In un caso in cui il giudice di appello sia pervenuto alla declaratoria di inammissibilita’ del gravame, non perche’ abbia condiviso la “ratio decidendi” fatta propria dal giudice di prime cure bensi’ in base ad altra

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25366.

La massima estrapolata:

In un caso in cui il giudice di appello sia pervenuto alla declaratoria di inammissibilita’ del gravame, non perche’ abbia condiviso la “ratio decidendi” fatta propria dal giudice di prime cure (nella specie, la ritenuta improcedibilita’ della domanda attorea), bensi’ in base ad altra (nella presente fattispecie, l’assenza dei presupposti, nel merito, per l’accoglimento di quella domanda), la sua pronuncia assume i caratteri di una vera e propria sentenza, destinata a sostituirsi a quella del primo giudice.
Il “giudice d’appello non puo’, pronunziando con ordinanza e dichiarando inammissibile il ricorso, sostituire la motivazione del provvedimento impugnato con un diverso percorso argomentativo”, in quanto, “cosi’ operando, il giudice dell’impugnazione finisce con l’entrare nel merito del giudizio di appello, deragliando dai binari dell’articolo 348 bis c.p.c., che invece prevede una delibazione meramente sommaria”.
Ne consegue, pertanto, che, nell’ipotesi in cui “il giudice d’appello provveda con ordinanza ex articolo 348 ter c.p.c., tuttavia sostituendo alle ragioni della decisione di primo grado un diverso percorso argomentativo, la parte soccombente che intenda proporre ricorso ordinario si troverebbe costretta a porsi in rapporto dialettico con una “ratio decidendi”, quella della sentenza di primo grado, sconfessata” dal secondo giudice, di talche’ “la vera decisione di merito suscettibile di impugnazione e’ quella del giudice d’appello”, la quale, “sebbene adottata nelle forme dell’ordinanza prevista dall’articolo 348-ter cod. proc. civ., ha infatti il contenuto di una sentenza di merito a cognizione piena”, soggetta al ricorso ex articolo 360 c.p.c..
Orbene, alla luce di tali principi – che quantunque enunciati con riferimento ad un caso in cui il giudice di appello aveva “sconfessato” la decisione del primo giudice perche’ ritenuta “erronea”, trovano, nondimeno, applicazione anche quando esso, in applicazione del principio della “ragione piu’ liquida”, comunque sostituisca alla originaria “ratio decidendi” altra e diversa, destinata, in ogni caso, ad assorbire la prima.

Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25366

Data udienza 23 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3940/2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del proprio legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1197/2014 del GIUDICE DI PACE di PRATO, depositata il 22/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ (OMISSIS) S.r.l. ricorre, ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 3, per la cassazione della sentenza n. 1197/14, emessa dal Giudice di pace di Prato il 22 dicembre 2014, con cui e’ stata dichiarata l’improcedibilita’ di una sua domanda, ex articolo 149 cod. assicurazioni, nei confronti della societa’ (OMISSIS) S.p.a. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”), sentenza gia’ oggetto di gravame esperito dall’odierno ricorrente e ritenuto inammissibile per difetto di ragionevole probabilita’ di accoglimento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 348 bis c.p.c., comma 1, e articolo 348 ter c.p.c., comma 2, – dal Tribunale di Prato, con ordinanza n. 7537/15 del 12 novembre 2015, provvedimento anch’esso oggetto del presente ricorso.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di svolgere attivita’ di carrozziere e di essere cessionaria del credito risarcitorio per danni materiali, vantato da tale (OMISSIS) all’esito di sinistro verificatosi il (OMISSIS) tra il veicolo di proprieta’ dello stesso (ed assicurato per la responsabilita’ civile auto dalla predetta (OMISSIS)) ed un ciclomotore appartenente a tale (OMISSIS), assicurato, invece, con (OMISSIS) S.p.a.
Deduce, altresi’, di avere invano rivolto in sede stragiudiziale unitamente al (OMISSIS) – istanze risarcitorie nei confronti di entrambe le societa’ assicuratrici, per poi agire in giudizio nei confronti di (OMISSIS), in applicazione della procedura di risarcimento diretto ex articoli 149 e 150 cod. assicurazioni.
Costituitasi in giudizio la convenuta, che eccepiva la carenza di copertura assicurativa del veicolo del (OMISSIS), l’adito Giudice di pace dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, (OMISSIS) – rilevava, d’ufficio, l’inosservanza della condizione di procedibilita’ della domanda prevista dall’articolo 145, comma 2, cod. assicurazioni, concedendo termine alle parti per contraddire, sul punto, con memorie scritte.
