Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 8 ottobre 2020, n. 21729.
La massima estrapolata:
Il giudice non ha il potere di disconoscere l’efficacia probatoria degli estratti del ruolo su supporto analogico di documento informatico in tutti quei casi in cui vi sia conformità alle regole tecniche vigenti ed il curatore non ne abbia contestato la conformità all’originale
Ordinanza 8 ottobre 2020, n. 21729
Data udienza 22 luglio 2020
Tag/parola chiave: Opposizione allo stato passivo – Tributi – Procedura di riscossione – Estratti du ruolo – Asseverazione della conformità dell’estratto di ruolo al ruolo – Non è prevista dalla norma – Il concessionario ha solo il potere di asseverare la provenienza dell’atto dall’ente impositore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16846/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso per cassazione, unitamente al quale e’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), nello studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Curatela fallimentare (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), in persona del Curatore, Avv. (OMISSIS).
– intimata –
avverso il decreto del Tribunale di BARI n. cronol. 2766/2015 del 21 maggio 2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/07/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Bari, con decreto del 21.5.2015, ha rigettato l’opposizione L. Fall., ex articolo 98, proposta da (OMISSIS) s.p.a. per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.a.s. della somma di Euro 2.698.179,26, per crediti iscritti nei ruoli formati e resi esecutivi a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 12, in ragione della mancanza di sottoscrizione dell’asseverazione richiesta dal Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 5, comma 5 – della conformita’ al ruolo degli estratti del ruolo medesimo prodotti dalla concessionaria.
(OMISSIS) S.p.a. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Fallimento di (OMISSIS) S.a.s. non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (OMISSIS) S.p.a. lamenta la violazione del Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 5, comma 5, rilevando che la norma in questione non attribuisce al concessionario il potere di asseverare la conformita’ dell’estratto di ruolo al ruolo, ma solo quello di asseverare la provenienza dell’atto dall’ente impositore, e non richiede che detta asseverazione sia sottoscritta.
Il motivo e’ fondato, anche se per ragioni di diritto diverse da quelle dedotte dalla ricorrente.
Come gia’ ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 31190/2017, 16603/2018, 16112/2019) il Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, articolo 5, comma 5, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, il quale prevede che “sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza”, non e’ riferibile agli estratti dei ruoli, che sono formati dallo stesso concessionario sulla base del documento informatico consegnatogli: il Tribunale ha pertanto erroneamente ritenuto applicabile tale norma al caso di specie.
Il riferimento normativo appropriato e’ invece rappresentato dal Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 23, nel testo, in vigore dal 25 gennaio 2011, sostituito dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, articolo 16, comma 1, il quale, al comma 2, stabilisce che “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la loro conformita’ non e’ espressamente disconosciuta”, aggiungendo che “resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.
Nella specie, non risultando che il curatore ne avesse contestato la conformita’ all’originale, era dunque precluso al Tribunale di disconoscere l’efficacia probatoria degli estratti del ruolo prodotti dalla ricorrente, trattandosi di copie parziali su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, ed aventi quindi il medesimo valore del ruolo.
All’accoglimento del motivo consegue la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che liquidera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.
Restano assorbiti gli ulteriori due motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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