Il gazebo di legno non va sottoposto a collaudo sulla staticità

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 24 aprile 2020, n. 12851.

Massima estrapolata:

Il gazebo di legno non va sottoposto a collaudo sulla staticità perché va qualificato tra gli «Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità» in quanto non è del tipo di opere edilizie – quali i conglomerati cementizi o le strutture metalliche – elencate dall’articolo 53 del Dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia).

Sentenza 24 aprile 2020, n. 12851

Data udienza 6 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Reati edilizi – Art. 67 DPR 380/2001 – Collaudo statico – Gazebo – Autorizzazione sismica – Esclusione – Fattispecie rientrante nei c.d. IPRiPI – Interventi privi di rilevanza per la pubblica utilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/10/2018 del TRIBUNALE di RIMINI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CUOMO LUIGI;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per prescrizione. Si da’ per fatta la relazione del Consigliere Semeraro.
udito il difensore avv. (OMISSIS);
Il difensore presente chiede la conferma della sentenza impugnata dal P.M. e deposita nomina a sostituto processuale.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 30 ottobre 2018, ha assolto (OMISSIS) e (OMISSIS) dai reati ascritti ai capi D (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 53, 67 e 75 in (OMISSIS)), E (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c in epoca successiva e prossima al (OMISSIS)), F (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 53, 67 e 75 in epoca successiva e prossima al (OMISSIS)), G (articolo 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 95 in epoca successiva e prossima al (OMISSIS)), H (articolo 110 c.p., articolo 61 c.p., n. 2 e articoli 81 e 481 c.p.) perche’ il fatto non sussiste; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati perche’ estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 lettera c)), B (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 95) e C (Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181) commessi in (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 95 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 53, 67 e 75 in relazione ai capi f), g), h) punto 2.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il gazebo oggetto delle fattispecie di reato ascritte agli imputati potesse rientrare fra i c.d. IPRiPi (Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumita’), senza necessita’ di autorizzazione sismica. Il giudice di primo grado avrebbe in questo modo ripetuto l’errore commesso dal tribunale del riesame la cui decisione era stata annullata con rinvio da parte della Suprema Corte.
Quanto al capo h) punto 2, si afferma che “anche (OMISSIS) risponde, poiche’ appare di assoluta normalita’ che il falso sia stato concordato tra (OMISSIS) (che non ha un interesse esclusivo sul punto) e (OMISSIS)…”.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 anche in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 6 quanto al capo e). Il Tribunale avrebbe errato nel ricondurre la costruzione del manufatto nell’ambito dell’edilizia libera.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
1.1. Quanto al capo f), deve rilevarsi che il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza del reato in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 67 prevede che il collaudo statico riguardi solo le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, D.P.R..
Le strutture in legno, come quelle in esame, non rientrano tra quelle previste nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 53, comma 1 (1. Ai fini del presente testo unico si considerano: a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica; b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entita’ tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto; c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e’ assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli).
1.2. Quanto al capo h punto 2) deve rilevarsi che dal capo di imputazione emerge che il falso concernerebbe la qualificazione di un’opera; una valutazione dunque, senza che sia fondata su una falsa attestazione di fatti. Il falso ideologico, per come prospettato, e’ dunque insussistente.
1.3. Va poi rilevato, e cio’ incide anche quanto al capo g), che il Tribunale ha escluso la sussistenza del fatto perche’ non raggiunta la prova sul punto, a seguito delle divergenti dichiarazioni assunte dai testi.
Il punto, dunque, non concerne una violazione di legge, ma la valutazione delle fonti di prova.
2. Analoghe considerazioni valgono quanto al reato sub e) perche’ il Tribunale, in base alle fonti di prova acquisite, ha ritenuto che non potesse escludersi che per le caratteristiche costruttive del gazebo lo stesso avrebbe potuto essere qualificato quale intervento di edilizia libera; in ogni caso ha ritenuto insussistente la prova dell’elemento soggettivo del reato. Su tale punto il ricorso non si confronta ed e’ pertanto privo del requisito della specificita’ estrinseca.
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del p.m..

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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