L’articolo 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilita’, ne’ vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall’articolo 606 cpp., comma 3, e quelle contemplate dall’articolo 591 cpp

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 3 settembre 2018, n. 39441.

La massima estrapolata:

L’articolo 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilita’, ne’ vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall’articolo 606 c.p.p., comma 3, e quelle contemplate dall’articolo 591 cod. proc. pen.

Sentenza 3 settembre 2018, n. 39441

Data udienza 2 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/09/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE GREGORIO EDUARDO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa LOY MARIA FRANCESCA;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;
Udito il difensore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha confermato la pronunzia di condanna in primo grado alla pena di giustizia nei confronti dell’imputata, per il delitto di cui all’articolo 495 c.p. consistita, consistita nel dichiarare davanti all’autorita’ giudiziaria di Monza di non avere precedenti penali, contrariamente al vero. Epoca dei fatti, (OMISSIS).
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata che, col primo e secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione carente, poiche’ la Corte territoriale, nel ritenere integrato l’elemento psicologico del reato, non aveva tenuto conto che la ricorrente, dopo aver negato di avere precedenti penali, preso atto dei diversi dati del certificato penale, aveva subito chiesto scusa al Giudice, avendo reso la dichiarazione poiche’ in stato di confusione mentale.
2. Nel terzo motivo ci si e’ doluti della violazione delle norme di cui agli articoli 132 e 133 c.p., poiche’ la Corte d’appello aveva apoditticamente ritenuto adeguata la pena inflitta in primo grado. All’odierna udienza il PG, Dr.ssa Loy, ha concluso per l’inammissibilita’.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ inammissibile in quanto tardivo.
La sentenza impugnata, infatti, e’ stata emessa il 27 Settembre 2017 ed il termine per il deposito della motivazione indicato in trenta giorni, con scadenza al 27 Ottobre 2017. Da questa data decorre il termine di 45 giorni per la proposizione del ricorso, che quindi, andava a compiersi l’11 Dicembre mentre il ricorso e’ stato depositato il 13 Dicembre 2017, come si legge nell’attestazione della Cancelleria apposta in calce alla sentenza stessa.
Il ricorso, pertanto, e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c) in relazione all’articolo 585 c.p.p. ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. In proposito e’ costante l’orientamento di questa Corte per il quale e’ stato affermato che l’articolo 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilita’, ne’ vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di trattamento tra le ipotesi previste dall’articolo 606 c.p.p., comma 3, e quelle contemplate dall’articolo 591 cod. proc. pen. Sez. 4, Sentenza n. 2188 del 09/12/2014 Ud. (dep. 16/01/2015) Rv. 261775.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

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