Il giudizio elettorale riguarda i soli atti del procedimento elettorale

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 12 giugno 2020, n. 3736.

La massima estrapolata:

Il giudizio elettorale riguarda i soli atti del procedimento elettorale e non si estende, quindi, ad un atto – come la surroga – intervenuto un anno dopo le elezioni e che, peraltro, risente degli effetti della statuizione giurisdizionale correttiva.

Sentenza 12 giugno 2020, n. 3736

Data udienza 4 giugno 2020

Tag – parola chiave: Elezioni amministrative – Proclamazione degli eletti – Giudizio elettorale – Oggetto – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10658 del 2019, proposto da
Sa. Ra., rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Gr. Pi., Gi. Ma., Ma. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ma. Gr. Pi. in Roma, via (…);
contro
Comune di Piacenza, rappresentato e difeso dall’avvocato El. Ve., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gi. Ba., Fr. Pe. non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma Sezione Prima n. 00285/2019, resa tra le parti, concernente l’annullamento del provvedimento di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale di Piacenza del 28 giugno 2017 e pedissequo provvedimento del Presidente dell’U.E.C di pari data, in particolare, ove risulta primo dei non eletti nella lista collegato al candidato Ri., il signor Gi. Ba., candidato n. 21 della lista n. 13.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 4 giugno 2020, tenutasi da remoto, il Cons. Stefania Santoleri e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni con la legge n. 27/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso proposto dinanzi al TAR Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, il ricorrente – agendo in qualità sia di candidato alle elezioni comunali che di cittadino elettore – ha impugnato il provvedimento di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Piacenza del 28 giugno 2017; unitamente a tale atto ha impugnato il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Centrale in pari data ed il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale nella parte relativa alla certificazione dei risultati delle votazioni e gli atti relativi alle operazioni elettorali svolte per l’elezione del Consiglio Comunale di Piacenza del 11 giugno e del 25 giugno 2017, nella parte in cui risulta primo dei non eletti delle liste collegate al candidato Ri., il signor Gi. Ba., anziché il sig. Sa. Ra..
1.1 – A sostegno della propria impugnativa il ricorrente ha dedotto:
– di essersi candidato con la lista n. 13 denominata “Con Ri. la Piacenza del futuro” che, unitamente alla lista n. 12 (“Partito democratico Ri. Sindaco”), era collegato con il candidato n. 2 alla carica di Sindaco, signor Pa. Ri.;
– l’esistenza di un grave errore materiale relativo alla trascrizione dei voti di preferenza a seguito del conteggio delle schede elettorali avvenuto nella Sezione n. 103 del Comune di Piacenza.
Ha quindi precisato che a pagina 65 del verbale dell’ufficio elettorale di sezione risulta che il candidato Sa. Ra. (n. 15 dei candidati della lista) ha ottenuto n. 0 preferenze mentre il candidato della stessa lista sig. Fr. Pe. (candidato n. 12) ha ottenuto n. 12 preferenze, laddove, invece, tali preferenze sarebbero state attribuite alla propria candidatura.
Si sarebbe verificato, secondo il ricorrente, un errore materiale nella trascrizione delle preferenze e tale errore gli avrebbe impedito di collocarsi quale primo dei non eletti nelle liste collegate al candidato Sindaco Pa. Ri..
Dal verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale, modello n. 300-AR, pagina 42, si evince che il Signor Ba. Gi. (altro candidato nella medesima lista del Sig. Ra.) ha riportato la cifra individuale (ottenuta sommando tra loro i voti di preferenza e i voti ottenuti dalla lista di appartenenza) pari a 1786, mentre il ricorrente ha riportato la cifra individuale di 1776 voti.
