Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19647.
Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità
Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità perché la valutazione circa la natura della clausola richiede un giudizio di fatto che si può formulare soltanto attraverso l’interpretazione della clausola stessa nel contesto complessivo del contratto, allo scopo di stabilirne il significato e la portata
Ordinanza|| n. 19647. Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità
Data udienza 21 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto di locazione immobiliare – Uso diverso da quello abitativo – Riparazioni a carico del conduttore – Ex articoli 1576 e 1609 c.c. – obbligo di manutenzione della copertura dell’edificio – Clausola vessatoria – Testo del contratto unilateralmente predisposto dalla locatrice – Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 1971, n. 2555
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38323/2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 4023/2019 della Corte di Appello di Milano, depositata il 18/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21/02/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.
Il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non può essere compiuto per la prima volta in sede di legittimità
FATTI DI CAUSA
1. La societa’ (OMISSIS) S.r.l. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 4023/19, del 18 ottobre 2019, della Corte di Appello di Milano, che – accogliendo parzialmente il gravame esperito dalla societa’ (OMISSIS) S.r.l. avverso la sentenza n. 428/18, del 23 giugno 2018, del Tribunale di Lecco – ha rigettato la domanda di risarcimento danni dalla stessa proposta nei confronti di (OMISSIS), cosi’ escludendone la condanna a pagare a (OMISSIS) la somma di Euro 10.008,00 oltre IVA, per il resto confermando la sentenza resa in prime cure.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver concluso con (OMISSIS), il (OMISSIS), un contratto di locazione immobiliare, ad uso diverso da quello abitativo, il cui articolo 12 prevedeva che fossero a carico della conduttrice tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 c.c., cosi’ come ogni altra riguardante gli impianti e i servizi di pertinenza esclusiva dell’immobile locato e, precisamente, elettrici, idraulici, serramenti, tapparelle, serrande, saracinesche e impianto di condizionamento dell’aria, etc..
Essendo stati installati, nel (OMISSIS), sul tetto dell’edificio oggetto di locazione – per volonta’ di (OMISSIS) – alcuni pannelli fotovoltaici, verificatisi abbondanti infiltrazioni d’acqua nel (OMISSIS), originanti dai punti di ancoraggio degli stessi pannelli, come rilevato all’esito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo incardinato dalla conduttrice, la medesima instaurava il giudizio di merito. Esso era finalizzato, tra l’altro, alla condanna della locatrice – oltre che alla riparazione del tetto dell’immobile e alla rideterminazione del canone, e cio’ in ragione dei vizi che avevano impedito il pieno godimento della “res locata” – al risarcimento dei danni subiti da (OMISSIS), essendo risultate alcune sue canaline talmente deteriorate, da non poter formare oggetto di vendita neppure a prezzo ribassato.
In relazione a quest’ultima domanda, l’unica che ancora rilevi nella presente sede di legittimita’, mentre il giudice di prime cure l’accoglieva, quello di appello provvedeva in senso opposto. Esito al quale esso perveniva sul rilievo che – constatata l’esistenza di una copertura dell’edificio ammalorata tanto “per l’usura del tempo” che “per i molteplici fori dovuti al montaggio non molto accurato della struttura di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici” – le “infiltrazioni, massicce”, lamentate in causa dalla conduttrice, “ben difficilmente possano essere correlate esclusivamente alla presenza dei microfori”. Difatti, era stato constatato, in occasione delle “riparazioni e sigillature” eseguite da (OMISSIS) dopo l’evento infiltrativo, “come la copertura presentasse uno stato di ammaloramento diffuso, prescindente dai – pure esistenti – microfori allargati, derivanti dall’installazione non a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico”.
Orbene, essendo per contratto a carico del conduttore – in virtu’ di una consentita deroga alle previsioni di legge – “la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della copertura”, nessun addebito poteva muoversi a carico della locatrice.
3. Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), sulla base – come detto – di tre motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – “omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dalla relazione depositata dall’Arch. (OMISSIS) in esito all’ATP e dagli atti di causa”.
Si insiste nel sottolineare come la causa delle infiltrazioni fosse da ricercare nei fori causati dal montaggio dei pannelli, cio’ che la Corte territoriale sarebbe giunta ad affermare se avesse considerato le seguenti circostanze decisive. Ovvero che, poco dopo la trasmissione della bozza di perizia ai consulenti delle parti, il predetto Arch. (OMISSIS) “eseguiva sopralluogo presso il capannone (in data (OMISSIS)), in occasione del quale aveva modo di appurare che i fenomeni infiltrativi erano ancora persistenti”, cosi’ come gli stessi – secondo quanto si legge nel suo stesso elaborato – risultavano “anche nell’autunno del (OMISSIS) e dell’anno (OMISSIS)”, e dunque “in seguito all’immediatezza dell’asserita riparazione della guaina ad opera di (OMISSIS) S.r.l. avvenuta nel mese di (OMISSIS)”.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’articolo 41 c.p., e degli articoli 1218, 2043 e 2697 c.c.”.
Si assume che la Corte milanese avrebbe errato nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra il fatto illecito e/o inadempimento e l’evento dannoso.
