Il giudice del rinvio non è tenuto a riaprire l’istruttoria dibattimentale

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 22 aprile 2020, n. 12690.

Massima estrapolata:

Il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l’istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l’assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall’art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall’art. 627, comma 2, cod. proc. pen.

Sentenza 22 aprile 2020, n. 12690

Data udienza 3 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Reati militari – Minaccia e ingiuria a inferiore – Esclusione dell’attenuante della provocazione – Logicità della motivazione – Reiterazione di censure già dedotte e disattese in sede di appello – Aspecificità – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/1/2019 della Corte di appello militare di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale militare, Dott. Flamini Carlo Maria, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data der10/2/2016, la Corte di appello eli’ militare di Roma confermo’ la sentenza del Tribunale militare di Verona in data 20/5/2015 con la quale (OMISSIS), maresciallo capo in servizio presso il Nucleo antisofisticazione e sanita’ dei Carabinieri di Genova, era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia e ingiuria a inferiore continuata e aggravata, di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, articolo 47 c.p., n. 4 e articolo 196 c.p.m.p., commi 1 e 2, e condannato – con le circostanze attenuanti generiche, l’attenuante del militare di ottima condotta (articolo 48 c.p.m.p., u.c.) e quella dei modi non convenienti usati da altro militare (articolo 48 c.p.m.p., comma 1, n. 3), ritenute prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti – alla pena di due mesi e cinque giorni di reclusione militare, con i benefici di cui agli articoli 163 e 175 c.p..
1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti operata con la sentenza di primo grado; l’appuntato (OMISSIS) era stato convocato, il 5/3/2014, nell’ufficio del maresciallo (OMISSIS) dopo avere chiesto al vicecomandante del Nucleo, (OMISSIS), di potersi assentare al fine di recarsi presso un’officina e ivi ritirare la propria autovettura. (OMISSIS), che a seguito dell’autorizzazione concessa a (OMISSIS) avrebbe dovuto sostituirlo nel servizio di piantone, gli aveva rivolto alcune frasi ingiuriose, riportate nel capo di imputazione; alle quali il sottoposto aveva replicato pronunciando, a sua volta, alcune frasi di tenore offensivo che avevano dato luogo al procedimento a suo carico, poi archiviato. Nondimeno, il Tribunale aveva individuato due distinti momenti della sequenza descritta, nel primo dei quali (OMISSIS) si era soltanto lamentato con il superiore delle espressioni rivoltegli; mentre le ulteriori frasi, di tenore illecito, erano state espresse dall’appuntato soltanto dopo essere uscito dall’ufficio di (OMISSIS) e mentre si allontanava da esso.
A partire da tale ricostruzione degli eventi, mentre i fatti ascritti all’odierno imputato erano stati ritenuti correttamente qualificati, atteso che le espressioni usate, fondate su ragioni di servizio, dovevano ritenersi intrinsecamente offensive dell’onore del destinatario e avevano valenza intimidatoria, viceversa nei confronti di (OMISSIS) doveva dichiararsi non doversi procedere in ordine ai reati di diffamazione e di minaccia di cui agli articoli 227 e 229 c.p.m.p., cosi’ riqualificati i fatti in origine contestati, per difetto della condizione di procedibilita’ costituita dalla richiesta di procedimento penale.
1.2. Secondo la Corte di appello, le espressioni proferite da (OMISSIS) erano state rivolte al superiore, mentre egli si stava allontanando, come sfogo conseguente alle offese e alle minacce ricevute e la loro percezione da parte di terzi era stata correttamente posta a base della operata riqualificazione, come diffamazione, del reato contestato di insubordinazione con ingiuria; mentre con riferimento al reato di insubordinazione con minaccia, la riqualificazione del reato in minaccia, operata dal Tribunale, non poteva essere modificata, in mancanza di impugnazione sul punto, pur dovendo (OMISSIS) essere assolto per non essere emersi elementi idonei ad affermare che l’espressione minacciosa da lui proferita fosse stata percepita da (OMISSIS).
Quanto alle dichiarazioni di (OMISSIS), il Tribunale aveva correttamente qualificato i fatti contestati all’imputato, avendo tutti i testi, concordemente, confermato di avere udito le espressioni offensive da lui pronunciate, con l’eccezione dei testi, ritenuti inattendibili, (OMISSIS) e (OMISSIS). Ne’ poteva ritenersi blanda l’offesa recata agli interessi protetti, perche’ del tutto infondata nelle sue premesse in fatto e perche’ accompagnata da un comportamento minaccioso; sicche’ dovevano condividersi il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 171 c.p.m.p., n. 2, e la mancata applicazione dell’articolo 131-bis c.p.. Cosi’ come infondate dovevano ritenersi le questioni relative alla applicabilita’ dell’attenuante di cui all’articolo 171 c.p.m.p., n. 3, concernente le diverse ipotesi delittuose di cui agli articoli 168 e 169 c.p.m.p.; mentre dalla riferibilita’ delle condotte contestate a (OMISSIS) a cause attinenti al servizio e alla disciplina militare doveva seguire l’assorbimento di ogni questione relativa all’applicabilita’ delle esimenti della ritorsione e della provocazione, rilevanti solo con riferimento all’ipotesi di ingiuria di cui all’articolo 226 c.p.m.p..