Sussiste tra i due candidati una differenza di 10 voti di preferenza. Queste cifre individuali riportate nel citato documento sarebbero, però, erronee in quanto quella relativa al sig. Ra. non tiene conto delle n. 12 preferenze espresse in suo favore nella sezione n. 103 ed assegnate per mero errore al candidato Pe. Fr..
A causa di tale errore (cfr. documento n. 7, pag. 42), il candidato Ba. è risultato primo dei non eletti nella lista n. 13, mentre il ricorrente Ra. è risultato secondo con un distacco di 10 voti.
Ha quindi aggiunto che, ove fossero state correttamente riportate nel verbale le preferenze a lui assegnate (12 preferenze erroneamente attribuite al candidato Pe.) egli avrebbe ottenuto la cifra di 1788 (e cioè 1776 già riconosciute + 12 assegnate per errore al candidato Pe.) e si sarebbe collocato al primo posto nella lista n. 13 dinanzi al candidato Ba. con 1786 preferenze.
In sostanza, il ricorrente ha rappresentato che – ove non si fosse verificato l’errore di trascrizione – egli sarebbe stato il primo dei non eletti e, in caso di dimissioni di un consigliere delle liste collegate al candidato Ri., egli sarebbe subentrato nel posto di consigliere comunale.
1.2 – Nell’ottobre 2017 il ricorrente ha proposto querela di falso dinanzi al Tribunale di Piacenza avverso il verbale dell’Ufficio elettorale della Sezione n. 103 del Comune di Piacenza ed il TAR, con ordinanza collegiale n. 307/2017, ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio di falso.
1.3 – Con sentenza n 337/2019 depositata il 6 giugno 2019, passata in giudicato, il Tribunale di Piacenza ha accolto la domanda dichiarando la falsità del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale della Sezione n. 103 di Piacenza, nella parte in cui ha assegnato al candidato Pe. n. 12 preferenze che avrebbero dovuto essere assegnate al sig. Ra., non essendo stata espressa alcuna preferenza in favore del primo candidato.
Tale sentenza è stata depositata in forma autentica nel giudizio di primo grado.
1.4 – Il giudizio è quindi proseguito dinanzi al TAR.
Il giudice di primo grado, all’udienza di discussione, ha sollevato d’ufficio una questione di rito, rappresentando alle parti l’evenienza che il ricorso potesse ritenersi improcedibile per mancata impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Piacenza n. 27/2019 del 17 settembre 2018, con cui era stata disposta la surroga, al posto del dimissionario candidato a Sindaco Sig. Ri., del primo dei non eletti della lista n. 13, e cioè del sig. Gi. Ba. che precedeva il ricorrente sig. Sa. Ra..
1.5 – Nella sentenza di primo grado il TAR ha ritenuto che “la deliberazione di surrogazione avrebbe dovuto essere impugnata dal ricorrente in quanto l’effetto lesivo derivante dall’accertata errata assegnazione dei voti non è stato determinato, nel caso di specie, dal verbale di proclamazione degli eletti, ma dal provvedimento adottato ai sensi dell’art. 38, comma 8, TUEL dal Comune interessato”.
Secondo il TAR il ricorrente non avrebbe avuto più interesse ad ottenere l’annullamento di un verbale che, in costanza di efficacia della successiva deliberazione di surrogazione, non gli avrebbe permesso di essere proclamato eletto; secondo il TAR “l’interesse azionato sarebbe stato ricollegato alla possibilità di diventare consigliere comunale, diventando primo dei non eletti: tale interesse, una volta materializzatosi, avrebbe dovuto essere coltivato tramite l’impugnazione del nuovo atto lesivo, il quale pur essendo affetto da illegittimità derivata, conserva autonoma valenza, avendo natura soltanto eventuale ed essendo rimesso ad una rinnovata valutazione – seppure vincolata – in presenza dei necessari requisiti di eleggibilità – da parte dell’organo consiliare ormai costituito e operante”.
1.6 – Sulla base di tali presupposti con la sentenza appellata ha dichiarato il ricorso improcedibile.
2. – Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello chiedendone la riforma.
