Il foro esclusivo per le cause ereditarie

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 settembre 2021| n. 26141.

Il foro esclusivo per le cause ereditarie.

Il foro esclusivo previsto dall’art. 22 c.p.c., che per le cause ereditarie individua la competenza del giudice del luogo dell’aperta successione, è derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall’art. 28 c.p.c.; ne consegue che, venuta meno, per espressa rinuncia, l’eccezione di incompetenza del giudice adito, questi non ha più il potere-dovere di individuare il giudice competente.

Ordinanza|27 settembre 2021| n. 26141. Il foro esclusivo per le cause ereditarie

Data udienza 4 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Cause ereditarie – Espressa rinuncia all’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito – Insussistenza del potere/dovere di individuare il giudice competente – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4355-2020, per regolamento di competenza avverso l’ordinanza 24298/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/12/2019, proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che conclude chiedendo “alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, nonche’ di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Roma (causa r.g. 54012/2013), con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice”.
PREMESSO
Che:
(OMISSIS) ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 19 dicembre 2019, n. 24298, con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’eccezione proposta dalla convenuta (OMISSIS), ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Viterbo ai sensi degli articoli 22 c.p.c. e 456 c.c.
(OMISSIS) non ha proposto difese.

CONSIDERATO

che:
La ricorrente contesta la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Roma anzitutto sotto il profilo dell’avvenuta rinuncia all’eccezione da parte di (OMISSIS): la convenuta, dopo avere tempestivamente sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale, vi ha poi rinunciato con dichiarazione resa all’udienza del 25 giugno 2015, dichiarazione poi ribadita in sede di comparsa conclusionale.
Il motivo e’ fondato.
Per le cause ereditarie l’articolo 22 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo dell’aperta successione, luogo che l’articolo 456 c.c. identifica nell’ultimo domicilio del defunto; si tratta di un foro esclusivo ma derogabile, non rientrando tra le ipotesi elencate dall’articolo 28 c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 2466/1976). Non trattandosi di competenza territoriale inderogabile, una volta venuta meno, per espressa rinuncia, l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, il medesimo non aveva piu’ il potere/dovere di individuare il giudice territorialmente competente.
Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma davanti al quale vanno rimesse le parti; spese al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza di regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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