2. Con sentenza in data 10/1/2017, la Corte di cassazione annullo’ la sentenza di appello limitatamente all’attenuante della provocazione, rinviando, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte militare di appello di Roma. Secondo la Suprema Corte, invero, una valutazione della provocazione era del tutto mancata nella sentenza impugnata, la quale, astraendo da uno specifico confronto con le ragioni dedotte dall’appellante e con le emergenze probatorie consegnate dal primo Giudice (quale quella relativa alla testimonianza del maresciallo (OMISSIS)), si era limitata a rilevare che, per l’attinenza delle esimenti della ritorsione e della provocazione alla sola ipotesi di ingiuria di cui all’articolo 226 c.p.m.p., nella fattispecie non applicabile, doveva ritenersi assorbita ogni questione in ordine alla loro configurabilita’. Nel resto, il ricorso era stato, invece, rigettato.
3. Con sentenza in data 29/1/2019, emessa in sede di rinvio, la Corte di appello militare di Roma confermo’ la sentenza appellata. Dopo avere ritenuto superflua la richiesta, avanzata dal Difensore,, di un nuovo esame dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), essendo gli ultimi tre giunti al termine della discussione tra i due imputati, nulla avendo costoro riferito in ordine alle parole proferite da (OMISSIS) e all’insorgere del diverbio e avendo essi percepito soltanto le ultime parole pronunciate da (OMISSIS) a conclusione dell’episodio, e non contenendo la testimonianza del maresciallo (OMISSIS) alcun cenno alla realizzazione da parte di (OMISSIS) di una condotta rilevante ai fini del riconoscimento della attenuante della provocazione di cui all’articolo 198 c.p.m.p., la Corte territoriale ritenne che la ricostruzione, delineata nella pronuncia di primo grado, della discussione tra i due sottufficiali fosse aderente alle risultanze processuali, non potendosi trarre da nessuna delle prove dichiarative che (OMISSIS), autorizzato dal luogotenente (OMISSIS) ad allontanarsi dalla caserma, avesse per primo offeso e minacciato (OMISSIS), ne’ che costui avesse agito nello stato di ira provocato dal fatto ingiusto del subordinato, avendo il primo, in realta’, risposto alle locuzioni offensive e intimidatorie rivoltegli dal secondo. Fermo restando che, in ogni caso, gia’ il Tribunale aveva concesso a (OMISSIS) la diminuente dei modi non convenienti usati da altro militare prevista dall’articolo 48 c.p.m.p., n. 3, pacificamente non cumulabile con quella della provocazione, ravvisando nella condotta di (OMISSIS) un comportamento non “(…) completamente conforme ai canoni che regolano il corretto svolgimento della vita comune e dei rapporti interpersonali”, tenuto conto della mancata comunicazione all’imputato, nell’immediatezza,, dell’esigenza di sostituzione che lo coinvolgeva.
Quanto al riconoscimento della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., l’offesa arrecata agli interessi protetti non poteva reputarsi di lieve entita’, valutate le modalita’ della complessiva condotta dell’imputato e l’entita’ del danno che da essa era derivato, attesa la significativa lesione non soltanto della dignita’, del prestigio e della liberta’ psichica di (OMISSIS), ma anche dell’ulteriore bene giuridico tutelato dall’articolo 196 c.p.m.p., costituito dall’integrita’ del rapporto gerarchico, funzionale alla coesione e all’efficienza delle Forze Armate.
4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (OMISSIS), per mezzo del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), deducendo cinque distinti profili di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
4.1. Con il primo di essi, il ricorso lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), la violazione delle cd. regole del giusto processo affermate dall’articolo 111 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe erroneamente (e immotivatamente) negato la richiesta rinnovazione dell’istruzione dibattimentale relativamente all’escussione di tutti i testimoni sentiti in primo grado e, in particolare, dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), attesa la contraddizione della loro deposizione con quella dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (e altri), in particolare per cio’ che riguarda la contemporaneita’ e reciprocita’ delle offese.
