Consiglio di Stato, Sentenza|17 marzo 2022| n. 1941.
Il giudizio di ottemperanza non è un giudizio -impugnatorio, tendendo esclusivamente l’azione medesima ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto risultante dal giudicato.
Sentenza|17 marzo 2022| n. 1941. Il giudizio di ottemperanza non è un giudizio -impugnatorio
Data udienza 3 marzo 2022
Integrale
Tag- parola chiave; Processo amministrativo – Esecuzione di giudicato – Ottemperanza – Natura del giudizio – Individuazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7869 del 2021, proposto dalla
Società “Sv. Pr. Sa. S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ro. Le., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio An. Ca. in Roma, via (…);
contro
il Ministero dell’interno e il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
il Comune di (omissis) e la Regione Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
nei confronti
di Ho. On. Ve. S.r.l., in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 15 aprile 2009, reso tra le parti, concernente “Ricorso proposto dalla sig.ra Fi. GA. per l’annullamento del decreto del Presidente della Comunità Montana (omissis) del 27 agosto 2001 di approvazione del PRG del Comune di (omissis) nella parte in cui classifica la zona nella quale ricade il suo fondo quale (omissis) di tutela naturale”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2022 il Consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Il giudizio di ottemperanza non è un giudizio -impugnatorio
FATTO
1.Con il ricorso in esame, la Società “Sv. Pr. Sa. S.r.l.”, agisce in giudizio per l’ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 2009, con cui è stato annullato il decreto del Presidente della Comunità Montana (omissis) del 27 agosto 2001 recante approvazione del PRG del Comune di (omissis), nella parte in cui classificava quale (omissis) di tutela naturale la zona in cui ricade il fondo di proprietà della ricorrente, nonché per l’accertamento della nullità del “Certificato di destinazione urbanistica” n. prot. 5457 emesso in data 6 luglio 2021.
2. Riferisce in punto di fatto quanto segue.
In data 28 dicembre 2001, la sig. Ga. in Sa., di cui l’odierna ricorrente è avente causa, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto del Presidente della Comunità Montana (omissis) del 27 agosto 2001 recante l’approvazione del PRG del Comune di (omissis), di cui chiedeva l’annullamento limitatamente alla disposta zonizzazione del proprio terreno.
3. Il Consiglio di Stato, Sez. II, con il parere reso nell’adunanza del giorno data 11 giugno 2008, previa verificazione tecnica, riteneva fondato il primo motivo di ricorso (Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del piano urbanistico territoriale approvato con legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35, ed, in particolare, delle prescrizioni relative alla “Zona Territoriale (omissis)”, nonché per illogicità manifesta, presupposto erroneo e difetto di istruttoria”) e, pertanto, annullava il provvedimento per “erroneità del presupposto di esercizio del potere e difetto di istruttoria”.
3.1. In particolare, esso rilevava che:
” “nulla è detto in ordine all’esistenza di emergenze tettoniche e morfologiche che comportino l’inclusione dell’area in argomento tra quelle sottoposte a tutela dell’ambiente naturale. L’esistenza di tali emergenze è stata esclusa in occasione della verifica disposta da questa Sezione; nella relazione depositata dal verificatore si legge, infatti: “da un punto di vista strettamente statico e geologico, l’area del lotto ed i fabbricati perimetralmente presenti sulle aree vicine confinanti, non presentano a prima vista segni di cedimenti e/o quadri fessurativi tali da ipotizzare pericoli reali o potenziali e tali da manifestare emergenze tettoniche e morfologiche. Dal foglio 197 della G.G.d’I. anno 2006 si evince che l’area in esame è prettamente di natura detritico calcareo-dolomitica ben stratificata con intercalazioni di dolomie cristalline grigie o avena: l’area è priva di PIFF (punti identificativi di fenomeno franoso) e l’unica zona a rischio frana è sita a monte e al di fuori di detta fascia”.
4. A seguito dell’accoglimento del predetto ricorso, la ricorrente provvedeva a notificare al Comune il decreto presidenziale 15 aprile 2009, a cui, tuttavia, l’Amministrazione non dava seguito.
5. Per tale ragione, l’allora ricorrente sig.ra Fi. GA. in Sa. notificava atti distinti, rispettivamente in data 29 marzo 2010 e, a seguito dell’inerzia dell’Amministrazione procedente, in data 15 luglio 2011, diffidando l’Amministrazione a determinarsi, in aderenza alle risultanze processuali emergenti dal procedimento innanzi al Capo dello Stato.
