Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2021| n. 287.
Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono pur sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata di inammissibilità dell’appello avverso la sentenza di prime cure di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto che la notifica dell’atto di impugnazione indirizzata alla banca, odierna controricorrente, ma effettuata presso il difensore della sua mandataria in primo grado, fosse inesistente e, in quanto tale, insuscettibile di sanatoria pur a seguito della costituzione di parte appellata).
Ordinanza|12 gennaio 2021| n. 287
Data udienza 8 settembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Processo civile – Notificazione – Inesistenza – Configurabilità – Ipotesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14962-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1432/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
CHE:
(OMISSIS) ricorre per due mezzi, nei confronti della (OMISSIS) S.p.A., contro la sentenza del 14 novembre 2017 con cui la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo di rigetto della sua opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di Euro 42.196,37.
Ha ritenuto la Corte territoriale che fosse inesistente la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata nei confronti della (OMISSIS) S.p.A. presso l’avvocato (OMISSIS), in Bergamo, quantunque questi avesse difeso in primo grado non gia’ l’appellata, bensi’ (OMISSIS) S.p.A., che aveva prima agito in via monitoria e poi resistito all’opposizione del (OMISSIS) in veste di mandataria della (OMISSIS) S.p.A., aggiungendo che l’inesistenza faceva si’ che la costituzione di quest’ultima non avesse determinato la sanatoria del vizio della notificazione.
(OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso. Sono state depositate memorie.
CONSIDERATO
CHE:
il primo motivo denuncia violazione degli articoli 156, 160 e 330 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale qualificato come inesistente la notificazione dell’atto di citazione tempestivamente passato alla notifica.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, articolo 164 c.p.c., comma 3, e articolo 291 c.p.c., comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale omesso di attribuire alla costituzione in giudizio dell’appellata efficacia sanante dei vizi della notifica dell’atto di citazione d’appello.
RITENUTO CHE:
Il ricorso e’ manifestamente fondato.
I due motivi, considerato il loro evidente collegamento, possono essere simultaneamente esaminati.
Essi vanno accolti.
La Corte territoriale ha fatto riferimento ad una nozione di inesistenza della notificazione ormai ampiamente estranea – in forza di una notissima pronuncia resa a Sezioni Unite assai prima della decisione d’appello, la quale di essa non da’ nondimeno alcun conto – alla giurisprudenza di questa Corte, la quale si riassume nel principio secondo cui l’inesistenza della notificazione (in quel caso del ricorso per cassazione, ma la stessa regola concerne senz’altro la generalita’ delle notificazioni) e’ configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’. Tali elementi consistono: a) nell’attivita’ di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioe’, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, cosi’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe’, in definitiva, omessa.
La stessa pronuncia ha poi aggiunto che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli clementi costitutivi essenziali dell’atto, sicche’ i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullita’ dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullita’), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex articolo 291 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916).
E’ dunque del tutto palese l’errore in cui e’ incorsa la Corte territoriale nel ritenere che la notifica indirizzata alla (OMISSIS) S.p.A., ma effettuato presso il difensore della sua mandataria in primo grado, fosse inesistente e come tale insuscettibile di sanatoria.
La memoria illustrativa della banca non offre argomenti utili a ragionare in modo diverso. Vi si sottolinea in buona sostanza, che la fattispecie esaminata dalla S.C. nella sentenza citata non e’ esattamente sovrapponibile: il che non rileva, giacche’ l’aspetto saliente della importante pronuncia sta nell’aver determinato un complessivo riassetto della nozione di inesistenza della notificazione, limitata a casi estremi, non mai a quello del completamento del procedimento notificatorio mediante consegna dell’atto sia pure in un luogo estraneo al notificando. Del resto, la decisione delle S.U. si e’ in seguito fatta diritto vivente, giacche’, a parte le massimate citate al CED della Corte di cassazione es. Cass. 8 marzo 2019, n. 6743) il principio e’ stato applicato decine di volte, tra le non massimate, in un ampio ventaglio di fattispecie.
La sentenza e’ cassata e rinviata alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione che si atterra’ ai principi dianzi indicati e provvedera’ anche sulle spese di lite di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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