Il magistrato è responsabile per i danni subìti dall’impresa

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 febbraio 2021| n. 4662.

Il magistrato è responsabile per i danni subìti dall’impresa se avalla un decreto ingiuntivo provvisorio, in assenza di sufficienti presupposti. Per escludere la colpa della toga non basta che il via libera all’esecuzione provvisoria del decreto sia stata subordinata al deposito di una cauzione, che si rivela non valida a causa del comportamento scorretto del creditore.

Sentenza|22 febbraio 2021| n. 4662

Data udienza 28 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Magistrati – Responsabilità – Comportamento colposo di un soggetto idoneo a cagionare un danno – Condotta dolosa di altro soggetto che non si ponga come autonoma – Non è idonea ad interrompere il nesso causale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20129/2019 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
STATO ITALIANO, e per esso la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3087/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 27/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ (OMISSIS) S.p.a. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3087/18, del 27 dicembre 2018, della Corte di Appello di Ancona, che – respingendo il gravame da essa esperito avverso la sentenza n. 1159/17, del 20 giugno 2018, del Tribunale di Ancona – ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria, proposta dall’odierna ricorrente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla fattispecie della responsabilita’ civile dei magistrati.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver proposto innanzi al Tribunale di Parma, nel 1996, opposizione ad un provvedimento monitorio che le ingiungeva il pagamento di Lire 631.431.057. Il giudice dell’opposizione, dopo un iniziale diniego – motivato con la assenza del “fumus boni iuris” – dell’istanza formulata ex articolo 648 c.p.c., dal creditore opposto, autorizzo’ la provvisoria esecuzione del decreto, subordinandola, pero’, al deposito di una cauzione (circostanza che indico’ come idonea a “superare le perplessita’ sulla prova esternata in precedenza”), della quale indico’, nel medesimo provvedimento, le caratteristiche minime di forma e contenuto.
Prestata da un terzo la cauzione, ed ottenuto dal creditore il rilascio, da parte del Presidente del Tribunale parmense, del decreto con formula esecutiva, l’ingiunta pago’ il credito indicato nel provvedimento monitorio, ormai provvisoriamente esecutivo. All’esito del giudizio di opposizione, tuttavia, sebbene il decreto ingiuntivo fosse revocato, l’allora attrice in opposizione (ed odierna ricorrente) non pote’ recuperare quanto indebitamente pagato, a causa del fallimento sia della societa’ opposta, sia della societa’ che, nella veste di garante, aveva rilasciato la cauzione.
Su tali presupposti, nell’anno 2005, l’ (OMISSIS) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Ancona, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per far valere la responsabilita’ dei due magistrati intervenuti in quella procedura e, dunque, per chiedere il risarcimento del danno subito.
L’adito giudicante, tuttavia, dichiaro’ inammissibile la domanda, con Decreto del 4 gennaio 2007, sul rilievo che quello di concessione o diniego della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e’ un “provvedimento privo di autentico contenuto decisorio, non idoneo ad interferire sulla definizione della causa”, nella specie conclusa con l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto, cio’ che avrebbe comportato il venir meno del danno lamentato dall’ (OMISSIS).
Proposto reclamo innanzi alla Corte marchigiana, lo stesso veniva dichiarato inammissibile con decreto del 10 settembre 2007, provvedimento, tuttavia, cassato da questa Corte con sentenza n. 24798/13, del 5 novembre 2013. Essa, in particolare, ravvisava “una condotta gravemente colposa del magistrato”, ai sensi della L. 13 aprile 1988, n. 117, articolo 2, comma 3, lettera a), consistita “nell’avere concesso la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione, con un provvedimento nel quale da un lato si negava l’esistenza del fumus boni iuris, e dall’altro si accoglieva comunque l’istanza di provvisoria esecutorieta’, imponendo una cauzione”. Tale condotta, pertanto, veniva ritenuta “violativa di un principio processuale fondamentale, stabilito da una pronuncia altrettanto fondamentale del giudice delle leggi: quello secondo cui l’articolo 648 c.p.c., in tutti e due i suoi commi, esige per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto il fumus boni iuris” (Corte Cost., ord. 25 maggio 1989, n. 295).
