Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31349.
Il figlio maggiorenne che abbia terminato il proprio percorso di studi ha diritto al mantenimento da parte del padre
Il figlio maggiorenne che abbia terminato il proprio percorso di studi ha diritto al mantenimento da parte del padre nel caso in cui dimostri di essersi concretamente attivato al fine di trovare un impiego ma abbia reperito solo attività lavorative non in grado di fornirgli l’autosufficienza economica.
Ordinanza|24 ottobre 2022| n. 31349. Il figlio maggiorenne che abbia terminato il proprio percorso di studi ha diritto al mantenimento da parte del padre
Data udienza 11 marzo 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Divorzio – Ricorso per cassazione – Censure inammissibili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13891/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1950/2018 della Corte d’appello di L’Aquila, depositata il 19/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte.
Il figlio maggiorenne che abbia terminato il proprio percorso di studi ha diritto al mantenimento da parte del padre
RILEVATO IN FATTO
Che:
1. (OMISSIS) chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello dell’Aquila meglio indicata in epigrafe che ha rigettato il gravame da lui proposto avverso la sentenza di accoglimento delle domande proposte da (OMISSIS).
2.In particolare, decidendo sui ricorsi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS), riuniti i giudizi e chiamato in causa il figlio maggiorenne (OMISSIS), all’esito dell’istruzione, il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 340/2017 ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito al marito a causa delle sue reiterate condotte violente e vessatorie nei confronti della moglie.
3. Il Tribunale ha affidato il figlio allora minorenne, (OMISSIS), ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
4. Il giudice di prime cure ha posto a carico del marito l’obbligo di contribuire i) al mantenimento della moglie, con la somma mensile di Euro 400,00, li) al mantenimento del figlio (OMISSIS), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, con la somma mensile di Euro 300,00, iii) al mantenimento del figlio allora minorenne (OMISSIS), con la somma mensile di Euro 500,00 e iv) al rimborso delle spese straordinarie per ciascuno dei figli.
5.Avverso la sentenza ha proposto appello innanzi alla Corte d’appello di L’Aquila (OMISSIS), chiedendo i) l’addebito della separazione alla moglie o, in subordine, ad entrambi i coniugi; il) il rigetto della domanda di assegno di mantenimento proposta dalla moglie in ragione del patrimonio e delle sue capacita’ lavorative; iii) il rigetto della domanda di mantenimento proposta dal figlio maggiorenne (OMISSIS), in quanto lavoratore e convivente con una donna; iv) la riduzione del contributo al mantenimento del figlio allora ancora minorenne (OMISSIS) a Euro 200,00 mensili; v) l’assegnazione della casa coniugale.
6.Con la sentenza n. 1950/2018, la Corte d’appello di L’Aquila, disattese le richieste istruttorie perche’ aspecifiche, ha rigettato l’appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando (OMISSIS) a rifondere le spese di lite alla (OMISSIS).
7. Il giudice d’appello ha rigettato il primo motivo, rilevando che le plurime condotte violente tenute dal marito nei confronti della moglie integravano una reiterata violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, idonea a giustificare l’addebito della separazione al marito. Dette condotte erano state provate non solo dalle dichiarazioni testimoniali del figlio, ma anche dai tre provvedimenti di allontanamento dalla casa famigliare adottati nei confronti del marito sempre per condotte violente e minacciose verso la moglie, mentre non era stata fornita alcuna evidenza di violazioni dei medesimi doveri da parte dalla moglie.
8.Anche il secondo motivo e’ stato rigettato in quanto aspecifico, non avendo l’appellante specificamente contestato la ricostruzione dei redditi e dei patrimoni delle parti contenuta nella sentenza di primo grado, e perche’ infondato, dato che il comprovato divario reddituale e patrimoniale tra moglie e marito e la maggiore potenzialita’ dell’appellante di produrre redditi in futuro giustificavano il contributo al mantenimento della moglie nella misura fissata dal Tribunale.
Il figlio maggiorenne che abbia terminato il proprio percorso di studi ha diritto al mantenimento da parte del padre
9. Il terzo motivo e’ stato rigettato in quanto il figlio maggiorenne (OMISSIS) non poteva considerarsi economicamente autosufficiente, dato che svolgeva solo saltuariamente attivita’ lavorativa come operatore di call center senza che fosse stato dedotto se la sua convivente lavorasse, ne’ tantomeno quanto guadagnasse.
10. La corte di merito ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perche’ non specifico, non avendo l’appellante dedotto le ragioni atte a giustificare la riduzione del contributo per il mantenimento del figlio (OMISSIS), nel frattempo divenuto maggiorenne ma comunque non economicamente sufficiente.