Il giudizio di ottemperanza non è un giudizio -impugnatorio
6. Solo a seguito del secondo atto di diffida, la Giunta Comunale, riunitasi in adunanza, in data 28 luglio 2011, prendeva atto dell’intervenuta decisione del Presidente della Repubblica e, ricostruita la vicenda de qua in fatto e in diritto, affidava al Responsabile del servizio urbanistica l’incarico della redazione della Variante al P.R.G., in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 2009, relativamente all’area di proprietà della sig.ra Ga. in Sa..
7. Seguiva l’approvazione, con delibera di Giunta Comunale di (omissis) n. 53 del 12 maggio 2014, della Variante di Adeguamento ex art. 6 del Regolamento della Regione Campania n. 5 del 2011.
8. La Società ricorrente, nel frattempo succeduta nella proprietà dei beni, instava l’Ufficio Tecnico Settore Urbanistica del Comune di (omissis) per il rilascio del certificato urbanistico, al fine di avere contezza dell’avvenuta conformazione del Piano alla decisione del ricorso straordinario.
8.1. Il certificato attestava che “le particelle distinte al catasto terreni di questo Comune al foglio n. (omissis) p.lle n. (omissis) sono individuate nella cartografia vigente con la seguente zonizzazione: Foglio n. (omissis) p.lle n. (omissis) – in parte in zona (omissis) del vigente PRG corrispondente alla zona (omissis) “Tutela dell’ambiente naturale di 1° grado” del PUT, ed in parte in zona (omissis) del vigente PRG corrispondente alla zona (omissis) “Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo” del PUT, Legge Regionale n. 35/87; Foglio n. (omissis) p.lle n. (omissis) – in zona (omissis) del vigente PRG corrispondente alla zona (omissis) “Tutela dell’ambiente naturale 1° grado” del PUT, Legge Regionale n. 35/87″; inoltre, “che ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 781 del 13/11/2003, Istituzione dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari – le particelle sopra riportate sono state individuate nella TAV B e ricadono in zona (omissis), area di riserva controllata; che la particella individuata al foglio n. (omissis) p.lla n. (omissis) rientra nel PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO (Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Se.) e ricade in parte in zona (omissis) – pericolosità media da frana e in parte in zona (omissis) – pericolosità elevata da frana; che la particella individuata al foglio n. (omissis) p.lla n. (omissis) rientra nel PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO (Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Se.) e ricade in zona (omissis) – pericolosità moderata da frana, in parte in zona (omissis)- pericolosità media da frana e in parte in zona P3 – pericolosità elevata da frana; che la particella individuata al foglio n. (omissis) p.lla n. (omissis) rientra nel PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO (Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Se.) e ricade in zona (omissis) – pericolosità media da frana; che le particelle sopra individuate non rientrano in zona SIC (Siti di Interesse Comunitario)- RETE NATURA 2000; che le particelle sopra individuate non rientrano in area a Vincolo Idrogeologico, istituito con Regio Decreto n. 3267/1923 […]”.
Il giudizio di ottemperanza non è un giudizio -impugnatorio
8.1. Nel proporre ricorso per l’ottemperanza al giudicato, la Società sostiene che la Variante riprodurrebbe, sostanzialmente, il medesimo contenuto del già annullato, in parte qua, decreto del Presidente della Comunità Montana (omissis) del 27 agosto 2001 di approvazione del P.R.G. del Comune di (omissis).
8.2. L’Amministrazione, e lo stesso ufficio tecnico settore urbanistica, sarebbero sostanzialmente incorsi nei medesimi vizi di istruttoria e di esercizio del potere, già stigmatizzati nel giudizio deciso con il decreto presidenziale del 15 aprile 2009, con la conseguenza che gli atti adottati in esecuzione di tale decreto concretizzerebbero una elusione-violazione del giudicato e, per l’effetto, sarebbero affetti da nullità .
9.Si è costituito il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità ‘ sostenibili.
10. Alla camera di consiglio del 3 marzo 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
11. Preliminarmente, il Collegio osserva che :
– l’esecuzione delle pronunce del giudice costituisce un obbligo per la Pubblica amministrazione:
– il giudizio di ottemperanza non è un giudizio -impugnatorio, tendendo esclusivamente l’azione medesima ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto risultante dal giudicato (ex multis, C.G.A.R.S. n. 544/2017; Cons. Stato sez. IV, 13/04/2016, n. 1436; sez. III, n. 945 del 2014; sez. VI, 30/12/2014, n. 6432; sez. V, n. 5558 del 2011).
12. Consegue a tanto che:
– il termine decennale per l’esercizio dell’actio iudicati di cui all’art. 114 c.p.a. è termine di prescrizione e non di decadenza;
– – trattandosi di termine prescrizionale, e non di decadenza dell’azione, deve intendersi, come tale, soggetto a interruzione (Cons. Stato, sez. III, n. 945 del 2014; sez. VI, 30/12/2014, n. 6432; sez. V, 18.10.2011, n. 5558).