4.2. Con il secondo profilo, il ricorso censura, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente (e immotivatamente) valutato le testimonianze rese da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ le dichiarazioni del maresciallo (OMISSIS) ai fini dell’accertamento della reciprocita’ delle offese fra (OMISSIS) e (OMISSIS) e, pertanto, dell’attenuante della provocazione di cui all’articolo 198 c.p.m.p.. In particolare, la sentenza non avrebbe considerato che il “fatto ingiusto” di (OMISSIS) non fosse da rinvenirsi esclusivamente nell’insubordinazione e/o nella minaccia a (OMISSIS), quanto gia’ nel comportamento assenteista sul luogo di lavoro e nella pretesa, in orario di servizio, di recarsi a ritirare la propria autovettura privata dal meccanico.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), l’erroneo (e immotivato) mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 198 c.p.m.p.. Nessuna minaccia sarebbe mai stata integrata, ne’ seriamente percepita, in danno di (OMISSIS), il quale, dopo la lite, indifferente al monito ricevuto, aveva lasciato anticipatamente il suo posto di lavoro per recarsi dal meccanico a ritirare la propria autovettura privata. (OMISSIS), nella fattispecie, ben avrebbe potuto, e financo dovuto, rimarcare come la condotta “sociale” tenuta da (OMISSIS) fosse improntata a un deprecabile lassismo, con l’attendere a faccende private in costanza dell’orario di lavoro.
4.4. Con il quarto profilo di doglianza, il ricorso denunzia, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente (e immotivatamente) omesso di condividere le eccezioni di non punibilita’ e di improcedibilita’ sollevate dalla Difesa in ragione della particolare tenuita’ del fatto, ulteriormente “demandati” al riesame dalla stessa Corte di cassazione in sede rescindente. La condotta di (OMISSIS) e del vicecomandante (OMISSIS) sarebbe stata scorretta, atteso l’allontanamento dal luogo di lavoro del primo al di fuori di ogni indimostrata esigenza di servizio e/o di urgenza.
4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia errato nella pronuncia della condanna alle spese del ricorrente, sia per il primo, sia per il “doppio” secondo grado di giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Muovendo, secondo l’ordine logico, dall’analisi del primo profilo di censura, concernente il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, va preliminarmente ricordato che il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non e’ tenuto a riaprire l’istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiche’ i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza e’ stata annullata, sicche’ egli deve disporre l’assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, cosi’ come previsto dall’articolo 603 c.p.p., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l’articolo 627 c.p.p., comma 2, (Sez. 5, n. 52208 del 30/9/2014, Marino, Rv. 262116; Sez. 1, n. 28225 del 9/5/2014, Dell’Utri, Rv. 260939; Sez. 2, n. 35616 del 13/7/2007, Acampora, Rv. 237165; Sez. 4, n. 30422 del 21/6/2005, Poggi, Rv. 232020; Sez. 1, n. 16786 del 24/3/2004, De Falco, Rv. 227924)
In questa prospettiva, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla Difesa, la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha offerto una compiuta e puntuale motivazione delle ragioni per le quali la richiesta riapertura dell’istruzione dibattimentale non fosse affatto necessaria, tenuto conto del fatto che, secondo la argomentata valutazione dei Giudici di merito, i testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (le cui dichiarazioni sono state riportate, nell’odierno ricorso, per stralci e, dunque, in maniera non autosufficiente) avevano percepito soltanto l’ultima parte di quanto accaduto, sicche’ le espressioni dagli stessi riferite (“con chi ti credi di parlare, non sono tuo fratello, deficiente ti cambio i connotati”, “non ti permetto di parlarmi cosi’, lo non sono ne’ tuo figlio e ne’ tuo fratello, se non la smetti ti cambio i connotati” e, ancora, “âEuroËœsto deficiente”, pagg. 41, 48 e 64 trascr. fonoregistrazione ud. 14/4/2015) erano state chiaramente pronunciate da (OMISSIS) al termine della discussione. E, pertanto, la nuova audizione dei testi indicati sarebbe stata sostanzialmente irrilevante ai fini dello scrutinio devoluto in sede rescindente, concernente la configurabilita’ della provocazione.
Quanto, poi, al racconto del maresciallo (OMISSIS), la sentenza oggi impugnata ha chiarito come le sue dichiarazioni avessero offerto un’ulteriore conferma della accertata dinamica dei fatti, avendo il teste riferito che la discussione tra i due sottufficiali, prima che il superiore rivolgesse a (OMISSIS) le espressioni oggetto di incolpazione, era stata del tutto tranquilla e urbana; sicche’ la condotta dell’imputato non poteva certo configurarsi come reattiva rispetto a frasi asseritamente provocatorie rivoltegli dal sottoposto.
