Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 aprile 2023| n. 9448.

Il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite. Ne consegue che ove una parte sia stata ammessa a patrocinio a spese dello Stato, il giudice del rinvio, ove ritenga l’iniziale pretesa manifestamente infondata può disporre la revoca del beneficio anche in relazione alle spese giudizio di legittimità, nonostante l’esito favorevole di quest’ultimo per il richiedente.

Ordinanza|6 aprile 2023| n. 9448. Il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo

Data udienza 27 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Patrocinio a spese dello Stato – Manifesta infondatezza dell’originaria istanza di protezione internazionale – Revoca dell’ammissione – Legittimità – Cass., S.U. n. 32096/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28079/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 8148/2021 depositata il 29/10/2021;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente e’ stato ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ai fini dell’impugnazione, con ricorso per cassazione, di un provvedimento in materia di protezione internazionale. La Suprema corte ha accolto il ricorso e ha rinviato alla Corte d’appello dell’Aquila. Questa, adita in sede di rinvio, ha rigettato l’appello e ha disposto la revoca dell’ammissione sia per la fase di riassunzione, sia per il giudizio di cassazione, avendo ravvisato l’ipotesi della manifesta infondatezza dell’originaria istanza di protezione internazionale. La decisione e’ stata confermata in sede di opposizione, in forza del rilievo che l’accoglimento del ricorso per cassazione si fondava su motivazioni del tutto neutro rispetto alla valutazione di manifesta infondatezza dell’azione giudiziaria, infine operata dalla corte di rinvio. Secondo il giudice dell’opposizione la valutazione di manifesta infondatezza non puo’ essere parcellizzata per singole fasi, ma deve necessariamente tenere conto dell’esito finale e complessivo della causa.
Il Ministero ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione alla pubblica udienza che fosse eventualmente fissata.

Il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si sostiene che il ricorso per cassazione, in relazione al quale l’interessato fu ammesso in via provvisoria al beneficio, fu comunque accolto, essendo pertanto insostenibile, per la contraddizione che non lo consente, ravvisare una ipotesi di manifesta infondatezza rispetto a una iniziativa giudiziaria definita in senso favorevole per la parte ammessa.
Con il secondo motivo si sostiene che, in ipotesi di accoglimento del primo motivo, ne deriverebbe la illegittimita’ della revoca del beneficio anche per il procedimento definito con l’ordinanza impugnata.
Il ricorso e’ infondato. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato in materia il seguente principio di diritto: “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicche’ non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, puo’ legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass., S.U. n. 32096/2022).
Mutatis mutandis, una volta chiarito che la vittoria nel giudizio di cassazione non solo non garantisce alla parte la ripetizione delle relative spese, non neanche la sottrae dal rischio della condanna in favore della controparte, il medesimo principio vale anche in materia di patrocinio a spese dello Stato. Il giudice di rinvio, il quale ritenga la iniziale pretesa manifestamente infondata, puo’ certamente disporre la revoca del beneficio anche in relazione alle spese giudizio di legittimita’, nonostante l’esito favorevole per il richiedente. Invero, la cassazione con rinvio, qualora, come nel caso in esame, sia avvenuta per ragioni che non pregiudicano il potere del giudice di rinvio di decidere il merito della causa, non vale ad escludere l’iniziale manifesta infondatezza della pretesa e quindi il correlativo potere del giudice di rinvio di disporre la revoca del beneficio.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

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