Radicato, pertanto, il giudizio risarcitorio – a seguito della decisione di questa Corte – innanzi al Tribunale anconetano, lo stesso respingeva la domanda dell’ (OMISSIS), con decisione confermata dal giudice di appello, che rigettava il gravame dalla stessa esperito. Esito al quale il secondo giudice perveniva sul rilievo che, sebbene la concessione della provvisoria esecuzione fosse da qualificarsi come certamente colposa (alla stregua di quanto affermato da questa Corte, nella gia’ ricordata sentenza n. 24798/13), il comportamento scorretto del creditore ingiungente – consistito nel produrre una fideiussione non valida, sia perche’ prestata da un soggetto che non aveva natura di primario istituto bancario o assicurativo nazionale, sia perche’ priva della condizione di efficacia costituita dalla sottoscrizione del beneficiario – avrebbe integrato un contegno addirittura doloso, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del magistrato e l’evento dannoso. D’altra parte, neppure potrebbe affermarsi la responsabilita’ dei due magistrati coinvolti nella presente vicenda sotto altro profilo, ovvero quello della mancata verifica della conformita’ della cauzione alle prescrizioni impartite con il provvedimento che subordinava al rilascio della stessa la provvisoria esecuzione, e cio’ in assenza di una prescrizione di legge in tal senso.
3. Avverso la pronuncia della Corte marchigiana l’ (OMISSIS) ricorre per cassazione, sulla base – come detto – di due motivi.
3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – e’ denunciata violazione e/o falsa applicazione degli articoli 40 e 41 c.p. e articolo 648 c.p.c..
La ricorrente censura la sentenza impugnata, innanzitutto, nella parte in cui ha escluso l’esistenza del nesso di causalita’ tra azione, evento e danno, in quanto tale nesso sarebbe stato interrotto dal comportamento della convenuta nel giudizio di opposizione, consistito nella produzione di una cauzione non conforme alle prescrizioni, essendo stato lo stesso “scorretto al punto di integrare il dolo”.
In questo modo, tuttavia, sarebbe stato disatteso il principio desumibile dall’articolo 41 c.p., secondo cui l’interruzione della serie causale si verifica solo quando il fattore sopravvenuto, pur inserendosi in essa, dia origine ad un’altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea a produrre da sola l’evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione.
Nella specie, infatti, non puo’ affermarsi che – con valutazione “ex ante” – fosse del tutto inverosimile che il creditore prestasse una cauzione non conforme, posto che le prescrizioni impartite servivano ad evitare proprio tale eventualita’.
D’altra parte, la ricorrente contesta pure l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “non vi e’ norma che individui un obbligo del giudice istruttore di verifica di conformita’ della cauzione alle prescrizioni contenute nell’ordinanza”, visto che dalla giurisprudenza costituzionale si ricaverebbe l’esatto contrario, ovvero che addirittura la concessione della provvisoria esecuzione deve essere sempre preceduta (e non seguita) dalla verifica della “corrispondenza dell’offerta cauzione all’entita’ degli oggetti indicati dell’articolo 648 c.p.c., comma 2” (Corte Cost., sent. 2 maggio 1984, n. 137).
3.2. Con il secondo motivo – nuovamente proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 13 aprile 1988, n. 117, articolo 2, comma 3, lettera a), nonche’ degli articoli 40 e 41 c.p. e articolo 648 c.p.c., comma 2.
Esso censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che pure la condotta del Presidente del Tribunale abbia fornito un contributo causale alla vicenda. Secondo la Corte territoriale, infatti, l’atto con cui egli ha “mandato” al cancelliere l’apposizione della formula esecutiva (atto non espressamente disciplinato dal codice di rito) non implicava un obbligo di controllo sulla prestata cauzione, di cui il cancelliere attesta l’avvenuto deposito, fermo restando che, pure nell’ipotesi in cui il cancelliere si’ fosse rivolto al giudice istruttore, non vi erano “dati normativi utili per ritenere, stante i richiamati limiti cognitivi del giudice in tale fase, che vi sarebbe stata una diversa determinazione”.
Ribadisce, per contro, la ricorrente come una lettura coordinata dell’articolo 478 c.p.c. e articolo 648 c.p.c., comma 2 e dell’articolo 155 disp. att. c.p.c. (alla luce della sentenza della Corte costituzionale gia’ richiamata), imponga di ritenere che quando l’efficacia esecutiva del titolo costituito da un decreto provvisoriamente esecutivo sia subordinata ad una cauzione, “non e’ sufficiente la semplice presentazione di un “foglio purchessia” per ottenere il rilascio della formula esecutiva, ma occorre che prima il giudice abbia delibato sulla cauzione”.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone il rigetto.
