Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19647.

Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità

Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità perché la valutazione circa la natura della clausola richiede un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso l’interpretazione della clausola stessa nel contesto complessivo del contratto, allo scopo di stabilirne il significato e la portata

Ordinanza|| n. 19647. Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità

Data udienza  21 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di locazione immobiliare – Uso diverso da quello abitativo – Riparazioni a carico del conduttore – Ex articoli 1576 e 1609 c.c. – obbligo di manutenzione della copertura dell’edificio – Clausola vessatoria – Testo del contratto unilateralmente predisposto dalla locatrice – Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 1971, n. 2555

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