2.1 – Si è costituito in giudizio il Comune di Piacenza rappresentando che l’atto di surroga da esso disposto nei confronti del primo dei non eletti, risultante dal verbale, sarebbe stato un atto necessitato in quanto il verbale di sezione non avrebbe potuto essere modificato né dal Comune, né dall’Ufficio elettorale di Sezione che, essendo un organo temporaneo, non avrebbe potuto variarne il contenuto.
3. – La causa già fissata per l’udienza del 7 aprile 2020 è stata rinviata d’ufficio ai sensi dell’art. 84, comma 1, del d.l. n. 18/2020, in quanto non ricorrevano i presupposti previsti dal comma 2 dello stesso articolo, non essendo stata presentata – due giorni prima dell’udienza – la richiesta congiunta di entrambe le parti costituite al fine di ottenerne il passaggio in decisione.
4. – All’udienza del 4 giugno 2020, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del d.l. n. 18/2020 conv. con mod. con legge n. 27/2020.
5. – L’appello è fondato e va, dunque, accolto.
6. – Con l’unico motivo di appello l’appellante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35, 39 e 130 c.p.a., 100 c.p.c. 73 d.lgs. n. 267/2000 rilevando che:
– egli aveva agito sia in qualità di candidato che di cittadino elettore e, in questa veste, sarebbe rimasto inalterato l’interesse a vedere acclarato e dichiarato l’esatto svolgimento delle operazioni elettorali nel Comune di Piacenza;
– la sentenza di primo grado non avrebbe tenuto conto della specialità del giudizio elettorale e dell’impossibilità di impugnare la surroga con motivi aggiunti, atteso che il giudizio elettorale riguarda i soli atti del procedimento elettorale e non si estende, quindi, ad un atto – come la surroga – intervenuto un anno dopo le elezioni e che, peraltro, risente degli effetti della statuizione giurisdizionale correttiva (Cons. Stato, Sez. III, n. 5053/2019);
– la delibera consiliare di surroga non avrebbe autonoma valenza, seppure vincolata, ma si limiterebbe a recepire le risultanze dell’Ufficio elettorale;
– la surroga avrebbe natura di atto meramente confermativo che viene travolto con efficacia caducante dall’annullamento del verbale, essendo stato accertato, a seguito della sentenza del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato, l’errore nell’attribuzione dei voti di preferenza.
7. – La doglianza è fondata.
7.1 – Correttamente l’appellante ha rappresentato che la statuizione del TAR non tiene conto che il ricorso è stato proposto nella duplice veste di candidato non eletto e di cittadino elettore (cfr. sul punto Cons. Stato A.P. 02/12/2010, n. 3): è del tutto evidente che – nel caso del cittadino elettore – l’intervenuta surroga non incide minimamente sull’interesse azionato all’esatto svolgimento delle operazioni elettorali, con conseguente erroneità della decisione di improcedibilità del ricorso di primo grado.
7.2 – Ritiene il Collegio, inoltre, che tale statuizione sia erronea pur prendendo in considerazione la qualità di candidato non eletto del ricorrente di primo grado, in quanto:
– ai sensi dell’art. 130 comma 1, c.p.a., tutte le impugnazione degli atti relativi al procedimento elettorale devono essere eseguite unitamente all’atto di impugnazione degli eletti che costituisce l’atto conclusivo del procedimento elettorale;
– l’impugnazione del verbale di scrutinio di una determinata sezione va, quindi, proposto unitamente all’atto di proclamazione degli eletti anche se il candidato rivendichi una migliore posizione nella graduatoria dei non eletti ai fini di un’eventuale surroga, in quanto evidenti ragioni di certezza giuridica impongono che le impugnazioni avverso gli atti elettorali debbano essere proposte entro un termine certo e definito (decorrente dall’atto che chiude il procedimento elettorale) in modo da garantire la cristallizzazione dell’esito delle elezioni anche con riferimento ai soggetti che potrebbero subentrare in caso di dimissioni;
– la lesione della posizione soggettiva di chi lamenta la erronea e/o mancata attribuzione di voti di preferenza discende autonomamente e immediatamente dalla proclamazione degli eletti (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 1992, n. 312; T.A.R. Lazio, sez. II – bis, 30 aprile 2009, n. 4456; T.A.R. Molise, 15 maggio 2006, n. 460);