Quanto, infatti, al primo motivo, la controricorrente rileva come sia stata sicuramente la prestazione di una garanzia inidonea a causare il danno, giacche’ se il creditore ingiungente si fosse conformato alle prescrizioni imposte sarebbe stato possibile evitare “con certezza” il danno all’ (OMISSIS).
In relazione al secondo motivo, si sottolinea come la verifica della corrispondenza del terzo che offri’ la cauzione alle caratteristiche risultanti dalle prescrizioni imposte dal giudice istruttore non poteva competere al Presidente del Tribunale, potendo tale valutazione compiersi solo all’esito di una piu’ complessa istruttoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati.
5.1. Il primo motivo e’ fondato.
5.1.1. La sentenza impugnata, infatti, pur muovendo dalla premessa circa l’assenza di “ulteriori spazi di valutazione per discostarsi da quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione” (ovvero, che “la concessione della provvisoria esecuzione” sia “atto da qualificarsi come colposo ai fini del giudizio di responsabilita’”), ha, tuttavia, affermato che “la prova del comportamento colposo non e’ sufficiente a ritenere dimostrato anche il danno patito dalla (OMISSIS)”, danno che ha, invece, ascritto “direttamente” alla presentazione di “una fideiussione priva dei requisiti di validita’ analiticamente individuati nel provvedimento del giudice istruttore”. Tale “condotta processuale gravemente scorretta”, al punto “di integrare il dolo”, e’ stata, difatti, ritenuta per tale ragione “idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del giudice (concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto) e l’evento di danno”.
5.1.2. Orbene, in questo modo la Corte territoriale ha violato l’articolo 41 c.p..
5.1.2.1. Sul punto, occorre prendere le mosse, a titolo di premessa, dall’affermazione – ancora di recente ribadita da questa Corte, tra l’altro con riferimento ad un caso in cui veniva in rilievo un’ipotesi di responsabilita’ civile per esercizio di funzioni giudiziarie – che “in materia di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso di causalita’ materiale, in relazione all’operare di piu’ concause ed all’individuazione di quella cd. “prossima di rilievo” nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che e’ sindacabile in sede di legittimita’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli articoli 40 e 41 c.p. e articolo 1127 c.c., comma 1″ (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 2020, n. 7760, non massimata sul punto; nello stesso senso gia’ Cass. Sez. 6-3, ord. 24 maggio 2017, n. 13096, Rv. 644388-01). Piu’ in generale, del resto, “l’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento e’ censurabile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”,
restando, invece, inteso che “l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimita’, se adeguatamente motivata” (Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01).
La doglianza prospettata con il presente motivo di ricorso consente, dunque, a questa Corte di scrutinare la corretta applicazione della regola causale, visto che “nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., n. 3), il vizio denunciabile davanti a questo giudice di legittimita’ e’, com’e’ noto, individuato sia nella violazione che nella falsa applicazione della norma di diritto”. Quest’ultima fattispecie, poi, sottende il c.d. vizio di sussunzione”, ipotizzabile “quando il giudice di merito”, dopo avere individuato e ricostruito – e cio’ “sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e comunque all’esito dello svolgimento dell’istruzione cui ha proceduto” – “la “quaestio facti”, cioe’ i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondurre quest’ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un’altra cui sarebbe in realta’ riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o ad una qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore” (cosi’, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 agosto 2019, n. 21772, Rv. 655084-01).
Pertanto, “la valutazione cosi’ effettuata dal giudice di merito e la relativa motivazione, non inerendo piu’ all’attivita’ di ricostruzione della “quaestio facti” e, dunque, all’apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensi’ all’attivita’ di qualificazione “in iure” della “quaestio” per come ricostruita, risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo”, sicche’ “il relativo ragionamento” operato dal giudice di merito, “connotandosi come ragionamento giuridico (espressione del momento terminale del broccardo “da mihi factum dabo tibi ius”) e’ controllabile e deve essere controllato dalla Corte di Cassazione nell’ambito del paradigma del n. 3) dell’articolo 360 c.p.c.” (cosi’, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 21772 del 2019, cit.).