11. Infine, la corte territoriale ha rigettato il motivo relativo all’assegnazione della casa coniugale, perche’ di proprieta’ della moglie e poiche’ l’appellante non conviveva con alcuno dei figli.
12. (OMISSIS) chiede la cassazione della sentenza depositata il 19/10/2018 con ricorso, notificato in data 19/10/2019 ed affidato a dieci motivi; (OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.
13. In prossimita’ dell’adunanza parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
14. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 342 e 346 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
15. Il ricorrente assume l’erroneita’ della sentenza impugnata per aver affermato l’inammissibilita’ delle richieste istruttorie, in quanto le circostanze dell’articolato testimoniale non erano state trascritte integralmente nell’atto di appello, nonostante le pertinenti norme del codice di rito non prescrivano la riproduzione testuale delle richieste di prova non ammesse, purche’ richiamate.
16. Il motivo e’ inammissibile, per difetto di autosufficienza. 17.E’, infatti, privo di autosufficienza il ricorso fondato su motivo con il quale viene denunziato vizio di motivazione in ordine all’assunta prova testimoniale, omettendo di indicare nel ricorso i capitoli di prova non ammessi ed asseritamente concludenti e decisivi al fine di pervenire a soluzioni diverse da quelle raggiunte nell’impugnata sentenza (Cass. 6440/2007; Cass.127915/2010; Cass. 13677/2012).
18.Nel caso concreto, il ricorrente non ha riprodotto nel ricorso ne’ i capitoli di prova testimoniale, ne’ quelli di interrogatorio del figlio, ma solo un capitolo relativo alle offerte di lavoro proposte al medesimo, articolato nella memoria istruttoria di primo grado, ma non risulta se tale capitolo fosse stato anch’esso specificamente riproposto nelle conclusioni in appello, non riprodotte nel ricorso.
19. Il secondo motivo denuncia la nullita’ della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
20. Il ricorrente assume l’erroneita’ della sentenza impugnata per aver omesso di considerare la pericolosita’ della frequentazione, ostinatamente permessa dalla moglie in contrasto con la volonta’ del padre, tra il figlio e lo zio materno tossicodipendente.
21. Il motivo e’ inammissibile perche’ non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, laddove afferma che “non e’ stato provato che il fratello della (OMISSIS) sia o sia stato tossicodipendente”, mentre il riferimento alla “non contagiosita’ della tossicodipendenza” in presenza di una sana educazione familiare costituisce un’argomentazione ad abundantiam.
22.Orbene, e’ inammissibile, in sede di giudizio di legittimita’, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima.
23. Infatti, un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non puo’ essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. 8755/2018; Cass. 23635/2010).
Il figlio maggiorenne che abbia terminato il proprio percorso di studi ha diritto al mantenimento da parte del padre
24. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
25. Il ricorrente assume l’erroneita’ della sentenza per avere omesso di considerare le risultanze della ctu psicologica dalla quale emergeva la maggiore affidabilita’ del padre, rispetto alla madre, nei rapporti con il figlio e il suo spirito collaborativo, laddove tale esame avrebbe comportato un diverso assetto dell’addebito.
26. Il motivo e’ inammissibile, in quanto, anche a prescindere dalla considerazione che le le deduzioni in ordine alla consulenza non vengono riprodotte nel ricorso, la circostanza riferita dalla c.t.u. – dell’essere il padre premuroso con il figlio, non incide sull’addebito della separazione, ma solo sull’affidamento del minore.
27. Il quarto motivo denuncia la nullita’ della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
28. Il ricorrente assume l’erroneita’ della sentenza per avere affermato che la ricostruzione reddituale e patrimoniale delle parti non era stata specificamente contestata dall’ (OMISSIS), quando, invece, egli non solo aveva contestato le risultanze delle indagini della polizia tributaria, ma anche aveva prodotto una dichiarazione dalla quale risultava che egli percepiva un reddito notevolmente inferiore a quello considerato dal giudice.
29. Il motivo e’ inammissibile, sia perche’ difetta di autosufficienza, non essendo state riprodotte ne’ la parte rilevante dell’accertamento della Guardia di Finanza, che sarebbe stato superato dalla dichiarazione dei redditi 2016, ne’ quest’ultima dichiarazione, almeno nei suoi punti essenziali. 30.Inoltre la censura non si confronta con le ulteriori rationes decidendi in ordine al reddito maggiore dell’ (OMISSIS), imprenditore edile (pp. 8 e 9 della sentenza), che riferisce anche del sequestro della villa di proprieta’ della moglie, che, pertanto, non poteva disporne.
