Il lavoratore che agisca contro l’appaltatore e il committente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 febbraio 2021| n. 4878.

In tema di appalto di opere e servizi, il lavoratore che agisca contro l’appaltatore e il committente, facendo valere, nei confronti di quest’ultimo, la responsabilità solidale con il primo ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, può adire il giudice del luogo ove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto anche per la domanda proposta nei confronti del committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confronti dell’appaltatore ricorra una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense ex articoli 31 e seguenti del Cpc, consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali inderogabili di cui all’articolo 413 del Cpc, un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l’una o l’altra delle cause connesse.

Ordinanza|23 febbraio 2021| n. 4878

Data udienza 10 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro – Rapporto privato – Appalto di opere e servizi – Settore pulizie – Differenze retributive – Azione avverso appaltatore e committente – Responsabilità solidale – Competenza per territorio – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9348-2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS).
– resistente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di IVREA, depositata il 10/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che chiede che la Corte di Cassazione, in accoglimento del proposto regolamento, voglia indicare nel Tribunale di Ivrea, sezione lavoro, uno dei fori competenti per territorio.

RILEVATO

CHE:
1 – Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Ivrea, nell’ambito della controversia instaurata da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a. per la condanna in solido di entrambe le societa’ al pagamento di differenze retributive maturate nello svolgimento di attivita’ lavorativa nel settore delle pulizie alle dipendenze della prima societa’, in forza di appalto conferito dalla seconda, ha declinato la propria competenza per territorio dichiarando la competenza del Tribunale di Torino o alternativamente di Monza;
2 – rilevava il Tribunale di Ivrea che il forum contractus era da individuare in Torino, luogo in cui era stato sottoscritto il contratto di lavoro, che la (OMISSIS) s.r.l. aveva cessato di avere qualsiasi dipendenza in (OMISSIS) dal marzo 2018, epoca di conclusione dell’appalto, mentre la controversia era stata instaurata oltre un anno dopo, che il foro ove aveva sede la (OMISSIS) s.r.l. era a (OMISSIS), comune compreso nel circondario di (OMISSIS);
3 – con il regolamento di competenza le lavoratrici hanno sostenuto che si era in presenza di due causa connesse ex articolo 31 c.p.c., quella contro l’appaltatore (OMISSIS) s.r.l. e quella contro la committente (OMISSIS) – da trattarsi congiuntamente anche in deroga ai fori speciali di cui all’articolo 413 c.p.c., in modo da consentire l’instaurazione di un unico giudizio innanzi al Giudice territorialmente competente riguardo a una delle causa connesse;
4 – (OMISSIS) s.p.a. si e’ costituita con memoria difensiva, mentre (OMISSIS) s.r.l. e’ rimasta intimata;
5 – Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso;
6 – la societa’ ha depositato memoria ex articolo 380-ter c.p.c., comma 2.

CONSIDERATO

CHE:
1 – il regolamento di competenza risulta fondato;
2 – occorre premettere che le lavoratrici agiscono per l’accertamento della responsabilita’ solidale delle societa’ ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, e che la (OMISSIS) s.p.a. ha sede nel circondario di (OMISSIS);
3 – in materia e’ stato affermato il seguente principio: “In tema di appalto di opere e servizi, il lavoratore che agisca contro l’appaltatore ed il committente, facendo valere, nei confronti di quest’ultimo, la responsabilita’ solidale con il primo ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, puo’ adire il giudice del luogo ove si trova la dipendenza aziendale cui e’ addetto anche per la domanda proposta nei confronti del committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confronti dell’appaltatore ricorra una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi piu’ intense ex articolo 31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali inderogabili di cui all’articolo 413 c.p.c., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l’una o l’altra delle cause connesse.” (Cass. n. 3086 del 06/02/2017);
4 – anche per le controversie previste dall’articolo 409 c.p.c., sussiste, pertanto, la derogabilita’ della competenza in ipotesi di cause connesse (Cass. 12918/2018);
5 – alla luce delle svolte argomentazioni il regolamento di competenza deve essere accolto, ravvisandosi uno dei fori competenti nell’adito Tribunale di Ivrea;
6 – le spese di giudizio relative al presente regolamento sono rimesse al definitivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il regolamento e dichiara competente il Tribunale di Ivrea. Spese al definitivo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *