Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2120.
Il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come esclusivo, dà luogo a un’ipotesi di competenza “derogata” e non inderogabile, con la conseguenza che, qualora l’eccezione d’incompetenza non sia stata proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non può rilevarla d’ufficio oltre la prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto intempestivo il rilievo d’ufficio effettuato nel corso di un’udienza successiva alla prima, alla quale il giudice aveva rinviato il processo, riservandosi di decidere in tale sede sulla questione dell’incompetenza).
Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2120. Il foro convenzionale stabilito dalle parti
Data udienza 14 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Leasing – Clausola risolutiva – Inadempimento contrattuale – Articolo 1455 cc – Criteri – Articoli 28 e 29 cpc – Competenza giurisdizionale – Articolo 38 cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15082-2021 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 04/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GORGONI MARILENA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. (OMISSIS) che visto l’articolo 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento.
Il foro convenzionale stabilito dalle parti
RILEVATO
che:
(OMISSIS) SRL ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza resa, in data 4 maggio 2021, dal Tribunale di Sassari, formulando due motivi.
Deposita memoria ex articolo 47 c.p.c., comma 5, (OMISSIS) SPA.
Il Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa (OMISSIS), chiede l’accoglimento del ricorso.
La ricorrente adduce di aver contenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sassari, (OMISSIS) SPA, la quale aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione finanziaria stipulato dalla convenuta con la Progest di (OMISSIS), cedutole in data 5 marzo 2010, contestando, in via principale, la ricorrenza dei presupposti per la risoluzione, in particolare, sostenendo che l’inadempimento non aveva i caratteri di cui all’articolo 1455 c.c., e chiedendo la compensazione del credito della concedente con quello proprio derivante dalle variazioni dell’Euribor e, in via subordinata, domandando l’accertamento della nullita’ di talune clausole del contratto.
(OMISSIS) SPA, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via pregiudiziale, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Sassari, rilevando che l’articolo 26 delle condizioni generali di contratto, accettato dall’attrice, prevedeva espressamente la competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano per ogni controversia nascente dal contratto.
Con l’ordinanza oggetto dell’odierno ricorso, il Tribunale di Sassari dichiarava la propria incompetenza territoriale indicando la competenza del Tribunale di Milano e assegnando alle parti tre mesi per la riassunzione.
CONSIDERATO
che:
1.Con il primo motivo (OMISSIS) SRL lamenta la violazione degli articoli 28, 29, 38, 70 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 2 e n. 4 e la violazione degli articoli 38 e 167 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La censura attinge la statuizione con cui il Tribunale ha rilevato che la volonta’ delle parti espressa nell’articolo 26 delle condizioni generali di contratto era indubbia circa la indicazione del foro di Milano come esclusivo e che pertanto avrebbe potuto essere “rilevata d’ufficio entro la prima udienza e che all’udienza del 24.3.2021 (prima udienza) il giudice si e’ riservato di decidere”.
Secondo la ricorrente, essendosi (OMISSIS) costituita tardivamente, cioe’ il giorno prima dell’udienza del 19 novembre 2020, le eccezioni in senso stretto sollevate nell’atto difensivo avrebbero dovuto essere considerate inammissibili anche d’ufficio.
Non solo: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto rilevabile d’ufficio la incompetenza territoriale, perche’ l’articolo 38 c.p.c., comma 3, ammette la rilevabilita’ d’ufficio dell’incompetenza territoriale esclusivamente nei casi di cui all’articolo 28 c.p.c., tra i quali – articolo 70 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 5, esecuzione forzata, opposizione alla stessa, ecc. – non rientra quello in esame.
A monte della decisione erronea vi sarebbe l’assimilazione del concetto di competenza esclusiva, di cui all’articolo 29 c.p.c. che richiede la forma scritta e la previsione dell’esclusivita’ del foro prescelto in deroga – a quello di competenza inderogabile, il quale rappresenta un limite legale, derivante da ragioni di ordine pubblico, alla liberta’ delle parti.
2.Con il secondo motivo la ricorrente imputa all’ordinanza impugnata la violazione dell’articolo 28 e articolo 38 c.p.c., comma 1 e 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
In via subordinata rispetto alle censure formulate con il motivo precedente, la ricorrente lamenta che il giudice abbia considerato quella del 24 marzo 2021 come la prima udienza di comparizione; invece, la prima udienza di comparizione ci sarebbe stata il 19 novembre 2021, quando il giudice, anziche’ decidere sull’eccezione di incompetenza territoriale, si era riservato di farlo ed aveva sciolto la riserva in occasione dell’udienza del 24 marzo 2021. Pertanto, avrebbe superato lo sbarramento – quello della prima udienza di comparizione stabilito dall’articolo 38 c.p.c., comma 3, a nulla rilevando il fatto che l’eccezione fosse stata sollevata anche dalla parte, posto che detta eccezione avrebbe dovuto considerarsi tamquam non esset, perche’ tardiva.
3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Il foro convenzionale stabilito dalle parti, per giurisprudenza consolidata, da’ vita ad una ipotesi di competenza derogata, ma non inderogabile, anche quando sia stato definito come esclusivo (articolo 29 c.p.c.) (cfr. Cass. 21/08/1998, n. 8316). Sicche’ non vi erano i presupposti affinche’ il giudice richiedesse il regolamento d’ufficio, non venendo in rilievo ne’ una ipotesi di competenza inderogabile (e funzionale) ratione materiae ne’ una ipotesi di competenza inderogabile ratione soci, di cui all’articolo 45 c.p.c. (cfr. Cass. 11/10/2016, n. 20478).
E’ appena il caso di rilevare che il giudice a quo ha ritenuto erroneamente che la prima udienza fosse quella del 24 marzo 2021, omettendo di considerare che c’era gia’ stata l’udienza del 19 novembre 2021 nel corso della quale avrebbe dovuto, ove ve ne fossero stati i presupposti, rilevare d’ufficio la incompetenza piuttosto che procrastinare la decisione, riservandosi di decidere (Cass. 29/10/2019, n. 27731).
4. Va, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Sassari.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply