Il giudice indicato come competente da quello adito originariamente può richiedere il regolamento di competenza non oltre la prima udienza

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 10 settembre 2018, n. 21944.

La massima estrapolata:

Il giudice indicato come competente da quello adito originariamente può richiedere il regolamento di competenza non oltre la prima udienza, salvo debba richiedere ulteriori informazioni.

Ordinanza 10 settembre 2018, n. 21944

Data udienza 29 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 2870/2018 R.G., sollevato dal Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza del 15/01/2018 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS);
contro
COMUNE DI VIBO VALENTIA e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, ed iscritto al n. 855/2014 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che chiede alla Corte di dichiarare inammissibile il conflitto.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza depositata il 15.1.2018, il Tribunale di Vibo Valentia ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 c.p.c., rilevando che il Tribunale delle Acque aveva dichiarato la propria incompetenza ratione materiae individuando come competente il Tribunale di Vibo Valentia e che, tuttavia, essendo parte del giudizio un’Amministrazione dello Stato, sussisteva la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Catanzaro, nel cui ambito ha sede l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
2. Il pubblico ministero ha presentato le sue conclusioni scritte, rilevando che “l’istanza di regolamento di competenza di ufficio e’ stata sollevata ben oltre il termine di cui all’articolo 38 c.p.c., u.c.” e chiedendo che ne venga dichiarata l’inammissibilita’.
3. Deve premettersi l’illustrazione della sequenza dei fatti processuali rilevanti.
All’esito della riassunzione del processo, dopo che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si era dichiarato incompetente ratione materiae, il giudice del Tribunale di Vibo Valentia, sciolta la riserva assunta all’udienza di prima comparizione delle parti, ha rilevato d’ufficio la violazione dei criteri di competenza di cui all’articolo 25 c.p.c. e al Regio Decreto n. 1611 del 1933 e ha concesso termine alle parti per note sulla questione rilevata. Successivamente sono stati disposti vari rinvii per acquisire il fascicolo d’ufficio presso il giudice a quo ed un ulteriore rinvio per l’acquisizione della relazione di CTU non rinvenuta in tale fascicolo. Con l’ordinanza di cui sopra e’ stato quindi richiesto il regolamento di competenza.
4. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, puo’ rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilita’ di sollevare il conflitto di competenza (Cass. n. 23106/2015; n. 16143/2015; n. 16888/2013; n. 11185/2008).
Per una parte assai significativa dei precedenti di questa Corte, la preclusione del potere di elevazione del conflitto discende dal coordinamento della norma di cui all’articolo 45 c.p.c. con quella di cui all’articolo 38, che prevede la rilevabilita’ d’ufficio dell’incompetenza per materia, di quella per valore e di quelle per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 non oltre l’udienza di cui all’articolo 183 (Cass. 17 aprile 2015, n. 7834; 20 luglio 2011, n. 15951; 17 marzo 2006, n. 5962; 6 ottobre 2005, n. 19488; 21 maggio 2004, n. 9768; 5 dicembre 2003, n. 18680; 5 febbraio 2002, n. 1553).
Con riferimento alla disciplina di cui all’articolo 38 c.p.c., e’ stato di recente affermato che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione non implica necessariamente una contestuale decisione sulla competenza, essendo sufficiente che il giudice indichi alle parti la sussistenza della relativa questione in modo chiaro e preciso, sicche’, dopo la tempestiva indicazione alle parti della questione di competenza, ben puo’ la decisione essere assunta dopo la concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c. (Cass. 7 febbraio 2017, n. 3220). Il coordinamento posto dalla giurisprudenza fra articolo 45 ed articolo 38 pone il problema, a fronte dell’arresto appena citato, se anche in materia di conflitto di competenza sia sufficiente il rilievo alla prima udienza di comparizione delle parti e la richiesta di regolamento possa essere formulata quindi all’udienza successiva alla scadenza dei termini di cui all’articolo 183.
La divaricazione fra rilievo della questione e richiesta si coglie anche nel caso di specie nel quale il giudice, benche’ non abbia concesso i termini di cui all’articolo 183, alla prima udienza ha rilevato la questione e ha richiesto il regolamento di competenza soltanto dopo una serie di rinvii di udienza motivati dalla necessita’ di acquisire il fascicolo d’ufficio presso il giudice a quo e in seguito anche la CTU gia’ disposta.
4.1. Ove si mantenga sul piano ermeneutico il coordinamento fra l’articolo 45 e l’articolo 38 potrebbe pervenirsi anche per il conflitto di competenza alle conclusioni cui Cass. n. 3220 del 2017 e’ giunta a proposito dell’articolo 38. In realta’ la norma sul conflitto di competenza costituisce una fattispecie processuale autonoma rispetto a quella dell’incompetenza di cui all’articolo 38.
Alla stregua di Cass. n. 3220 del 2017, l’articolo 38 parrebbe contemplare una duplicita’ di poteri processuali e di atti che ne rappresentano la manifestazione, il potere di rilevare, entro il termine stabilito dalla legge, ed il potere di decisione. La distinzione fra rilievo e dichiarazione (o decisione) e’ stata delineata in modo netto da Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 26243 ove si distingue, a proposito della diversa materia delle nullita’ negoziali, fra “rilevazione” e “dichiarazione”. La logica di tale distinzione e’ che la rilevazione ha quale effetto l’instaurazione del contraddittorio in ordine alla questione rilevata, alla stessa stregua del contraddittorio che si stabilisce in relazione alle eccezioni sollevate dalla parte, e rappresenta un segmento procedimentale distinto da quello successivo della dichiarazione la quale in astratto, all’esito del contraddittorio fra le parti, puo’ anche essere di segno differente rispetto a quanto rilevato.