E a fronte della chiara esplicazione delle ragioni della decisione, il ricorso non e’ stato in grado di articolare specifici elementi di critica, limitandosi a riproporre la medesima prospettazione gia’ avanzata nel corso del giudizio di merito, attraverso una sostanziale incorporazione, nell’atto introduttivo del presente giudizio, di uno scritto proveniente dall’imputata. Ma in questo modo, all’evidenza, il ricorso finisce per connotarsi in termini di assoluta aspecificita’ rispetto alla pronuncia impugnata, donde il rilievo conclusivo della sua inammissibilita’ sul punto.
3. Inammissibili sono, altresi’, il secondo e il terzo profilo di doglianza, con i quali la Difesa dell’imputato deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto, nell’escludere la configurabilita’ dell’attenuante della provocazione di cui all’articolo 198 c.p.m.p., che il “fatto ingiusto” di (OMISSIS) fosse da rinvenirsi nel comportamento assenteista sul luogo di lavoro e nella pretesa, in orario di servizio, di recarsi a ritirare la propria autovettura privata dal meccanico; comportamento contro il quale (OMISSIS) sarebbe insorto in una situazione emotiva riconducibile allo stato d’ira.
Anche in tal caso, tuttavia, il ricorso si e’ limitato a riproporre le medesime argomentazioni gia’ dedotte nell’atto di appello, senza fornire specifiche censure in relazione alle valutazioni del Giudice del rinvio, che ha sottolineato come l’appuntato (OMISSIS) avesse chiesto, e ottenuto legittimamente, l’autorizzazione ad allontanarsi dall’ufficio da parte del luogotenente (OMISSIS), il quale rivestiva il ruolo di vicecomandante del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanita’ di Genova e che, pertanto, in assenza del comandante, era il soggetto cui competeva decidere in ordine a tale istanza. Una richiesta di permesso, cui aveva fatto seguito l’autorizzazione e la conseguente variazione dei turni di servizio, correttamente adottata dal superiore gerarchico, previa telefonata al comandante, capitano (OMISSIS); richiesta e autorizzazione che non avevano affatto determinato alcuna violazione di norme, sicche’ nessuna situazione di presunta “ingiustizia” nel comportamento del subordinato avrebbe potuto configurarsi. Ne’ il ritardo nella comunicazione della notizia a (OMISSIS), da parte di (OMISSIS), poteva ritenersi ingiustificato, essendo quest’ultimo in attesa della telefonata del carrozziere, che gli avrebbe dato indicazione dell’orario in cui la sua vettura sarebbe stata pronta per la consegna.
Pertanto, anche la successiva reazione da parte dell’imputato, ancorche’ in tesi determinata da uno stato d’ira, non avrebbe in ogni caso potuto integrare gli estremi della invocata attenuante. Fermo restando che, diversamente da quanto dedotto dalla Difesa, (OMISSIS), nella fattispecie, non si era limitato a rimarcare come la condotta “sociale” tenuta da (OMISSIS) “fosse improntata a un deprecabile lassismo”, come assunto dalla Difesa, ma si era, invece, spinto sino a proferire frasi dal contenuto oggettivamente offensivo della dignita’ personale e dal tenore finanche minaccioso.
Una motivazione, ancora una volta perfettamente congrua e logica, che il ricorso ha omesso di sottoporre a specifico vaglio critico.
4. Inammissibile, in quanto aspecifico, e’ anche il quarto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p..
Richiamate, in proposito, le considerazioni gia’ svolte in ordine alla correttezza della condotta tenuta dall’appuntato (OMISSIS) e dal vicecomandante (OMISSIS), la sentenza impugnata ha correttamente sottolineato gli elementi che impedivano un favorevole apprezzamento della richiesta formulata dalla Difesa. Con apprezzamento di merito, congruamente motivato e, pertanto, non censurabile in sede di legittimita’, la Corte territoriale ha, infatti, posto in luce come la condotta tenuta dell’imputato avesse realizzato una lesione comunque significativa non soltanto della dignita’, del prestigio e della liberta’ psichica della persona offesa, ma anche dell’ulteriore bene giuridico tutelato dall’articolo 196 c.p.m.p., costituito dall’integrita’ del rapporto gerarchico, funzionale alla coesione e all’efficienza delle Forze Armate, avendo le espressioni contestate all’imputato trovato la loro causa in ragioni direttamente connesse al servizio, e in particolare alla predisposizione dei turni di presenza in ufficio. Ne consegue, dunque, l’inammissibilita’ anche dell’illustrato profilo di doglianza.
5. Venendo, infine, al quinto motivo di censura, con il quale il ricorso lamenta che la sentenza abbia errato nel condannare l’imputato alle spese anche per il “doppio” secondo grado di giudizio, in realta’ dalla lettura della motivazione e del dispositivo del provvedimento si evince unicamente la corretta pronuncia, da parte della Corte territoriale, della condanna alle spese, emessa, ai sensi dell’articolo 592 c.p.p., in base all’ordinario principio della soccombenza.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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