Deduce, ancora, l’odierna ricorrente che, sebbene essa avesse prodotto in giudizio lettera raccomandata inviata tempestivamente ai sensi della norma da ultimo richiamata – ad entrambe le societa’ assicuratrici, il giudice di prime cure, nel richiamare Corte cost. sent. n. 111 del 2012, dichiarava l’improcedibilita’ della domanda attorea, sul rilievo che il citato articolo 145 “prescrive che la richiesta di risarcimento deve essere formulata secondo le norme e i contenuti di cui ai seguenti articoli 149 e 150 e deve essere spedita per conoscenza all’impresa assicurativa del danneggiante presunto”, altrimenti operando, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, “l’improcedibilita’”.
La decisione del primo giudice veniva appellata dalla societa’ (OMISSIS), che ne assumeva l’erroneita’ per due ragioni: innanzitutto, giacche’ il citato articolo 145 porrebbe come condizione di proponibilita’ della domanda l’invio di raccomandata nei confronti del solo assicuratore del danneggiato; inoltre, perche’ – nella specie – la raccomandata (prodotta nel giudizio di primo grado come documento n. 8 del fascicolo di parte attrice) risulterebbe essere inviata anche all’assicuratore del responsabile.
Il Tribunale di Prato decideva in ordine al proposto gravame ritenendolo inammissibile, in assenza di ragionevole probabilita’ di accoglimento, sul rilievo – formulato, peraltro, in dichiarata applicazione del principio della “ragione piu’ liquida” – che l’operativita’ della procedura di risarcimento diretto presuppone la persistente efficacia del rapporto contrattuale tra l’assicurato/danneggiato ed il proprio assicuratore. Tale evenienza non ricorrerebbe, tuttavia, nel caso di specie, atteso che il sinistro risale al (OMISSIS), giorno successivo alla scadenza della polizza stipulata dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), non operando, nella specie, il disposto dell’articolo 1901, comma 2, cod. civ. (in base al quale, in caso di mancato pagamento di premi successivi al primo, l’assicurazione e’ sospesa solo a decorrere dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento), applicabile ex articolo 127 cod. assicurazioni solo ai terzi danneggiati “e non anche per il contraente che agisca verso la propria compagnia”, come avvenuto nella specie, “non essendo contestato il mancato rinnovo della polizza”.
3. Avverso entrambi i provvedimenti giurisdizionali sopra richiamati ha proposto ricorso per cassazione la societa’ (OMISSIS), sulla base di due motivi.
3.1. Con il primo motivo – che si indirizza, specificamente, contro la sentenza del Giudice di pace ed e’ proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – e’ dedotto “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, oltre che “mancata applicazione dell’articolo 115 c.p.c.”.
Si censura la decisione del primo giudice per non aver tenuto conto della lettera raccomandata del 13 giugno 2011 (documento n. 8 del fascicolo di parte attrice), inviata anche all’assicuratore del responsabile del sinistro.
3.2. Il secondo motivo – rivolto, invece, contro la sentenza del Tribunale e proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – deduce “violazione per mancata applicazione” dell’articolo 1901 c.c., comma 2, degli articoli 127 e 149 cod. assicurazioni, e dell’articolo 12 preleggi.
Si osserva che – in base al combinato disposto dell’articolo 1901 c.c., comma 2, e articolo 127 cod. assicurazioni – la “efficacia dell’assicurazione obbligatoria per responsabilita’ civile automobilistica deve considerarsi operante anche durante il termine di tolleranza” di quindici giorni, previsto dalla prima di tali norme, applicabile pure alla “procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149” cod. assicurazione, e non solo a quella di cui al precedente articolo 148, e cio’ quantomeno in virtu’ di analogia.
4. Ha resistito alla descritta impugnazione, con controricorso (OMISSIS), chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ o, in subordine.
Eccepisce, in via generale, la controricorrente come l’avversario ricorso tenderebbe ad ottenere – inammissibilmente – un riesame, nel merito, della vertenza gia’ decisa dal Giudice di pace e dal Tribunale di Prato.
Quanto, poi, al primo motivo di ricorso, la controricorrente ribadisce che “l’autocarrozzeria (OMISSIS) ha prodotto la sola lettera raccomandata A/R inviata a (OMISSIS) e da questa ricevuta in data 15.06.2011”, ma “non la richiesta di risarcimento inviata a (OMISSIS) e, per conoscenza, a (OMISSIS)”, sicche’ bene ha fatto il primo giudice a dichiarare l’improcedibilita’ della domanda ex articolo 149 cod. assicurazioni, giacche’ tale norma prevede che la stessa possa essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni – novanta, nel caso si lamenti danno alla persona – da quando il danneggiato abbia chiesto il risarcimento alla propria impresa di assicurazione, a mezzo di lettera raccomandata.
