Il genitore separato non è tenuto a versare l’assegno di mantenimento in favore del figlio il quale abbia raggiunto il risultato della abilitazione alla professione forense.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 aprile 2021| n. 11472.

Il genitore separato non è tenuto a versare l’assegno di mantenimento in favore del figlio, il quale abbia raggiunto il risultato della abilitazione alla professione forense.

Ordinanza|30 aprile 2021| n. 11472

Data udienza 28 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Famiglia – Separazione e divorzio – Assegno di mantenimento – Istanza di assegno maggiore – Richiesta respinta – Ex marito – Obbligo di versamento solo per la figlia maggiore non autosufficiente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30725-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentate e difese dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 727/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 03/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Lecce con sentenza in data 25/6/2019 pronunciando nel giudizio di divorzio tra i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico di (OMISSIS) l’obbligo di corrispondere 400,00 Euro mensili direttamente alla figlia (OMISSIS) revocando l’assegno di mantenimento all’ex-coniuge ed all’altra figlia (OMISSIS) maggiorenne e autosufficiente, convivente con la madre (OMISSIS) alla quale la Corte ha assegnato la casa coniugale.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso in cassazione (OMISSIS), e (OMISSIS) affidato a due motivi e memoria. (OMISSIS) resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti denunciano nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’articolo 156 c.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il giudice territoriale, senza tener conto delle situazioni economiche delle parti, non aveva posto alcun assegno di mantenimento a carico del (OMISSIS) per la moglie (OMISSIS).
Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano nullita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e lamentano omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice di merito ritenuto la figlia (OMISSIS) autosufficiente perche’ avvocato abilitata all’esercizio della professionale forense mentre, al contrario, non risultava provato in alcun modo che la figlia (OMISSIS), benche’ avvocato, avesse raggiunto la propria indipendenza economica e pertanto, al pari dell’altra figlia, non poteva essere ritenuta autosufficiente.
Il ricorso proposto e’ infondato e deve essere respinto in ordine ad entrambi i motivi: infatti la Corte ha ampiamente motivato, ben oltre il “minimo costituzionale”, sia in ordine all’assegnazione della casa coniugale ed all’obbligo di pagamento dell’assegno di 400,00 Euro per la figlia (OMISSIS) stante la mancanza di autonomia economica della predetta sia in ordine all’assegno di mantenimento di 200,00 Euro in favore dell’ex coniuge (OMISSIS), di anni 52, assegnataria della casa coniugale. A tal riguardo deve essere confermata la statuizione dei giudici di merito considerato che la predetta svolge attivita’ lavorativa come cuoca con redditi accertati e dichiarati di circa 10.074,00 annui a fronte dei 24.800,00 del marito.
La pronuncia impugnata merita di essere confermata sulla base della pronuncia delle Sezioni Unte di questa Corte (Sez. U, n. 18287 del 11/07/2018) secondo la quale “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilita’ di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovra’ essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonche’ di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’eta’ dell’avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non e’ finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente piu’ debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Appare altresi’ infondato il motivo inerente la richiesta di assegno di mantenimento dell’altra figlia (OMISSIS), gia’ respinta nella sentenza impugnata.
Non risulta infatti in alcun modo dimostrato che la predetta, di 32 anni, non svolga alcuna attivita’ lavorativa tale da renderla indipendente economicamente; al contrario risulta invece che la figlia e’ abilitata allo svolgimento della professione di avvocato e pertanto avviata alla libera professione, e’ titolare di una ditta individuale ed uno studio legale in locazione, possiede due autovetture di un certo livello (Audi A2 e Mercedes classe A del 2016 e 2017).
Alla luce dell’orientamento di questa Corte in materia e tenuto conto che tutte le circostanze evidenziate nel ricorso sono gia’ emerse nei precedenti gradi di giudizio e risultano essere gia’ state prese in considerazione dal giudice di merito risulta quindi infondata l’istanza di assegno di mantenimento per la figlia (OMISSIS).).
Alla luce dei richiamati principi il ricorso e’ pertanto infondato in ordine a tutti i motivi e deve essere respinto con condanna delle soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, trattandosi di processo esente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Dispone l’oscuramento dei dati identificativi e generalita’.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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