A prescindere dalla praticabilita’ con riferimento alla questione di competenza della scissione fra rilievo e dichiarazione, e’ comunque evidente che una tale duplicita’ di poteri (e di atti) non e’ contemplata dall’articolo 45, il quale si limita a prevedere che il giudice ad quem, “se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza”. L’unico atto previsto dalla legge e’ quello della richiesta del regolamento quale esercizio del potere di sollevare il conflitto di competenza. Concependo il processo civile come coordinamento fra i poteri dell’attore, del convenuto e del giudice, nel senso che l’esercizio del potere di un soggetto e’ strettamente coordinato all’esercizio del potere dell’altro soggetto o degli altri soggetti, il potere di richiedere il regolamento di competenza e’ strettamente coordinato a quello di riassunzione del processo dopo la dichiarazione di incompetenza da parte del giudice a quo e ne rappresenta l’effetto processuale, ove il giudice ritenga di essere a sua volta incompetente. Fra la riassunzione della parte e la richiesta del giudice non si interpone un diverso potere di rilevazione, sicche’ alla riassunzione non puo’ che seguire l’elevazione del conflitto. La sede deputata per la richiesta del regolamento di competenza e’ dunque l’udienza di cui all’articolo 183. Non e’ possibile cosi’ divaricare il rilievo della questione, da esercitare non oltre l’udienza di cui all’articolo 183, dalla fase processuale della dichiarazione di incompetenza. Svoltasi l’udienza di cui all’articolo 183 e’ precluso il potere di elevazione del conflitto.
Del resto la ragione immanente alla divaricazione fra rilevazione e dichiarazione, l’instaurazione del contraddittorio, non ha motivo di emergere in sede di conflitto di competenza perche’ innanzi al giudice ad quem il contraddittorio, in tutte le sue manifestazioni (dalla questione della competenza allo scopo di sollecitare la denuncia ex officio del conflitto di competenza all’esistenza stessa del presupposto del potere di richiedere il regolamento di competenza), ben puo’ dispiegarsi nell’udienza di cui all’articolo 183, dopo che il giudice a quo ha declinato la propria competenza e la causa e’ stata riassunta, sicche’ non ha ormai piu’ senso la scissione rilevazione/dichiarazione.
Il contradditorio puo’ inoltre insorgere anche per iniziativa del giudice ritenuto competente ma non per effetto dell’esercizio di un potere di rilevazione, come si e’ visto non previsto dalla norma. Ed invero, siccome presupposto della richiesta di regolamento e’ che il giudice ad quem ritenga di essere a sua volta incompetente, puo’ essere necessaria al fine di raggiungere tale conclusione l’assunzione di sommarie informazioni (in parallelo a quanto peraltro previsto dall’ultimo comma dell’articolo 38). L’attivita’ istruttoria da svolgere, strettamente necessaria per l’eventuale elevazione del conflitto di competenza, non consegue ad un rilievo della questione di competenza, ma e’ funzionale alla richiesta di cui all’articolo 45. L’assunzione di sommarie informazioni resta cosi’ all’interno del ciclo dell’esercizio del potere di richiesta del regolamento ed e’ strumentale ad esso, precedendo l’eventuale richiesta.
Se all’esito dell’assunzione delle sommarie informazioni il giudice ritenga di essere a sua volta incompetente, deve senza indugio richiedere il regolamento di competenza. Diversamente resta precluso l’esercizio del potere di elevazione del conflitto. La richiesta di regolamento segue senza soluzione di continuita’ l’assunzione di informazioni quali articolazioni di un’unica vicenda processuale che resta circoscritta all’udienza di cui all’articolo 183 o a quella immediatamente successiva fissata per l’assunzione delle sommarie informazioni, ove l’istruttoria strumentale all’elevazione del conflitto non si sia potuta svolgere o ultimare nella prima udienza.
4.2. Va in conclusione affermato che “il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, puo’ richiedere d’ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, senza che possa limitarsi al rilievo della questione richiedendo il regolamento dopo la concessione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., salvo che debba assumere sommarie informazioni per valutare se elevare il conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuita’ l’assunzione delle dette informazioni”.
Nel caso di specie il giudice che ha richiesto il regolamento ha rilevato la questione di competenza differendo ad un momento successivo la richiesta. Si e’ trattato di mero rilievo, e non di provvedimento istruttorio di assunzione di sommarie informazioni, sicche’ gia’ sotto questo aspetto si palesa la preclusione all’esercizio del potere di elevazione del conflitto di competenza. Il giudice, dopo il rilievo della questione, ha inoltre disposto una serie di rinvii di udienza, non giustificati dall’assunzione di informazioni per l’elevazione del conflitto, ma per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso il giudice a quo e della CTU espletata (ne’ tali provvedimenti sono stati motivati come strettamente strumentali all’elevazione del conflitto).
Anche sotto questo aspetto si e’ verificata la preclusione del potere previsto dall’articolo 45.
Nulla per le spese in mancanza di partecipazione delle parti al procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di regolamento di competenza.

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