Il giudice deve verificare in concreto se esiste prova dell’avvenuto pagamento da parte del terzo assegnatario.

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 21 aprile 2020, n. 7975.

La massima estrapolata:

Il giudice deve verificare in concreto se esiste prova dell’avvenuto pagamento da parte del terzo assegnatario. E non può considerare l’obbligazione adempiuta solo in virtù del provvedimento di assegnazione.

Ordinanza 21 aprile 2020, n. 7975

Data udienza 9 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Lavoro – Trasferimento del ramo d’azienda – Avvenuto pagamento da parte del terzo assegnatario – Verifica del giudice – Obbligazione – Adempimento in virtù del provvedimento di assegnazione – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26023/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 120/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/05/2015 R.G.N. 6191/2011.

RILEVATO

che:
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva respinto l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo con il quale (OMISSIS) s.p.a. ( (OMISSIS) s.p.a.) aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 22.811,37, oltre interessi anoticistici, cosi’ ripetendo la somma indebitamente pagata dalla societa’ in forza di una sentenza resa in primo grado tra le stesse parti poi modificata, riducendo la somma dovuta, in appello.
2. Il giudice di appello ha ritenuto che (OMISSIS) s.p.a. fosse legittimata a chiedere la restituzione sul rilievo che il rapporto di lavoro del (OMISSIS), originariamente intercorso con l’ (OMISSIS) e cessato il 1.11.1990, non fu mai trasferito a (OMISSIS) s.p.a. atteso che alla data della cessione del ramo di azienda (nel novembre del 2000) il credito non era stato ancora accertato, atteso che la sentenza di appello e’ del 19 gennaio 2000. Legittimato a chiedere la restituzione era percio’ (OMISSIS) s.p.a. poi divenuta (OMISSIS) s.p.a.. Ha poi accertato l’esistenza del titolo in base al quale la societa’ ha agito in via monitoria per la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado riformata. Ancora ha accertato che le somme, oggetto di espropriazione presso terzi con cessione pro solvendo per ordine del giudice dell’esecuzione che le ha assegnate, erano state effettivamente percepite non essendo stata offerta la prova che l’espropriazione presso il terzo fosse stata vanamente eseguita.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) articolando tre motivi ai quali resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a..

CONSIDERATO

che:
4. Con il primo motivo di ricorso e’ denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 24 Cost., articoli 1321 c.c. e segg., articoli 1362 c.c. e segg., articoli 1372 e 2697 c.c. e degli articoli 81,100, 110, 111 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio nonche’ per illogicita’ e non congruita’ della motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
4.1. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe accertato la legittimazione attiva di (OMISSIS) s.p.a. muovendo dall’errato presupposto che il credito vantato dalla societa’ era stato accertato dopo che il trasferimento di azienda da (OMISSIS) s.p.a. a (OMISSIS) s.p.a. era gia’ avvenuto (il 28.11.2000) laddove invece la sentenza che ha accertato il credito della societa’ era ad esso antecedente (la sentenza e’ del 19.1.2000 e non del 19.1.2001). Inoltre non si sarebbe tenuto conto del fatto che la cessionaria aveva assunto su di se’ i debiti della cedente, anche nei confronti dei terzi, quali risultanti dalle scritture contabili.
4.2. Sostiene inoltre l’incongruita’ della decisione che affida l’individuazione della legittimazione attiva ad eventi estranei al contesto contrattuale e determinati da decisioni giudiziali.
4.3. Osserva poi che era onere della societa’, la quale non vi aveva adempiuto, provare la sua legittimazione che, peraltro, nella specie era insussistente. Sottolinea infatti che dall’oggetto sociale della societa’ si evince la sua estraneita’ ai rapporti connessi al ramo di azienda trasporti ceduto.
5. Il motivo non puo’ essere accolto.
5.1. La Corte ha ricostruito che, in data 1 giugno 2000, (OMISSIS) s.p.a. aveva ceduto in affitto a (OMISSIS) s.p.a. il ramo d’azienda relativo al personale viaggiante. Ha poi accertato che dal 28 novembre 2000 il ramo di azienda era stato ceduto a (OMISSIS) s.p.a..
5.2. Tanto premesso la Corte di merito ha proceduto all’interpretazione degli articoli 19 e 20 del contratto di affitto di azienda intercorso ed ha verificato che la societa’ (OMISSIS), poi divenuta (OMISSIS) s.p.a., non era subentrata nei crediti o nei debiti sorti prima dell’inizio dell’attivita’ fatta eccezione per quelli “dei dipendenti esistenti e risultanti dalle scritture contabili di (OMISSIS)”. Fatta questa necessaria premessa, quindi, il giudice di secondo grado ha verificato che il rapporto di lavoro del (OMISSIS) era cessato il 1 novembre 1990 e che il credito vantato dal lavoratore nei confronti della societa’ datrice di lavoro (l’ (OMISSIS)) non era stato ancora accertato nel novembre 2000 quando il ramo di azienda era stato ceduto sicche’ non poteva essere iscritto nelle scritture contabili e, conseguentemente, trasferito alla cessionaria che percio’ non era legittimata attivamente a chiederne la restituzione.
5.3. Cio’ posto rileva il Collegio che delle due questioni poste con il primo motivo di ricorso quella con la quale si deduce l’errore della Corte di merito nell’individuare la data della sentenza che ha accertato il credito e’ inammissibile perche’ denuncia un errore percettivo della Corte di merito che avrebbe dovuto essere fatto valere con la specifica ed insostituibile azione revocatoria davanti alla stessa Corte di appello.
5.4. Quanto alla questione dell’iscrizione nelle scritture contabili della cedente del credito va rilevato che di essa non vi e’ traccia nella sentenza ed il ricorrente non chiarisce se, dove come e quando fosse stata gia’ sollevata cosi’ incorrendo nella violazione dell’articolo 366 c.p.c..
6. Deve invece essere accolto il secondo motivo di ricorso nella parte in cui deduce che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto irrilevante la mancanza di prova dell’effettivo pagamento delle somme di cui si chiede la ripetizione a seguito dell’assegnazione disposta dal giudice dell’esecuzione.
6.1. In tema di espropriazione presso terzi, l’ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, opera il trasferimento coattivo ed immediato del credito stesso al creditore pignorante, alla stregua di una “datio in solutum”, oltre che la conclusione dell’espropriazione; peraltro l’assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell’articolo 553 c.p.c., non opera anche l’immediata estinzione del credito per cui si e’ proceduto in via esecutiva, la quale e’ assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del “debitor debitoris” nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest’ultimo verso il creditore assegnatario (cfr. Cass. 31/03/2011 n. 7508 e 29/11/2018 n. 30862).
6.2. Ne consegue che la Corte avrebbe dovuto verificare in concreto se vi era prova dell’avvenuto pagamento da parte del terzo all’assegnatario e non poteva ritenere adempiuta l’obbligazione solo per effetto del provvedimento di assegnazione.
7. Sotto tale profilo pertanto il ricorso deve essere accolto, restando qui assorbito l’esame degli altri profili di censura contenuti nel secondo e nel terzo motivo di ricorso. Per l’effetto la sentenza, cassata in relazione alla censura accolta, deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che nel riesaminare la fondatezza dell’azione di ripetizione di indebito proposta verifichera’ se vi e’ prova dell’avvenuto pagamento in favore del (OMISSIS) da parte del terzo. Alla Corte del rinvio e’ demandata inoltre la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’articolo 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbito il terzo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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