Il foglio di via obbligatorio deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 20 luglio 2020, n. 4648.

La massima estrapolata:

Il foglio di via obbligatorio deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi, se considerate nel complesso, ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento.

Sentenza 20 luglio 2020, n. 4648

Data udienza 16 luglio 2020

Tag – parola chiave: Misure di prevenzione – Foglio di via – Art. 2, D.Lgs. n. 159/2011 – Precedenti di polizia e deferimento per insolvenza fraudolenta – Impugnazione – Fondatezza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9724 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Fr. e Gi. Lu., con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Interno e Questura Bolzano, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via (…), sono domiciliati ex lege;
Comune di (omissis) e Comune di (omissis), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Bolzano n. -OMISSIS-/2018, resa tra le parti concernente un foglio di via.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza con cui, ai sensi dell’art. 4 del D.L.30 aprile 2020, n. 28, gli avvocati Massimo Frontoni e Gianluca Luzi hanno chiesto il passaggio in decisione;
Udita la relazione esposta dal Cons. Alessandro Maggio nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020, svoltasi, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L.n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto dalla circolare 13 marzo 2020, n. 6305 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento 7/3/2017, n. 17-0273/II/MP Div. Pol Anticrimine il Questore di Bolzano, ha vietato al sig. -OMISSIS- di far ritorno nei Comuni di (omissis) e (omissis) per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159.
La determinazione è motivata con riguardo alla constatata esistenza a carico del destinatario dell’atto di alcuni precedenti di polizia e al deferimento del medesimo all’autorità giudiziaria “per insolvenza fraudolenta poiché soggiornava, unitamente a moglie e figlio, presso la struttura alberghiera “-OMISSIS-” di (omissis) (Bz) non saldando poi il conto di Euro 6.925,40″. Circostanze queste che hanno indotto il suddetto organo di pubblica sicurezza a ritenere che il soggetto sia persona socialmente pericolosa e che egli tragga, almeno in parte, il proprio sostentamento da azioni delittuose.
Ritenendo l’atto illegittimo, l’interessato lo ha impugnato con ricorso al T.R.G.A. – Bolzano, il quale, con sentenza 24/7/018, n. 249, lo ha respinto.
Avverso la sentenza il ricorrente di primo grado ha proposto appello.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Bolzano.
Con successive memorie le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.
La Sezione, con ordinanza 16/4/2019, n. 2492, ha disposto istruttoria finalizzata ad appurare le sorti del procedimento penale per insolvenza fraudolenta a carico dell’appellante.
Eseguito l’incombente la parte appellante ha depositato note d’udienza.
All’udienza telematica del 16/7/2020 la causa è passata in decisione.
Col primo motivo l’appellante denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel ritenere integrati, nei propri confronti, i requisiti prescritti dagli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159 del 2011 per l’emissione del foglio di via.
Il giudice di prime cure, invero, non avrebbe tenuto conto delle sotto indicate circostanze.
a) Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione per la Sicurezza, con decreto n. 80/2013, avrebbe escluso che i precedenti di polizia posti a base della misura di prevenzione personale oggetto del presente giudizio possano essere ritenuti rilevanti al fine di dimostrare la pericolosità sociale dell’odierno appellante, evidenziando come i detti precedenti siano “risalenti” e come l’appellante disponga di notevoli mezzi economico-finanziari.
Questura e Tribunale Amministrativo avrebbero, quindi, falsamente ritenuto che egli tragga i propri mezzi di sussistenza da attività delittuose.
Una tale circostanza avrebbe dovuto, comunque, essere accertata e comprovata, il ché invece non è stato.
b) Il menzionato Tribunale Ordinario avrebbe, altresì, ritenuto che la pendenza di procedimenti per i reati di ingiuria, minaccia, lesioni e danneggiamento, non valessero a fondare un giudizio di pericolosità per la sicurezza o la tranquillità pubblica, essendo relativi a fatti circoscritti a una singola vicenda.
Peraltro:
1) in relazione ad alcuni dei reati ascritti sarebbe intervenuta sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto (sent. del Tribunale Ordinario di Roma 30/1/2014, n. 1487; ordinanza di archiviazione del GIP del Tribunale Ordinario di Roma in data 21/2/2013);