Quanto al secondo motivo, si ribadisce che – scaduta la polizza in data 8 marzo 2011 (e verificatosi il sinistro il giorno successivo) – il danneggiato non provvedeva al rinnovo della stessa, di talche’ in difetto di pagamento del premio nei termini contrattuali non poteva esservi alcuna copertura del rischio, considerato che, nella specie, non poteva applicarsi l’articolo 1901 c.c., comma 2, (a norma del quale la sospensione dell’assicurazione opera solo dopo che siano trascorsi altri quindici giorni da quello della scadenza), visto che l’articolo 127 cod. assicurazioni fa salva l’applicazione di tale norma solo nei confronti dei terzi danneggiati, e non – come nella specie – dello stesso assicurato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso e’ fondato, sebbene nei termini e limiti di seguito illustrati.
5.1. Il primo motivo di ricorso – che investe la sentenza pronunciata da giudice di prime cure – e’ inammissibile.
5.1.1. Occorre, al riguardo, muovere da una premessa, necessaria a definire i limiti entro cui puo’ esplicarsi la potestas iudicandi di questa Corte in caso di impugnativa congiunta tanto della sentenza resa dal giudice di primo grado, quanto dell’ordinanza con cui – a norma del combinato disposto degli articoli 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. – sia stato dichiarato inammissibile, per difetto di ragionevole probabilita’ di accoglimento, il gravame esperito avverso il primo provvedimento giurisdizionale.
In particolare, occorre evidenziare che in un caso in cui – come quello “de quo” – il giudice di appello sia pervenuto a siffatta declaratoria di inammissibilita’ del gravame, non perche’ abbia condiviso la “ratio decidendi” fatta propria dal giudice di prime cure (nella specie, la ritenuta improcedibilita’ della domanda attorea), bensi’ in base ad altra (nella presente fattispecie, l’assenza dei presupposti, nel merito, per l’accoglimento di quella domanda), la sua pronuncia assume i caratteri di una vera e propria sentenza, destinata a sostituirsi a quella del primo giudice.
E’ quanto ha ritenuto questa stessa sezione (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2017, n. 15644, Rv. 644750-01), con riferimento ad un caso connotato da profili di analogia – sebbene non di completa identita’ – rispetto a quello presente.
In particolare, detta pronuncia – non senza previamente rammentare come “le Sezioni Unite” di questa Corte abbiano “affermato l’impugnabilita’ ex articolo 111 Cost. dell’ordinanza di inammissibilita’ prevista dall’articolo 348 ter c.p.c., per vizi propri consistenti in una violazione della normativa processuale”; cfr. Cass. Sez. un., sent. 2 febbraio 2016, n. 1914 – ha ritenuto che “agli errores in procedendo” (ai quali ha dato, appunto, rilievo il citato arresto delle Sezioni Unite) “si deve aggiungere l’ipotesi che l’ordinanza sia resa al di fuori della condizione sostanziale prevista dall’articolo 348 bis c.p.c., ossia che l’impugnazione non abbia una “ragionevole probabilita’ di essere accolta””, evenienza ipotizzabile solo quando “il giudizio prognostico sfavorevole espresso dal giudice d’appello nell’ordinanza ex articolo 348 ter c.p.c.”, si sostanzi “nella conferma di una sentenza ritenuta “giusta” per essere l’appello prima facie destituito di fondamento”.
Per contro, il “giudice d’appello non puo’, pronunziando con ordinanza e dichiarando inammissibile il ricorso, sostituire la motivazione del provvedimento impugnato con un diverso percorso argomentativo”, in quanto, “cosi’ operando, il giudice dell’impugnazione finisce con l’entrare nel merito del giudizio di appello, deragliando dai binari dell’articolo 348 bis c.p.c., che invece prevede una delibazione meramente sommaria” (cosi’, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 15644 del 2017, cit.).
Ne consegue, pertanto, che, nell’ipotesi in cui “il giudice d’appello provveda con ordinanza ex articolo 348 ter c.p.c., tuttavia sostituendo alle ragioni della decisione di primo grado un diverso percorso argomentativo, la parte soccombente che intenda proporre ricorso ordinario si troverebbe costretta a porsi in rapporto dialettico con una “ratio decidendi”, quella della sentenza di primo grado, sconfessata” dal secondo giudice, di talche’ “la vera decisione di merito suscettibile di impugnazione e’ quella del giudice d’appello”, la quale, “sebbene adottata nelle forme dell’ordinanza prevista dall’articolo 348-ter cod. proc. civ., ha infatti il contenuto di una sentenza di merito a cognizione piena”, soggetta al ricorso ex articolo 360 c.p.c. (cosi’, in motivazione, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. 15644 del 2017, cit.).