Secondo la ricorrente la sentenza impugnata avrebbe escluso la sussistenza del nesso causale sul rilievo che la catasta del materiale in deposito, danneggiatasi, “avrebbe anche potuto essere raggiunta da acqua meteorica entrata nel capannone attraverso altri punti di ammaloramento della copertura” (diversi dai microfori originati dall’installazione del pannello fotovoltaico) “che sarebbero stati accertati dal Ctu, arch. (OMISSIS)”. In questo modo, pero’, essa avrebbe disatteso il principio, enunciato da questa Corte e secondo cui, “qualora l’evento dannoso si ricolleghi a piu’ azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’articolo 41 c.p. – norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilita’ – in virtu’ del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalita’ fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte” (e’ citata Cass. sez. 6-3, ord. 14 luglio 2011, n. 15537). Ne deriverebbe che, quand’anche la causa delle infiltrazioni dovesse individuarsi nello stato di ammaloramento diffuso della guaina, quale concausa del danno si dovrebbe annoverare anche l’infiltrazione provocata dal cattivo montaggio dell’impianto fotovoltaico da parte di (OMISSIS), non potendo, quindi, escludersi la responsabilita’ della stessa.
In ogni caso, poi, sarebbe stato disatteso il principio c.d. del “piu’ probabile che non”, in forza del quale, in ambito civile, va ricostruito il nesso di causalita’, e cio’ in quanto nell’espletata ATP dell’Arch. (OMISSIS) si individuava nel “non corretto montaggio della sottostruttura dei pannelli fotovoltaici” la “probabile causa delle infiltrazioni”.
3.3. Infine, il terzo motivo denuncia – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’articolo 1341 c.c.”.
Sul duplice presupposto che la nullita’ di una clausola vessatoria possa rilevarsi da chiunque vi abbia interesse, nonche’ d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e che il testo del contratto corrente “inter partes” risultava unilateralmente predisposto dalla locatrice, l’odierna ricorrente assume che quella prevista all’articolo 12 – che poneva a carico del conduttore gli obblighi manutentivi ex articoli 1576 e 1609 c.c. – fosse, per l’appunto, una clausola vessatoria (e’ richiamata Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 1971, n. 2555), sicche’ esclusane l’operativita’ l’obbligo di manutenzione della copertura dell’edificio sarebbe tornato a gravare sulla locatrice.
4. E’ rimasta solo intimata la societa’ (OMISSIS).
5. La trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
6. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte.
7. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso va dichiarato inammissibile, tale essendo in ciascuno dei tre motivi in cui si articola.
8.1. Il primo motivo e’, infatti, inammissibile.
8.1.1. Esso denuncia, invero, non l’omesso esame di un fatto, bensi’ di un elemento istruttorio, ovvero di una risultanza della CTU espletata in occasione dell’accertamento tecnico preventivo effettuato prima dell’instaurazione del presente giudizio.
Tuttavia, l’omesso esame di risultanze istruttorie “non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), qualora il fatto storico, rilevante in causa” (qui costituito dall’origine del lamentato fenomeno infiltrativo) “sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 8 novembre 2019, n. 28887, Rv. 655596-01; cfr. anche Cass. Sez. 6-Lav., ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01 e Cass. Sez. 6-Lav., ord. 1luglio 2015, n. 13448, Rv. 635853-01).
Il tutto, inoltre, senza tacere la circostanza che i – pretesi – fatti omessi, cioe’ le risultanze della CTU (e della relativa documentazione fotografica), se anche si considerano tali, per poter essere dedotti come omessi, richiedevano l’indicazione di dove e come si fosse argomentata la loro esistenza e, soprattutto, la loro decisivita’ (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629831-01; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028-01).
Si deve aggiungere, inoltre, che la stessa ricorrente parla di “aspetti” (pag. 8 del ricorso) e cio’ tradisce anche la stessa non configurabilita’ della deduzione di pretesi “fatti”.
8.2. Anche Il secondo motivo e’ inammissibile, in entrambe le censure in cui si articola.
8.2.1. Quanto all’asserita violazione del principio dell’equivalenza delle concause, siffatta doglianza muove dall’assai discutibile (se non capziosa) pretesa di individuare quali altrettante, diverse, cause del fenomeno infiltrativo i vari punti di ammaloramento del manto di copertura del tetto dell’edificio oggetto di locazione, e dunque, tra essi, pure quelli che trarrebbero origine dall’installazione, non a regola d’arte, dei pannelli fotovoltaici. In realta’, la sentenza impugnata mostra, viceversa, di ritenere l’ammaloramento complessivo del manto di copertura (indicata, non a caso, come la scaturigine della realizzazione di fori di maggiore ampiezza, rispetto a quella necessaria, che occorrevano per l’installazione dei pannelli solari) quale causa unitaria delle lamentate infiltrazioni.
Quanto, poi, alla supposta mancata applicazione del principio del “piu’ probabile che non”, e’ sufficiente osservare come la CTU richiamata indicasse nel “non corretto montaggio della sottostruttura dei pannelli fotovoltaici” la “probabile causa” (e non la “piu'” probabile causa) “delle infiltrazioni”.
8.3. Infine, pure del terzo motivo di ricorso, va dichiarata l’inammissibilita’.
8.3.1. Deve darsi seguito al principio secondo cui il “giudizio sulla necessita’ che una clausola contrattuale sia specificamente approvata per iscritto non puo’ essere compiuto per la prima volta in sede di legittimita’ perche’ la valutazione circa la natura della clausola richiede un giudizio di fatto che si puo’ formulare soltanto attraverso l’interpretazione della clausola stessa nel contesto complessivo del contratto, allo scopo di stabilirne il significato e la portata” (cosi’, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 30 marzo 2022, n. 10258, Rv. 664538-01).
9. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimita’, essendo rimasta la societa’ (OMISSIS) solo intimata.
10. In ragione della declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, si deve dare atto della sussistenza, a carico della ricorrente, dei presupposti processuali per l’obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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