– in caso di dimissioni del consigliere eletto il Consiglio Comunale deve provvedere alla surroga entro dieci giorni dalle sue dimissioni disponendo che il seggio vacante sia assegnato al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto (art. 38 comma 8 e 45 comma 1 d.lgs. 267/2000);
– il provvedimento di surroga del primo dei non eletti disposto dal Consiglio Comunale, costituisce, infatti, atto meramente consequenziale che si limita a recepire l’esito delle elezioni (atto di proclamazione degli eletti e agli atti del procedimento elettorale ormai cristallizzato);
– l’identificazione del soggetto subentrante discende dal verbale dell’Ufficio elettorale Centrale, ed il Consiglio Comunale si limita a recepire quanto ormai cristallizzato in tale verbale:
– il provvedimento Comunale non essendo autonomo, ma meramente esecutivo del verbale elettorale, non può qualificarsi come una sorta di “convalida” dell’elezione del candidato subentrante;
– il rapporto tra i due atti è riconducibile alla relazione tra atto presupposto ed atto consequenziale ed il primo ha efficacia caducante nel confronti del secondo;
– i due atti (quello annullato direttamente e quello caducato per conseguenza), presentano, infatti, i requisiti dell’appartenenza alla medesima serie procedimentale; sussiste tra loro il rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi (Consiglio di Stato sez. IV, 18/05/2018, n. 3001);
– come già ritenuto da questa Sezione, l’atto di surroga che interviene dopo la chiusura del procedimento elettorale non può, quindi, essere impugnato con ricorso ex art. 130 c.p.a., nondimeno risente degli effetti della statuizione giurisdizionale correttiva (Cons. Stato, Sez. III, n. 5053/2019) per effetto dell’efficacia caducante dell’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti, con la conseguenza che la mancata autonoma impugnazione dell’atto di surroga non comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto avverso l’atto di proclamazione degli eletti e dei presupposti atti del procedimento elettorale.
7.3 – Ne consegue la riforma della statuizione di improcedibilità della sentenza appellata.
Ciò comporta la disamina del merito del ricorso.
8. – Con la sentenza n. 331/2019 il Tribunale di Piacenza ha dichiarato “la falsità del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale della Sezione n. 103 del Comune di Piacenza inerente le consultazioni elettorali del 11 giugno 2017 nella parte in cui, a pagina 65, si attribuiscono n. 0 preferenze al Sig. Sa. Ra. e n. 12 preferenze al Sig. Fr. Pe. in luogo di n. 12 preferenze al Ra. e n. 0 preferenze al Pe.” disponendo l’annotazione del dispositivo sul verbale dell’ufficio elettorale della Sezione n. 103 del Comune di Piacenza.
9. – La pretesa dell’appellante è dunque fondata e va, pertanto, accolta.
La correzione di tale verbale comporta l’attribuzione al Sig. Ra. delle 12 preferenze erroneamente assegnate al candidato Pe. con conseguente correzione – ai sensi del combinato disposto degli artt. 130 comma 9 e 131 comma 3 c.p.a. – dei risultati elettorali, dovendo essere assegnate al Sig. Ra. n. 136 preferenze (in luogo di n. 124) con assegnazione della cifra individuale di 1788 (in luogo di 1776) che lo colloca al primo posto della lista n. 13 collegata al Sindaco Pa. Ri. in sostituzione del sig. Gi. Ba. avente la cifra di 1786.
10. – Le spese del doppio grado di giudizio possono tuttavia compensarsi tra le parti in considerazione dell’alterno esito dei giudizi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado disponendo la correzione dei risultati elettorali nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Dispone che la presente sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 131, comma 4, e 130, comma 8, venga trasmessa al Sindaco di Piacenza per l’espletamento degli incombenti di sua competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Garofoli – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore – Consigliere

 

 

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