Il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 gennaio 2023| n. 838.

Il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio

Il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, promosso da uno solo dei coniugi, è un ordinario giudizio di cognizione, al quale si applicano gli artt. 796 e 797 c.p.c., essendo pertanto nulla, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la sentenza pronunciata a definizione del procedimento, senza che siano concessi i termini previsti dall’art. 190 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione pubblicata pochi giorni dopo l’assunzione in decisione, secondo una tempistica incompatibile con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche).

Ordinanza|13 gennaio 2023| n. 838. Il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio

Data udienza 15 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Riconoscimento di sentenza ecclesiastica – Modifiche al Concordato con la Santa Sede introdotte dall’Accordo di Roma del 18 febbraio 1984, ratificato unitamente al Protocollo addizionale con L. 25 marzo 1985, n. 121 – Domanda proposta da uno solo dei coniugi – Applicazione la disciplina del procedimento camerale – Esclusione – Applicazione del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell’art. 796 cpc – Fase decisoria – Concessione dei termini ex art.190 cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11536/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE;
– intimato –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1352/2021 depositata il 22/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

Il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio

RITENUTO

CHE:
1.- La Corte di Appello di Roma ha respinto la richiesta avanzata da (OMISSIS) di dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa il 4 dicembre 2013 dal Tribunale di prima istanza del Vicariato di Roma (ratificata dal Tribunale di appello del Vicariato di Roma e munita di esecutivita’ in forza di decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 12 dicembre 2019), con la quale e’ stata dichiarata la nullita’ del matrimonio contratto in data 25 maggio 1985 da esso esponente con (OMISSIS). Nel giudizio si era costituita la (OMISSIS), che aveva eccepito la contrarieta’ all’ordine pubblico interno della delibazione per convivenza ultra-triennale ed aveva chiesto il rigetto dell’istanza.
La Corte di appello, dopo aver premesso che la sentenza ecclesiastica, passata in giudicato e munita di esecutivita’, aveva accertato la causa di nullita’ del matrimonio per “incapacita’ del marito di assumere per cause psichiche gli obblighi del matrimonio”, ha accolto l’eccezione sollevata da (OMISSIS) ed ha respinto la domanda di proposta da (OMISSIS), rilevando, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, che i vizi genetici riscontrati dall’ordinamento canonico dovevano considerarsi sanati dall’accettazione del rapporto, attestata dal fatto che il matrimonio, nel corso del quale erano nati tre figli, era stato pienamente vissuto dalla celebrazione sino al 30/1/2011, data dell’allontanamento del (OMISSIS) dal domicilio coniugale, come si evinceva da una serie di vicende familiari puntualmente ripercorse dalla Corte di merito.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi, corroborato da memoria. (OMISSIS) ha replicato con controricorso e memoria.

Il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio

CONSIDERATO

CHE:
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullita’ della sentenza impugnata, denunciando la violazione dell’articolo 796 c.p.c., comma 1, e articolo 797 c.p.c., nonche’ degli articoli 99 e 101 c.p.c. e dolendosi della mancata concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex articolo 190 c.p.c..
Il ricorrente sulla premessa che il giudizio di delibazione della sentenza di nullita’ di matrimonio pronunciata dai tribunali ecclesiastici e’ un ordinario giudizio di cognizione, al quale restano applicabili per ultrattivita’ gli articoli 796 e 797 c.p.c., lamenta la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per non essere stato concesso il termine ex articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi il 18 febbraio 2021 in forma scritta, in ragione delle disposizioni legislative adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per Covid-19.
2.2.- Il motivo e’ fondato e va accolto.
2.3.- In proposito, occorre innanzitutto richiamare il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimita’ in tema di riconoscimento dell’efficacia delle sentenze canoniche di nullita’ del matrimonio, secondo cui, a seguito delle modifiche al Concordato con la Santa Sede introdotte dall’Accordo di Roma del 18 febbraio 1984, ratificato unitamente al Protocollo addizionale con L. 25 marzo 1985, n. 121, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina del procedimento camerale, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell’articolo 796 c.p.c. che si svolge in un unico grado (cfr. Cass. n. 8028/2020, in applicazione di Cass. Sez. Un. 2164/1988 e n. 1212/1988). Cio’ perche’, come piu’ volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, non rileva che le norme sul giudizio di delibazione, di cui agli articoli 796 e 797 c.p.c., siano state abrogate dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, articolo 73, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, giacche’ tale abrogazione, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui e’ disposta, non e’ idonea a spiegare efficacia sulle disposizioni dell’Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense (firmato a Roma il 18 ottobre 1984 e reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985, n. 121), disposizioni le quali – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullita’ di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso richiamo agli articoli 796 e 797 c.p.c., che pertanto risultano connotati, relativamente a tale specifica materia ed in forza del principio concordatario accolto dall’articolo 7 Cost., di una vera e propria ultrattivita’ (Cass. Sez. U. nn. 16379-16380/2014 e gia’ prima Cass. n. 13363/2007 e Cass. n. 2089/2014).
Il presente giudizio venne instaurato dal solo (OMISSIS) e avrebbe dovuto essere regolato dalla disciplina del giudizio a cognizione ordinaria e non da quella del giudizio camerale.
Tanto premesso, in diritto, va considerato che, nel caso in esame, dalla sentenza emergono elementi contrastanti circa il rito applicato: la Corte di appello riferisce, infatti, di avere concesso i termini ex articolo 183 c.p.c., comma 6, propri del giudizio a cognizione ordinaria, mentre poi la stessa Corte rappresenta di avere riservato la causa in decisione nelle forme del rito camerale.

