Il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia

Corte di Cassazione,  penale, Sentenza|10 febbraio 2021| n. 5217.

Il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto.

Sentenza|10 febbraio 2021| n. 5217

Data udienza 11 dicembre 2020

Integrale
Tag – parola chiave: Omicidio – Istanza di revisione – Presupposti – Prova nuova – Requisiti di ammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/02/2020 della Corte di Appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDI GIUSEPPE;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TASSONE Kate, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 24/02/2020 la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione delle seguenti sentenze, con cui (OMISSIS) e’ stato condannato a 30 anni di reclusione per l’omicidio di (OMISSIS):
– sentenza n. 294/2008 del Gup del Tribunale di Reggio Calabria del 15.5.2008 di condanna del ricorrente a 30 anni di reclusione ed Euro mille di multa per concorso nell’omicidio di (OMISSIS), reato aggravato L. n. 203 del 1991, ex articolo 7;
– sentenza n. 18/2009 della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria del 17.11.2009;
– sentenza n. 885/2010 della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 43219 del 26/10/2010.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), con atto dei difensori Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli articoli 630, 634, 192 e 546 c.p.p. nonche’ articolo 6 CEDU.
Sostiene il ricorrente che le sentenze delle quali si chiede la revisione sarebbero erronee, avendo il giudice di primo grado fondato la statuizione di condanna del ricorrente sulle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia (OMISSIS), oggetto del verbale di interrogatorio del 18.10.2004, mentre la Corte di Assise di Appello avrebbe confermato la condanna dell’appellante privilegiando le dichiarazioni rese dal medesimo collaboratore nel corso di altro interrogatorio – genericamente indicato come effettuato nel 2002 -, affermando la falsita’ delle dichiarazioni successive, senza tuttavia che il dichiarante fosse escusso in contraddittorio dinanzi ai giudici di secondo grado, applicando il principio della frazionabilita’ della chiamata in reita’ da parte di un collaboratore di giustizia.
Deduce, al riguardo, la violazione dell’articolo 6 CEDU a seguito della pronunzia della Corte di Strasburgo del 29.6.2017 per avere omesso la Corte di Assise di Appello di esaminare i testi ritenuti inattendibili dal giudice di primo grado.
Inoltre, evidenzia una serie di circostanze sulla base delle quali i giudici del merito avrebbero dovuto escludere l’attendibilita’ del collaboratore di giustizia ovvero ritenere che le dichiarazioni erano fondate sulla conoscenza dei fatti la cui fonte sarebbe stata la stampa locale o atti processuali dei quali (OMISSIS) era in possesso, nonche’ sulle risultanze del procedimento c.d. “Meta”, nel corso del quale (OMISSIS) aveva reso dichiarazioni accusatorie sei-sette anni dopo l’avvio della collaborazione. Deporrebbe, inoltre, per l’inattendibilita’ di (OMISSIS) – secondo la prospettazione difensiva – la revoca del programma di protezione in data 19 dicembre 2005, provvedimento – invero – annullato dal TAR, e il fatto per cui (OMISSIS) era stato destinatario di confisca dei beni.
Con memoria pervenuta il 04/12/2020 l’Avv. (OMISSIS) ha ribadito le proprie doglianze, sostenendo che la prova nuova sarebbe rappresentata dalla definitivita’ della sentenza emessa nel procedimento “Meta”, fondato sulle dichiarazioni del (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ generico, per l’omesso confronto argomentativo con il provvedimento impugnato, perche’ propone motivi non consentiti, diretti ad una rivalutazione del merito, e perche’ manifestamente infondato, per l’assoluta carenza dei presupposti legittimanti una richiesta di revisione.
2. Escluso, infatti, che ricorra un contrasto tra giudicati rilevante ai sensi dell’articolo 630 c.p.p., lettera a), neppure invocato dal ricorrente, la richiesta di revisione non risulta essere stata fondata su “nuove prove” sopravvenute o scoperte successivamente, ai sensi della lettera c) della citata norma.
Invero, il ricorrente si limita a riproporre argomenti gia’ valutati e disattesi dalla Corte territoriale competente sull’istanza di revisione, e correttamente ritenuti palesemente eccentrici rispetto alle ipotesi contemplate dall’articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c) senza neppure dedurre di essere venuto a conoscenza, dopo la sentenza di condanna, di prove nuove, che, sole o unite a quelle gia’ valutate, avrebbero potuto condurre al proprio proscioglimento.
Tutte le argomentazioni enunciate nel ricorso riguardano doglianze sui giudizi di merito concernenti le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia (OMISSIS) – neppure richiamate nel loro contenuto -, con il richiamo di estratti delle sentenze censurate; in altri termini, oggetto di censura sono le valutazioni che il Gup prima, e la Corte territoriale poi, hanno formulato sulle dichiarazioni rese dal collaboratore (OMISSIS).
Tanto premesso, il ricorrente si limita a sollecitare una non consentita diversa valutazione del compendio probatorio costituito dall’apporto dichiarativo del collaboratore di giustizia (OMISSIS), come noto riservata alla valutazione dei giudici del merito in sede endoprocedimentale, e che puo’ essere messa in discussione con gli ordinari mezzi di impugnazione (come, del resto, gia’ avvenuto), ma non puo’ essere oggetto di giudizio di revisione.
Va dunque ribadito che nell’istanza di revisione non vengono indicate “prove nuove”, e che il giudizio di revisione non puo’ essere invocato come una sorta di “quarto grado” di giudizio.
Al riguardo, giova rammentare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il giudizio di attendibilita’ di un collaboratore di giustizia, gia’ compiuto nel giudizio di cognizione, non puo’ formare, di per se’, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale e’ stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (Sez. 5, n. 6480 del 13/11/2015, dep. 2016, Pullara’, Rv. 266260; Sez. 1, n. 11261 del 04/02/2009, Caridi, Rv. 243919; Sez. 5, n. 53236 del 20/09/2018, T, Rv. 274185); ipotesi che, nel caso in esame, non e’ nemmeno rappresentata dal ricorrente.
Anche con riferimento al rilievo che il narrato del collaboratore (OMISSIS) sarebbe stato ritenuto inattendibile nel diverso procedimento “Meta”, all’esito del quale la sentenza di appello sarebbe stata annullata senza rinvio, va rilevato che, pur prescindendo dalla assoluta genericita’ dei riferimenti (al procedimento in oggetto, ai reati contestati, al contenuto delle propalazioni), in tema di revisione, il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilita’ di un provvedimento definitivo non ricorre nell’ipotesi di divergente valutazione giuridica attribuita da due diversi giudici all’attendibilita’ delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia in ordine ad autonome vicende storico-fattuali addebitate al medesimo imputato, in un caso affermandosi la responsabilita’ del giudicabile e nell’altro pronunciandosi sentenza di assoluzione per assenza di riscontri, essendo tale difformita’ conseguenza dell’applicazione del criterio legale di valutazione fissato dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, (Sez. 6, n. 16458 del 11/02/2014, La Rosa, Rv. 260886).
Parimenti inammissibile e’ la doglianza concernente l’asserita violazione dell’articolo 6 CEDU, atteso che non ricorre alcuna ipotesi di riforma in peius di una sentenza di assoluzione, bensi’ una doppia conforme di condanna.
3. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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