Si tratta di affermazione, questa, assurta ormai al rango di vero e proprio “diritto vivente”, essendo costante e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte – anche al suo piu’ elevato livello nomofilattico – il principio secondo cui “il controllo di legittimita’ non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attivita’ ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma e’ esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa” (cosi’, Cass. Sez. Un., sent. 18 gennaio 2001, n. 5, Rv. 543247-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 16 agosto 2004, n. 15968, Rv. 575757-01; Cass. Sez. Lav., sent. 12 maggio 2006, n. 11037, Rv. 589059-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2007, n. 24756, Rv. 600470-01, oltre a Cass. Sez. 3, sent. n. 21772 del 2019, cit.).
5.1.2.2. Cio’ detto, integra violazione dell’articolo 41 c.p., l’affermazione secondo cui il carattere “doloso” della condotta dello stesso creditore ingiungente avrebbe interrotto il nesso causale tra il contegno del giudice istruttore – ormai incontestabilmente accertato come colposo dalla Corte territoriale (data l’assenza di impugnazione incidentale, sul punto, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri) – e l’evento dannoso.
In proposito, occorre muovere dalla constatazione che – come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte – la ricostruzione della “problematica causale”, con riferimento alla “causalita’ materiale o di fatto, presenta rilevanti analogie con quella penale, articoli 40 e 41 c.p.”, giacche’ “il danno rileva solo come evento lesivo” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 11 gennaio 2008, n. 576, Rv. 600899-01; per l’applicazione degli articoli 40 e 41 c.p., al nesso di causalita’ materiale dell’illecito civile si vedano anche Cass. Sez. 3, sent. 11 maggio 2009, n. 10741, Rv. 60839101; Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 2010, n. 16123, Rv. 613967-01; Cass. Sez. 3, ord. 12 aprile 2011, n. 8430, Rv. 616864-01).
Sino a che punto, tuttavia, possa predicarsi siffatta “analogia”, e’ quanto ha formato oggetto di puntualizzazione da parte della giurisprudenza di questa Corte, culminata nel riconoscimento di un criterio di ricostruzione del nesso causale – definito della “preponderanza dell’evidenza” (o anche del “piu’ probabile che non”) – differente da quello, “oltre ogni ragionevole dubbio”, utilizzato nel sistema della responsabilita’ penale.
Tale diversita’ di criteri si pone, peraltro, come un riflesso – in particolar modo, sul piano probatorio – delle differenze, morfologiche e strutturali, dei due sistemi. Invero, come osservato di recente da questa Corte, nel recepire una nota impostazione dottrinaria, il problema della causalita’ materiale, in sede civile, consiste nella “dimostrazione probatoria della verita’ di un enunciato”, ovvero quello che “descrive un nesso di causalita’ naturale e specifica” tra la condotta del supposto danneggiante e l’evento lesivo lamentato dal preteso danneggiato, sicche’, in ultima analisi, il cuore della questione consiste nell’individuare “i criteri secondo i quali il giudice, in presenza di elementi di prova che riguardano l’enunciato relativo all’esistenza di un nesso causale, stabilisce se tale enunciato ha o non ha ricevuto una adeguata conferma probatoria” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2020, n. 13872, non massimata). Del resto, in senso sostanzialmente analogo, questa Corte ha da tempo osservato che la verifica della sussistenza del nesso causale non e’ piu’ “soltanto questione di ricostruzione dei fatti nel loro svolgersi fenomenologico, ma sempre ed anche vicenda “giuridica”, cioe’ questione anche di diritto, e, piu’ precisamente, vero e proprio ragionamento probatorio sui fatti, allegati e non, dimostrati e non” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2011, n. 15991, Rv. 618882-01; in senso analogo gia’ Cass. Sez. 3, sent. 16 ottobre 2007, n. 21619, Rv. 599816-01).
Tuttavia, se discutere della causalita’ materiale significa interrogarsi su di una regola probatoria, e’ proprio su questo piano – come si notava in premessa – che vanno apprezzate le differenti soluzioni offerte dalla giurisprudenza di legittimita’, penale e civile, al problema della verifica del nesso causale.