Il giudizio di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio

Va altresi’ considerato, come rimarcato dal ricorrente, che la Corte di appello con il decreto del 29 dicembre 2020 aveva disposto la sostituzione “dell’udienza del 18.2.2021 con il deposito di ulteriori brevi note fino a cinque giorni prima della data della detta udienza contenenti le sole istanze e conclusioni, sulle quali il Collegio decidera’ in camera di consiglio (nei giudizi ordinari rinviati per la precisazione delle sole conclusioni con la concessione dei termini ai sensi dell’articolo 190 c.p.c.)…” (come si evince dal ricorso, fol.15); invero, a fronte di un testo cosi’ ambiguo – ove la concessione dei termini era stata prevista, sia pure con collocazione tra parentesi – e’ anche estremamente difficile ipotizzare che l’attore sia stato cosi’ edotto del fatto che non sarebbero stati concessi i termini per le memorie e, quindi, che la questione sia stata dallo stesso sollevata tardivamente in Cassazione, ricadendo sotto gli effetti dell’articolo 157 c.p.c., comma 2.
Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il giudizio soggetto al rito a cognizione ordinaria, la fase decisoria avrebbe dovuto essere connotata dalla concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, senza che la previsione di tale incombente potesse essere incisa dall’applicazione delle misure sulla giustizia civile intese a contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in ragione delle quali la Corte di appello con decreto del 29 dicembre 2020, aveva disposto la sostituzione “dell’udienza del 18.2.2021 con il deposito di ulteriori brevi note fino a cinque giorni prima della data della detta udienza contenenti le sole istanze e conclusioni, sulle quali il Collegio decidera’ in camera di consiglio (nei giudizi ordinari rinviati per la precisazione delle sole conclusioni con la concessione dei termini ai sensi dell’articolo 190 c.p.c.) in camera di consiglio” perche’ tali disposizioni afferiscono alla fase della trattazione e non a quella della decisione e perche’ l’equivoco tenore letterale del decreto non era idoneo a mettere sull’avviso l’attore della possibilita’ che, all’esito, non venisse applicato l’articolo 190 c.p.c..
Ricorre, pertanto, la dedotta nullita’ della sentenza impugnata, risultando dalla stessa che la causa venne posta in decisione il 18 febbraio 2021 e la sentenza venne pubblicata il 22 febbraio 2021, secondo una tempistica incompatibile con la concessione degli anzidetti termini ex articolo 190 c.p.c..
Non ha pregio, inoltre, la deduzione della controricorrente, secondo la quale non sarebbe stata dimostrata dal ricorrente la sussistenza di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa, formulata per contestare la ricorrenza della denunciata violazione dell’articolo 190 c.p.c., perche’, come affermato dalle Sezioni Unite “La parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullita’ della medesima per non aver avuto la possibilita’ di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per se’ la nullita’ della sentenza per impedimento frapposto alla possibilita’ per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non e’ riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettivita’ durante tutto lo svolgimento del processo” (Cass. sez. U. n. 36596/2021).
3.- Resta assorbito l’esame dei restanti motivi con cui il ricorrente ha dedotto: la violazione e la mancata applicazione dell’articolo 166 c.p.c., articolo 167 c.p.c., comma 2, articolo 168 bis c.p.c., comma 4 e articolo 343 c.p.c., comma 1, in relazione alla mancata valutazione di intempestivita’, nel giudizio ordinario di cognizione, della costituzione della controricorrente e della formulazione dell’eccezione di rigetto della domanda per violazione dell’ordine pubblico interno (secondo motivo); la violazione e mancata applicazione dell’articolo 796 c.p.c., comma 1, e articolo 797 c.p.c. e dell’articolo 112 c.p.c. (terzo motivo); la violazione e la mancata applicazione dell’articolo 796 c.p.c., comma 1, e articolo 797 c.p.c. per mancato esame della sentenza ecclesiastica oggetto di delibazione (quarto motivo); la violazione e falsa applicazione del principio di ordine pubblico secondo il quale la durata ultra-triennale del matrimonio e’ ostacolo insormontabile alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullita’ del matrimonio (quinto motivo).
4.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; va dichiarata la nullita’ della sentenza impugnata, che va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi espressi e per la spese, anche del presente grado.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; dichiara la nullita’ della sentenza impugnata che cassa con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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