5.1.2. Orbene, alla luce di tali principi – che quantunque enunciati con riferimento ad un caso in cui il giudice di appello aveva “sconfessato” la decisione del primo giudice perche’ ritenuta “erronea”, trovano, nondimeno, applicazione anche quando esso, in applicazione del principio della “ragione piu’ liquida”, comunque sostituisca alla originaria “ratio decidendi” altra e diversa, destinata, in ogni caso, ad assorbire la prima – si deve concludere che il motivo di ricorso che investe la prima decisione, quella del Giudice di pace di Prato, e’ da ritenere inammissibile.
5.2. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso (che investe, invece, la pronuncia del giudice di appello), deve dichiararsene la fondatezza.
5.2.1. Risulta, infatti, errata l’affermazione secondo cui il soggetto danneggiato (e, per esso, l’odierna ricorrente, cessionaria dei crediti risarcitori spettanti al primo), il quale si avvalga della procedura di risarcimento diretto, non puo’ beneficiare dell’applicazione dell’articolo 1901 c.c., comma 2, nell’ipotesi in cui sinistro si verifichi dopo la scadenza della polizza stipulato con il proprio assicuratore, ma comunque – come nella specie – entro i quindici giorni successivi a tale evento.
Non puo’, invero, negarsi che un veicolo circolante con polizza assicurativa scaduta da meno di quindici giorni sia comunque un veicolo “assicurato”, posto che la durata della copertura in tema di r.c.a. e’ sempre prorogata per tale arco temporale, sia nel caso di scadenza della rata di premio, ai sensi dell’articolo 1901 c.c., sia nel caso di scadenza della polizza, ai sensi dell’articolo 170 bis cod. assicurazioni.
Il presupposto, dunque, per potersi avvalere della procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 cod. assicurazioni, ovvero l’esistenza di un valido contratto assicurativo, deve ritenersi, nel caso in esame, comunque integrato.
Ne’ a diversa conclusione potrebbe pervenirsi sulla base dall’articolo 127 del medesimo cod. assicurazioni, e cio’ sull’assunto – alla base dell’interpretazione proposta dall’ordinanza impugnata e ribadita, nel presente giudizio, dalla controricorrente – che essa farebbe salva l’applicazione dell’articolo 1901 c.c., comma 2, soltanto nei confronti dei “terzi danneggiati”, e non dello stesso assicurato, che sia, pero’, tale.
In senso contrario, infatti, deve osservarsi che – come chiarito da questa Corte – l’azione che l’articolo 149 cod. assicurazioni “accorda al danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore, non e’ altro che la medesima azione prevista dall’articolo 144 cod. ass. per le ipotesi ordinarie (e della quale, pertanto, mutua l’intera disciplina), con l’unica particolarita’ che destinatario ne e’ l’assicuratore della vittima anziche’ quello del responsabile, in una sorta di accollo liberatorio “ex lege” del debito di quest’ultimo (non a caso l’articolo 149, comma 4, cit. attribuisce al pagamento compiuto dall’assicuratore del danneggiato effetti liberatori anche nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore)” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 9 ottobre 2015, n. 20374, Rv. 637462-01).
Se, dunque, l’azione che il danneggiato puo’ esperire verso il proprio assicuratore “e’ la stessa” che potrebbe far valere nei confronti dell’assicuratore del responsabile del sinistro, mutuandone “l’intera disciplina”, non vi e’ ragione di distinguere la posizione del danneggiato – ai fini dell’operativita’ dell’articolo 1901 c.c., comma 1, – a seconda che egli sia “terzo” (convenendo, pertanto, in giudizio l’altrui assicuratore) o “assicurato” (agendo, invece, verso il proprio), bastando, in ambo i casi, che l’iniziativa si indirizzi in presenza di un valido contratto di assicurazione, ancorche’ “prorogato” ai sensi della norma “de qua”, specie considerando che tale circostanza l’esistenza di un valido contratto assicurativo – e’ solo il presupposto di un obbligazione dell’assicuratore che nasce, entrambe le ipotesi, dalla legge e non dal contratto.
5.3. L’ordinanza del Tribunale di Prato va, dunque, cassata, con rinvio della causa ad altro magistrato dello stesso ufficio – a norma dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, – per la decisione della causa nel merito, dovendo il giudice del rinvio uniformarsi al seguente principio di diritto:
– “anche in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 cod. assicurazioni opera il disposto dell’articolo 1901 c.c., comma 2, sicche’ ove il sinistro si sia verificato posteriormente alla scadenza del termine per il pagamento di premi successivo al primo, l’assicurazione resta sospesa solo dalle ore ventiquattro dal quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.
6. Le spese del presente giudizio saranno liquidate all’esito del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, cassando, per l’effetto, l’impugnata ordinanza del Tribunale di Prato, al quale rinvia – in persona di diverso magistrato per la decisione della causa nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.