Difatti, nella “ricostruzione del nesso causale, cio’ che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile e’ la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del piu’ probabile che non”, stante la diversita’ dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti” (cosi’, in particolare, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit.; in senso conforme, tra le piu’ recenti, si vedano Cass. Sez. 3, ord. 27 settembre 2018, n. 23197, Rv. 650602- 01, in motivazione, nonche’ Cass. Sez. Lav., sent. 3 gennaio 2017, n. 47, Rv. 642263-01).
Del resto, come osservato da questa Corte gia’ prima del citato arresto delle Sezioni Unite civili, sempre al fine di chiarire la diversita’ – in sede civile e penale – delle regole probatorie in materia di causalita’, queste ultime riflettono la differente morfologia e funzione dei due sistemi.
Invero, quanto al profilo morfologico, deve considerarsi “come il baricentro della disciplina penale con riferimento al profilo causale del fatto sia sempre e comunque rivolto verso l’autore del reato/soggetto responsabile, orbitando, viceversa, l’illecito civile (quantomeno a far data dagli anni ‘60) intorno alla figura del danneggiato” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 21619 del 2007, cit.).
Quanto, invece, al profilo funzionale, viene in rilievo, in primo luogo, la constatazione – valida, invero, per il solo caso in ricorra un’ipotesi di responsabilita’ per omissione – secondo cui una “valutazione del nesso di causa, fondata esclusivamente sul semplice accertamento di un aumento (o di una speculare, mancata diminuzione) del rischio in conseguenza della condotta omessa, e’ criterio ermeneutico che inquieta l’interprete penale”; e cio’ perche’ essa “realmente trasforma surrettiziamente la fattispecie del reato omissivo improprio da vicenda di danno in reato di pericolo (o di mera condotta), mentre la stessa preoccupazione non pare esportabile in sede civile, dove l’accento e’ posto, ormai, sul concetto di “danno ingiusto”” (cfr. ancora una volta, e nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 21619 del 2007, cit.). A tali considerazioni deve aggiungersi anche quanto osservato in dottrina: ovvero, che i sistemi dell’illecito penale e del torto civile si caratterizzano, rispettivamente, “per la personalita’ quanto alla pena, come ora ci sollecita a rilevare l’articolo 27 Cost., comma 1 e per la patrimonialita’ quanto al risarcimento”, giacche’ se “quest’ultimo e’ essenzialmente riparazione, la pena e’ il negativo che si contrappone al negativo dell’illecito in se'” (sul punto si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 13872 del 2020, cit.).
Orbene, anche nel contesto di un sistema – qual e’ quello della responsabilita’ civile – che risulta “retto”, quanto al riscontro della sussistenza del nesso causale, dal principio del “piu’ probabile che non”, resta inteso che “il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalita’ materiale – richiesto dall’articolo 2043 c.c., in tema di responsabilita’ extracontrattuale tra un’azione o un’omissione ed un evento deve applicare il principio della “conditio sine qua non”, temperato da quello della regolarita’ causale, sottesi agli articoli 40 e 41 del c.p.”, sicche’, “quando l’evento dannoso o pericoloso e’ stato cagionato da una pluralita’ di azioni o di omissioni, coeve o succedutesi nel tempo, tutte hanno uguale valore causale, senza distinzione tra cause mediate ed immediate, dirette ed indirette, precedenti e successive, dovendo a ciascuna di esse riconoscersi un’efficienza causale del danno se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l’evento, sebbene prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato”, fermo restando che, nell’ipotesi, invece, in cui “la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l’evento perche’ autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale gia’ in atto, le cause preesistenti degradano al rango di mere occasioni perche’ quella successiva ha interrotto il legame causale tra esse e l’evento” (Cass. Sez. 3, sent. 22 ottobre 2003, n. 15789, Rv. 567578-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. 8096, Rv. 588863-01; si’ veda pure Cass. Sez. 3, sent. 22 ottobre 2013, n. 23915, Rv. 629115-01, secondo cui la causa sopravvenuta deve essere in grado di “neutralizzare” quella precedente, ponendosi come “di per se’ idonea a determinare l’evento stesso”).
5.1.2.3. Tanto premesso, nella specie, integra vizio di sussunzione la decisione della Corte di ravvisare nella mancata prestazione di idonea cauzione (o meglio, nella prestazione della cauzione senza l’osservanza delle prescrizioni imposte dal giudice istruttore) una circostanza “autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale gia’ in atto”.
