ((OMISSIS)borro
(OMISSIS)Il borro del fumo
(OMISSIS)borro
(OMISSIS)borro

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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