12.1. Sulla natura prescrizionale del termine per l’esercizio dell’actio iudicati e la sua interruzione, si era pronunciata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 5 del 1991.
12.2. L’indirizzo ha trovato di recente conferma nella sentenza 4 dicembre 2020, n. 24, con la quale l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dopo un’accurata ricostruzione dell’evoluzione storica del giudizio di ottemperanza e della disciplina civilistica della prescrizione, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, del c.p.a. in ogni caso può essere interrotto anche con un atto stragiudiziale volto a conseguire quanto spetta in base al giudicato”.
13. La premessa si è resa necessaria per riscontrare la tempestività della proposta azione di ottemperanza.
Il giudizio di ottemperanza non è un giudizio -impugnatorio
14. Il decreto presidenziale posto in ottemperanza, decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, risale, infatti, alla data del 15 luglio 2009.
Il ricorso in esame è stato notificato il 14 luglio 2021.
14.1. Sennonché, in data 15 luglio 2011, la signora Ga. Sa. (dante causa dell’odierno ricorrente) notificava al Comune atto di “invito e diffida… a provvedere immediatamente alla modifica della zonizzazione della Tav. A del PRG di (omissis), ove sono ricomprese le aree di proprietà di Fi. GA. Santarpia erroneamente identificate con il simbolo (omissis) Tutela naturale, anziché come tutte le aree circostanti veniva acquisita agli atti del Comune il 20 luglio 2011, prot. 5578.
14.2. La circostanza, dedotta in ricorso, ha trovato conferma nella delibera di Giunta comunale 28 luglio 2021, n. 131 (pagina 3), per dichiarata ammissione e riconoscimento della stessa Amministrazione civica.
14.3. Pertanto, giusto combinato disposto degli artt. 2934 e 2945 Cod. civ., alla data di proposizione del ricorso per l’ottemperanza, tenuto conto del fatto interruttivo della prescrizione risalente al 15 luglio 2011 e la decorrenza da tale data di un nuovo dies a quo, il termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a. non era ancora decorso né il diritto prescrittosi.
15. Acclarata la tempestività del presente ricorso, lo stesso s’appalesa fondato.
16. Con la delibera n. 131/2011, la Giunta comunale – premesso che “Per l’area di proprietà Ga. Sa. il PUT prevede la destinazione “zona territoriale (omissis), immediatamente cogente e prevalente su altri strumenti urbanistici eventualmente vigenti, e la Variante che si andrà a redigere dovrà conformarsi al citato PUT, ovvero non potranno prevedersi norme difformi dal Piano paesaggistico”; che “Per quanto riportato al punto precedente, si ha che per l’area di proprietà Ga. Sa. vige il regime conseguente al PUT dell’area (omissis)- (omissis) e che tale regime dovrà essere recepito nella Variante al PRG… ad oggi… il Comune non può approvare previsioni urbanistiche difformi dalle prescrizioni della L.R. n. 35/1987, art. 17 Tutela naturale 1^ grado – incaricava “Il responsabile del servizio urbanistica della redazione della variante al PRG in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2009, relativamente all’area di proprietà Ga. Sa..
17. Seguiva la Variante di Adeguamento ex art. 6 del Regolamento della Regione Campania n. 5 del 2011, approvata con la delibera di Giunta Comunale del Comune di (omissis) n. 53 del 12 maggio 2014, con la quale l’Amministrazione classificava le zone territoriali di proprietà della ricorrente nuovamente in zona (omissis) ed alcune di esse in zona (omissis) del vigente P.R.G., sulla scorta dell’applicazione delle medesime norme vigenti all’epoca dell’annullamento, in via straordinaria, del decreto del Presidente della Comunità 27 agosto 2001 di approvazione del PRG del Comune di (omissis), nella parte in cui classifica la zona nella quale ricade il suo fondo quale (omissis) di tutela naturale.
18. Il certificato urbanistico, successivamente rilasciato in data 6 luglio 2021, documentava tale regime urbanistico. In particolare, attestava che “le particelle distinte al catasto terreni di questo Comune al foglio n. (omissis) pale n. (omissis), sono state individuate nella cartografia vigente con la seguente zonizzazione:
-Foglio n. (omissis) p.11e n° (omissis) – in parte in zona (omissis) del vigente PRG Corrispondente alla zona la “Tutela dell’ambiente naturale 1° grado” del PUT, ed in parte in zona (omissis) del vigente PRG corrispondente alla zona (omissis) “Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo” del PUT, Legge Regionale n° 35/87;
-Foglio n. (omissis) p.lle n° (omissis) – in zona (omissis) del vigente PRG corrispondente alla zona la “Tutela dell’ambiente naturale 1° grado” del PUT, Legge Regionale n° 35/87; (… omissis…) Zona (omissis) – Esse comprendono aree del territorio comunale particolarmente rilevanti sotto il profilo naturalistico ed ambientale, ricadenti nella zona PUT denominata (omissis).
