Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24094.

Le massime estrapolate:

Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi all’individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullita’ dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullita’), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.

Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24094

Data udienza 19 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 13752/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS); rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 1253, depositata in data 25 marzo 2016;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 dicembre
2017 dal Consigliere Dott. Pietro Campanile.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio disposta da questa Corte con decisione n. 11022 del 2013, nonche’, in virtu’ di riunione dei procedimenti, su opposizione alla stima dell’indennita’ di esproprio relativa alla causa n. 1915/2009, per quanto in questa sede rileva, previo rigetto della domanda proposta contro il Comune di Marcianise, ha liquidato in favore della (OMISSIS) S.p.a., a titolo di indennita’ di espropriazione e di occupazione di suoli in (OMISSIS) nell’ambito della realizzazione dello strutture interportuali del Polo (OMISSIS), le rispettive somme di Euro 507.500,00 e 70.535,54, ordinando alla S.p.a. (OMISSIS) di depositarle, al netto di quanto gia’ versato e con gli interessi dovuti, presso la Cassa Depositi e Prestiti.
2. In particolare, disattesa l’eccezione di inammissibilita’ della domanda di riassunzione per invalidita’ della relativa notifica, la liquidazione e’ stata effettuata, sulla base dei principi affermati da questa Corte nella citata decisione n. 11022/2013, tenendo conto della natura edificabile dell’intero suolo interessato dal procedimento ablatorio, nonche’ del valore venale del bene, come determinato tramite consulenza tecnica d’ufficio, in virtu’ del quadro normativo conseguente alle note pronunce della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007.
3. Per la cassazione di tale decisione la S.p.a. (OMISSIS) (d’ora in poi, per brevita’, (OMISSIS)) propone ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la societa’ intimata. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli articoli 145 e 291 c.p.c., si sostiene che la notifica dell’atto di riassunzione, effettuata nella sede dalla quale l’ (OMISSIS) si era trasferita da tempo, sarebbe stata invalida, non dovendo trovare, applicazione, in considerazione della “poca diligenza” della (OMISSIS), la previsione di cui all’articolo 291 c.p.c..
2. La censura non appare meritevole di accoglimento, in quanto il tema dell’inesistenza della notifica dell’atto di riassunzione appare del tutto superato al lume della nota decisione delle Sezioni unite di questa Corte n. 14916 del 20 luglio 2016, laddove si afferma, fra l’altro, il principio secondo cui “il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi all’individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullita’ dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullita’), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.”.
Venendo quindi in considerazione un’ipotesi di nullita’ e non di inesistenza, correttamente la Corte distrettuale ha rilevato l’efficacia sanante della costituzione – a seguito di rinnovazione della notifica – dell’ (OMISSIS), in quanto, in disparte l’inconsistenza del rilievo secondo cui la scarsa diligenza sarebbe collegata al mero decorso del tempo (senza che siano indicati eventi, anche di natura processuale, dai quali si sarebbe dovuto apprendere il nuovo indirizzo della societa’ trasferita), non puo’ dubitarsi, per altro in presenza di un sicuro collegamento, sul piano storico, fra il luogo della notifica e la destinataria della stessa, dell’applicabilita’, della quale la ricorrente sembra dubitare, dell’articolo 291 c.p.c., anche al giudizio di rinvio (Cass., 26 settembre 2000, n. 12767; Cass., 5 marzo 1993, n. 2711).
3. Del pari infondato e’ il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione della L. n. 2359 del 1865, articoli 39 e segg., L. n. 240 del 1990, sia della normativa in materia di strutture interportuali, con riferimento alla ritenuta natura edificabile dell’area ablata.
In realta’, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto affermato nella sentenza n. 11022 del 2013 di questa Corte che ha disposto il rinvio, con riferimento alla necessita’ di tener conto, ai fini della ricognizione giuridica dell’area, all’approvazione da parte del Comune, prima dell’occupazione d’urgenza del terreno, della variante al piano regolatore generale con la quale veniva recepito l’accordo di programma in forza del quale era disposta l’opera pubblica.
Sotto altro profilo, non puo’ non ribadirsi in questa sede l’ormai consolidato indirizzo secondo cui va l’area destinata alla realizzazione dell’interporto va considerata legalmente edificabile per l’effetto conformativo della variante con la quale e’ stato recepito l’accordo di programma per la realizzazione delle strutture interportuali (Cass., 18 maggio 2017, n. 12570; Cass., 7 ottobre 2016, n. 20228; Cass., 17 settembre 2015, n. 18239).
4. Il terzo motivo, con il quale, deducendosi violazione dell’articolo 115, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il relazione alla determinazione del valore di mercato del bene, e’ inammissibile in quanto sostanzialmente inteso a ottenere una diversa e piu’ favorevole valutazione degli elementi fattuali, attraverso un riesame delle emergenze probatorie il cui apprezzamento e’ riservato al giudice del merito che, al riguardo ha reso congrua motivazione.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato; il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *