Il giudizio della Commissione medica ospedaliere rientra nella discrezionalità tecnica

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 18 giugno 2019, n. 4126.

La massima estrapolata:

Il giudizio della Commissione medica ospedaliere rientra nella discrezionalità tecnica di tale organo, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Di conseguenza, il sindacato che il giudizio della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte da tali organi tecnici deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico nell’esercizio di un’attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del giudice.

Sentenza 18 giugno 2019, n. 4126

Data udienza 28 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6819 del 2007, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ga. Va. e Ma. Fe., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Valentini in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di -OMISSIS-, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente un giudizio di inidoneità fisica al servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2019 il consigliere Nicola D’Angelo e udito, per il Ministero della Difesa, l’avvocato dello Stato An. Ve.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS-, appuntato scelto della Guardia di Finanza assegnato al -OMISSIS-, in data 1° dicembre 2005 il servizio perdeva conoscenza. Trasportato al pronto soccorso gli veniva diagnosticata una “-OMISSIS-” con cinque giorni di prognosi.
1.1. Il dirigente medico del competente Comando della Guardia di Finanza, sulla base dell’esame della documentazione medica redatta in sede di ricovero, assegnava all’interessato trenta giorni di licenza straordinaria di convalescenza a decorrere dal 4 dicembre 2005.
1.2. Veniva poi convocato presso il Centro militare di medicina legale di -OMISSIS- per essere sottoposto alla visita della Commissione medico – ospedaliera. All’esito della vista, la stessa Commissione, con verbale del 30 dicembre 2005, diagnosticava al signor -OMISSIS- “-OMISSIS-“, prescrivendo ulteriori 20 giorni di convalescenza.
1.3. Alla visita medica, svoltasi avanti la Commissione medico – ospedaliera del Centro Militare di medicina legale di Firenze in data 19 gennaio 2006, gli venivano assegnati 60 giorni di convalescenza ed ulteriori giorni di malattia gli venivano concessi in esito a successive visite.
1.4. Dopo aver chiesto di essere sottoposto a visita di seconda istanza, veniva inviato all’Ospedale militare “Celio” di Roma. Al termine di tali accertamenti, la Commissione Medico Ospedaliera nuovamente lo dichiarava inidoneo al servizio, prorogandogli l’aspettativa per motivi di salute di 30 giorni.
1.5. Il signor -OMISSIS-, tuttavia, non accettava il giudizio di inidoneità e chiedeva di essere sottoposto alla visita della Commissione medico – ospedaliera di seconda istanza. Quest’ultima, con verbale del 18 ottobre 2006, lo giudicava affetto da “-OMISSIS-” dichiarandolo inidoneo al servizio militare e d’istituto per 180 giorni.
1.6. Contro quest’ultimo provvedimento della Commissione di seconda istanza, il signor -OMISSIS- proponeva ricorso dinanzi al Tar per l’Emilia Romagna, sede di -OMISSIS-.
1.7. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar di -OMISSIS- accoglieva il ricorso, ritenendo inadeguata l’istruttoria medica svolta dall’Amministrazione alla luce dell’isolato episodio di malore sofferto dal ricorrente.
2. Il Ministero della Difesa ha proposto appello contro la predetta sentenza, formulando i seguenti motivi di gravame.
2.1. L’Amministrazione appellante rileva, preliminarmente, che il contraddittorio non sarebbe stato adeguatamente instaurato, mancando nel giudizio il Ministero dell’economia e delle Finanze da cui dipende il signor -OMISSIS-.
2.2. Ha poi contestato le conclusioni della sentenza del Tar che non avrebbe considerato la natura discrezionale del giudizio della Commissione medica di secondo grado. Il giudice di primo grado si sarebbe sostituito impropriamente al giudizio tecnico unanime dei medici della CMO.
2.3. Il Tar, in assenza anche di una consulenza tecnica e senza tener conto del giudizio dei diversi collegi medici intervenuti sul caso nel corso di due anni, ha quindi erroneamente rilevato la sussistenza di un difetto di istruttoria nel giudizio di inidoneità al servizio per centottanta giorni
2.4. Infine, l’Amministrazione contesta quanto evidenziato dal giudice di primo grado che ha considerato contraddittorio il comportamento dell’Amministrazione, la quale, in data 20 aprile 2007, cioè dopo il giudizio medico impugnato, ha disposto un ulteriore periodo di aspettativa.
Tale provvedimento non è stato impugnato dall’appellato e comunque non inficerebbe le ragioni alla base del precedente giudizio di inidoneità .
3. Il signor -OMISSIS- si è costituito in giudizio il 17 novembre 2007 e contestualmente ha proposto ricorso incidentale contro la sentenza oggetto del presente giudizio nella parte in cui non ha menzionato il rimborso delle spese generali di studio di cui alla tariffa forense e nella parte relativa al risarcimento del danno.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 marzo 2019.
5. L’appello è fondato, anche a prescindere dall’invocato difetto di contraddittorio con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (essenziale invece la presenza nel giudizio del Ministero della Difesa in ragione dell’impugnazione del giudizio espresso dalla CMO).
6. La sentenza impugnata disattende il giudizio della Commissione medica ospedaliera di secondo grado che ha dichiarato inidoneo al servizio il signor -OMISSIS- per centottanta giorni.
7. Il giudice di primo grado ha, in particolare, ritenuto che il giudizio di cui al verbale del 18 ottobre 2006 “-OMISSIS-” fosse stato assunto in difetto di istruttoria.
8. Tale conclusione, tuttavia, non ha tenuto conto delle numerose e pregresse visite cui è stato sottoposto l’appellato da parte della stessa Amministrazione e soprattutto dei limiti del sindacato di legittimità in materia.
9. Il giudizio della Commissione medica ospedaliere rientra, infatti, nella discrezionalità tecnica di tale organo, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Di conseguenza, il sindacato che il giudizio della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte da tali organi tecnici deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico nell’esercizio di un’attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del giudice (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7732 e 9 aprile 2018, n. 2140).
10. Il Tar ha invece censurato, peraltro in assenza di una consulenza tecnica, le conclusioni della commissione medica, fondandosi essenzialmente su un’argomentazione opinabile quale quella relativa alla circostanza che l’appellato avesse sofferto di un unico episodio della patologia riscontrata.
11. In tale quadro, appare effettivamente sussistente un’impropria sostituzione del giudice di primo grado al giudizio tecnico della CMO.
12. Né a diversa conclusione potrebbe giungersi sulla base della certificazione di parte prodotta in primo grado, che avrebbe dovuto comunque essere tecnicamente scrutinata, o sulla base dell’ulteriore provvedimento di aspettativa adottato il 20 aprile 2007 che l’appellante non ha impugnato.
13. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso proposto in primo grado.
14. Va, di conseguenza, dichiarato improcedibile l’appello incidentale del signor -OMISSIS-.
15. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto dal signor -OMISSIS-.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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