2) tutti i precedenti indicati nel provvedimento impugnato si riferirebbero a fatti non verificatisi nel territorio dei Comuni di (omissis) e (omissis).
c) Nemmeno l’ulteriore circostanza posta a base dell’avversato foglio di via, concernente il mancato pagamento della fattura per il soggiorno nell’hotel -OMISSIS-, sarebbe addebitabile all’appellante.
Infatti, la prenotazione sarebbe stata fatta dalla -OMISSIS- s.r.l. per omaggiare l’appellante e anche la fattura risulterebbe emessa a carico della detta società .
Col secondo motivo si deduce l’errore commesso dal Tribunale nel consentire all’amministrazione resistente di integrare in giudizio la motivazione del provvedimento impugnato.
Infatti, solo in tale fase la Questura avrebbe richiamato 22 segnalazioni per reati vari riferibili all’odierno appellante e due asserite condanne, mentre nell’atto amministrativo impugnato si afferma soltanto che egli è persona “gravata da precedenti di Polizia quali lesioni personali (reiterato), truffa (reiterato), minaccia (reiterato), danneggiamento, violenza privata, estorsione e ricettazione”.
Le due censure così sinteticamente riassunte, entrambe fondate, si prestano a una trattazione congiunta.
In punto di diritto occorre premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il foglio di via obbligatorio deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi, se considerate nel complesso, ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento.
La detta misura di prevenzione personale è, infatti, diretta a prevenire reati socialmente pericolosi, non già a reprimerli, e pertanto, benché non occorra la prova della avvenuta commissione di reati, è richiesta una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose (ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 29/1/2020, n. 741; 6/11/2019, n. 7575).
Nel caso di specie, le circostanze di fatto poste a base del giudizio di pericolosità che ha indotto il Questore di Bolzano ad adottare nei confronti dell’appellante l’avversata misura di prevenzione personale, sono risultate, alla luce della documentazione acquisita agli atti del processo, insussistenti e notevolmente ridimensionate e, comunque, tali da rendere la contestata misura di prevenzione ingiustificata.
Nello specifico, come si ricava dalla relazione dei Carabinieri di (omissis) allegata alla nota della Questura di Bolzano depositata in giudizio dalla stessa amministrazione appellata in data 15/5/2019, in esecuzione dell’incombente disposto con la citata ordinanza n. 2492/2019, il procedimento penale per insolvenza fraudolenta a carico della parte appellante è stato archiviato.
E del resto, la fattura per il soggiorno presso l’hotel -OMISSIS- di cui l’appellante ha usufruito, risulta emessa nei confronti della -OMISSIS-, il che dimostra, in assenza di elementi di segno contrario, che il rapporto contrattuale relativo alla prestazione alberghiera resa in favore dell’appellante era intercorso tra la menzionata società e la struttura ricettiva.
Nella determinazione impugnata in primo grado, si richiamano, poi, alcuni precedenti di polizia quali “lesioni personali (reiterato), truffa (reiterato), minaccia (reiterato), danneggiamento, violenza privata, estorsione e ricettazione”, senza, però, ulteriore specificazione.
Solo nel corso del giudizio di primo grado l’amministrazione ha depositato atti da cui emergono nel dettaglio i numerosi precedenti a carico dell’appellante, ma tali atti non sono idonei a integrare la motivazione del provvedimento, non risultando in esso richiamati.
Occorre, peraltro, rilevare che, come emerge dal decreto n. 80/2013, anche il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione per la Sicurezza, ha giudicato i precedenti ascritti all’appellante, siccome in parte risalenti nel tempo e in parte circoscritti a una singola vicenda, inidonei a ritenere che egli sia abitualmente dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ovvero a traffici delittuosi, ovvero che sia persona che vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
Alla luce delle esposte considerazioni il contestato giudizio di pericolosità posto a base del foglio di via non risulta emanato sulla base di sufficienti e adeguati elementi fattuali.
L’appello va, in definitiva, accolto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla il provvedimento col medesimo impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore
Dario Simeoli – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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