Il giudizio di ottemperanza non è un giudizio -impugnatorio
In tali aree, caratterizzate anche da presenze insediative, e fermo restando quanto disposto dal precedente art. 30 per le “aree problema” e per le altre aree, è prevista: – l’inedificabilità sia pubblica che privata; – il divieto di ogni trasformazione del suolo (sbancamenti, muri di sostegno, riporti ecc); – il divieto di realizzazione di infrastrutture, come le strade, gli elettrodotti, gli acquedotti, le funivie, ecc. ecc.; – il divieto di rimboschimento con essenze in contrasto con la vegetazione esistente; – la conservazione e tutela della vegetazione spontanea. In tali aree sono consentiti solo interventi di restauro del paesaggio, di cui all’art. 18 delle presenti Norme; tali interventi saranno finalizzati al ripristino dei passaggi e dei sentieri pedonali. Per l’edilizia esistente è previsto quanto segue: A) per gli edifici di costruzione anteriore a tutto il 1955 sono consentiti gli interventi di; – manutenzione ordinaria; – manutenzione straordinaria; – restauro conservativo e consolidamento statico; – demolizione senza ricostruzione; di cui ai relativi articoli delle presenti Norme. B) per gli edifici costruiti successivamente al 1955 sono consentiti i soli interventi di: – manutenzione ordinaria; – manutenzione straordinaria; – demolizione senza ricostruzione”.
19. La Variante prima, e il certificato urbanistico poi, disvelano che l’Amministrazione civica ha riproposto, sia pure in parte, la medesima zonizzazione di cui al P.U.T. dell’Area (omissis)-(omissis) approvato con legge regionale Campania n. 35/1987, a suo tempo annullato, in parte qua, con il decreto presidenziale posto in esecuzione.
E questo (vedi delibera di G.C. n. 131/2011), sulla base del mero appiattimento alle previsioni del PUT dalle quali il Comune ha ritenuto, senza altra motivazione, di non potersi discostare (in termini: “il Comune non può approvare previsioni urbanistiche difformi dalle prescrizioni” del PUT).
20. Sennonché, tali determinazioni si pongono in palese contrasto con il decisum posto in esecuzione, poichè ribadiscono, nella parte di interesse dell’istante – senza peraltro alcuna evidenziazione di eventuali sopravvenienze – la medesima zonizzazione sulla scorta degli stessi presupposti già a suo tempo censurati in sede giustiziale, nella sede conformativa ribaditi mediante un rinvio secco al PUT del 1987 (id est, “pericolosità media o moderata ovvero elevata di frana”), in assenza di evidenziate sopravvenienze normative e senza tenere conto di quanto emerso a seguito della istruttoria procedimentale svoltasi nel corso del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, delle risultanze della verificazione nonché della motivazione sottesa all’annullamento della zonizzazione.
21. Deve dichiararsi, pertanto, la nullità in parte qua della Variante di adeguamento ex art. 6 del Regolamento della Regione Campania n. 5 del 2011, approvata con la delibera di Giunta Comunale del Comune di (omissis) n. 53 del 12 maggio 2014 nonché del certificato urbanistico prot. 5457 del 6 luglio 2021, in quanto adottati in violazione del giudicato formatosi sul decreto presidenziale 15 aprile 2009.
22. Resta in obbligo dell’Amministrazione di dare corretta ottemperanza al decreto presidenziale 15 aprile 2009.
Il giudizio di ottemperanza non è un giudizio -impugnatorio
23. Le spese processuali, liquidate in favore della Società “Sv. Pr. Sa. S.r.l.”, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di (omissis) quale autorità emanante.
24. Se ne può disporre la compensazione nei confronti del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità ‘ sostenibili.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la nullità, nei limiti esposti in motivazione:
– della “Variante di Adeguamento ex art. 6 del Regolamento della Regione Campania n. 5 del 2011”, approvata con delibera di Giunta Comunale del Comune di (omissis) n. 53 del 12 maggio 2014;
– del certificato urbanistico, prot. 5457 del 6 luglio 2021.
Condanna il Comune di (omissis) al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in favore di “Sv. Pr. Sa. S.r.l.” in euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge.
Spese compensate nei confronti del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Francesca Quadri – Presidente
Nicola D’Angelo – Consigliere
Giuseppe Rotondo – Consigliere, Estensore
Michele Conforti – Consigliere
Emanuela Loria – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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