Il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal Decreto Ministeriale n. 55, il quale non prevale sul Decreto Ministeriale n. 140

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 31 agosto 2018, n. 21487.

La massima estrapolata:

Il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal Decreto Ministeriale n. 55, il quale non prevale sul Decreto Ministeriale n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensi’ nel rispetto del principio di specialita’

Ordinanza 31 agosto 2018, n. 21487

Data udienza 21 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1162/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1046/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/02/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio, con decreto depositato il 26/5/2016, condanno’ il Ministero della Giustizia a pagare in favore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e per ciascuno di loro, la somma di Euro 1.166,00, a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo di equa riparazione, nonche’ le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 405,00, oltre Euro 8,00 per esborsi, oltre accessori, spese tutte distratte in favore dei difensori antistatari, avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
che avverso il predetto decreto gli anzidetti istanti propongono ricorso, ulteriormente illustrato da memoria, esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l’articolo 91 c.p.c. e articolo 2233 c.c., nonche’ il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale, relativamente alla fase di rinvio;
che l’Amministrazione intimata resiste con controricorso;
considerato che l’opinione secondo la quale il Decreto Legge Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nella parte in cui determina un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (articolo 4) non puo’ considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo articolo 1, comma 7, dispone che “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”, non e’ condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso controricorrente, il Decreto Ministeriale n. 140, risulta essere stato emanato (Decreto Legge n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, cosi’ da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal Decreto Ministeriale n. 55, il quale non prevale sul Decreto Ministeriale n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensi’ nel rispetto del principio di specialita’, poiche’, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione resistente, non e’ il Decreto Ministeriale n. 140 – evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) – a prevalere, ma il Decreto Ministeriale n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642);
considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive Euro 900,00 per la fase di rinvio si pone al di sotto dei limiti imposti dal Decreto Ministeriale n. 55, tenuto conto dl valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicita’ dell’affare (articolo 4, cit.);
considerato che a motivo dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la causa nel merito, il complessivo compenso, in relazione al giudizio di rinvio, puo’ essere liquidato in Euro 1.198,50 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), oltre IVA e contributo L. n. 576 del 1980, ex articolo 11, con distrazione in favore degli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate, in favore dei difensori antistatari davanti a questa Corte.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del Ministero della Giustizia, per il giudizio di merito svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio, l’importo complessivo di Euro 1.198,50, oltre spese generali e accessori, oltre Euro 8,00 per esborsi, distratto in favore degli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS); condanna il predetto Ministero al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che, distratte in favore degli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

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