Errata, infatti, e’ la conclusione secondo cui essa sarebbe in grado di “neutralizzare” la condotta antecedente del giudice istruttore, consistita nella “colposa” concessione della provvisoria esecutivita’ del decreto (come ormai inconfutabilmente accertato dalla sentenza impugnata), essendosi tale condotta tradotta in un provvedimento con cui si negava l’esistenza del “fumus boni iuris”, e dunque in aperto contrasto con l’interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui la concessione della provvisoria esecuzione deve essere sempre preceduta (e non seguita) dalla verifica della “corrispondenza dell’offerta cauzione all’entita’ degli oggetti indicati dell’articolo 648 c.p.c., comma 2” (Corte Cost., sent. 2 maggio 1984, n. 137).
Ne’, d’altra parte, in senso contrario alla raggiunta conclusione, potrebbe invocarsi il carattere “doloso” del contegno del creditore ingiungente, circostanza che avrebbe potuto, al piu’, fondare una concorrente responsabilita’ dello stesso, ex articolo 2055 c.c., nella causazione del danno lamentato dall’ (OMISSIS). E cio’ alla stregua del principio secondo cui “la responsabilita’ solidale per fatto illecito, che e’ volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilita’ degli autori dell’illecito, sussiste qualora la produzione del danno, unico per il danneggiato, sia ascrivibile a condotte di piu’ soggetti, anche se diverse per titolo (dolo o colpa) o costituenti illeciti distinti ovvero separate nel tempo e logicamente autonome, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l’assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, sempre che tra i comportamenti sussista un vincolo di interdipendenza e gli stessi abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, dovendosi escludere, a norma dell’articolo 41 c.p., comma 2, l’imputabilita’ del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite nel solo caso in cui debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente ad uno solo degli antecedenti causali, tale da escludere il legame eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti antecedenti, relegati al rango di mere occasioni” (Cass. Sez. 2, sent. 25 ottobre 2005, n. 20646, Rv. 584233-01).
Naturalmente, cio’ non toglie che, nella specie, la condotta (dolosa) del creditore ingiungente, se non idonea ad interrompere, “a monte”, il nesso causale, possa assumere rilievo, “a valle”, per delimitare l’entita’ del danno risarcibile.
Invero, come ha osservato sempre questa Corte, la causalita’, in sede di responsabilita’ civile, assolve “alla duplice finalita’ di fungere da criterio di imputazione del fatto illecito e di regola operativa per il successivo accertamento dell’entita’ delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 21619 del 2007, cit.). Esistono, infatti, nella ricostruzione, a tali fini, del nesso causale – secondo le indicazioni fornite anche dalle Sezioni Unite di questa Corte – “due momenti diversi”, ovvero “la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilita’” (vale a dire, il momento della ricostruzione della “causalita’ materiale o di fatto”, altrimenti definita pure come “Haftungsbegrundende Kausalitat”), e “la successiva determinazione dell’intero danno cagionato, che costituisce l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria”, ovvero l’operazione che, “collegando l’evento al danno, consente l’individuazione delle singole conseguenze dannose, con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (gia’ accertata) responsabilita’ risarcitoria”, vale a dire il momento dell’apprezzamento della cosiddetta “causalita’ giuridica”, della “Haftungsausfullende Kausalitat”, nel quale “un ruolo rilevate e’ svolto dall’articolo 1223 c.c.” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit.; nello stesso senso, sempre in motivazione, gia’ Cass. Sez. 3, sent. 21619 del 2007, cit., nonche’, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 15991 del 2011, cit., e, piu’ di recente, Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2020, n. 1164, Rv. 656634-01).
5.2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo) comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, per la decisione nel merito, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, che si atterra’ al seguente principio di diritto:
“in caso di comportamento colposo di un soggetto idoneo a cagionare un danno, la condotta dolosa di altro soggetto che non si ponga come autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale gia’ in atto, non e’ idonea ad interrompere il nesso causale con l’evento dannoso, ma potra’, al piu’, assumere rilievo solo sul piano della selezione delle conseguenze dannose risarcibili”.
6.2. Le spese del presente giudizio saranno liquidate all’esito del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo e cassa, in relazione, la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, perche’ decida nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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