31. Il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 337 septies c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
32. Il ricorrente assume l’erroneita’ della sentenza impugnata per non avere rigettato la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne, convivente con altra donna, con la quale ha persino avuto un figlio.
33. Il motivo e’ inammissibile perche’ del tutto generico.
34.E ben vero che la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte afferma che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunita’ reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunita’ lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021).
35. Tuttavia, nella specie, dall’impugnata sentenza risulta che il figlio si e’ comunque impegnato a svolgere un’attivita’ lavorativa, sia pure saltuaria e non del tutto remunerativa, che non gli consente di raggiungere l’autosufficienza economica.
36. Il ricorrente, per contro, non allega circostanze (offerte di lavoro, specifica qualificazione professionale, o altro) tali da evidenziare che il medesimo sia inattivo, in relazione alle sue capacita’ professionali, tenuto conto anche che si tratta di un giovane di 27 anni e, quindi, non di eta’ particolarmente elevata.
37. Il sesto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 337 septies c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
38. Il ricorrente assume l’erroneita’ della sentenza per aver ritenuto inammissibile il motivo d’appello relativo alla riduzione dell’assegno di mantenimento del figlio (OMISSIS) divenuto maggiorenne nelle more del giudizio di separazione, senza neppure fare riferimento agli elementi che fondano l’obbligo del padre.
39. Il motivo e’ inammissibile, non essendo stata indicata neppure in questa sede, per cui il ricorso sul punto e’ generico – una qualsiasi ragione per escludere l’assegno di mantenimento.
40. Il settimo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 337 septies c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
41. Il ricorrente assume l’erroneita’ della sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale, nonostante la moglie avesse dichiarato di non abitarvi piu’, essendosi trasferita col figlio in altra localita’;
42. Il motivo, che riguarda la casa coniugale e’ infondato.
43. In tema di separazione personale dei coniugi, la disposizione di cui all’articolo 155 c.c., comma 4, (nella formulazione previgente), che attribuisce al giudice il potere di assegnare la casa familiare al coniuge affidatario che non vanti alcun diritto di godimento (reale o personale) sull’immobile, ha carattere eccezionale ed e’ dettata nell’esclusivo interesse della prole; pertanto, detta norma non e’ applicabile al coniuge, ancorche’ avente diritto al mantenimento, in assenza di figli affidati minori o maggiorenni non autosufficienti e conviventi, potendo, in tal caso, il giudice procedere all’assegnazione della casa coniugale unicamente nell’ipotesi di comproprieta’ dell’immobile (Cass. 1491/2011).
44.Nella specie, la corte d’appello ha accertato che la casa coniugale era di proprieta’ della moglie e che con il marito non convive nessuno dei figli.
45.L’ottavo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 269 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
46. Il ricorrente assume l’erroneita’ della sentenza impugnata per aver fondato il proprio convincimento sull’addebito della separazione al marito sulla base di provvedimenti emessi in procedimenti penali neppure definiti in primo grado, nonche’ in base a dichiarazioni testimoniali non confermate da altri testi.
47. Il motivo e’ inammissibile, poiche’ denuncia la violazione dell’articolo 2697 c.c., che si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 23/10/2018, n. 26769).
48. Per converso non ricorre tale violazione quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiche’ in questo caso vi e’ un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimita’ solo per il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 19/08/2020, n. 17313).
49.Nella specie il motivo, sub specie della violazione della norma suindicata, tende ad un inammissibile riesame del merito.
50. Il nono motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
51. Il ricorrente assume la erroneita’ della sentenza impugnata per aver ritenuto la impossibilita’ della moglie di trovare un lavoro, pur in assenza di prova del fatto che ella si fosse attivata per reperire un’occupazione e che tale iniziativa avesse avuto esito negativo.
52. Il motivo e’ inammissibile per la medesima ragione argomentata in relazione all’ottavo motivo ed a cui ci si riporta, sottendendo la censura, come in quello, un riesame del merito.
53. Il decimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
54. Il ricorrente assume l’erroneita’ della sentenza impugnata per aver omesso di considerare la possibilita’ per la moglie richiedente l’assegno di mantenimento di ricavare reddito dalla locazione della villa adibita a casa coniugale e abbandonata dalla (OMISSIS) trasferitasi col figlio in altra localita’.
55. Il motivo e’ infondato, avendo la corte territoriale accertato – su documentazione allegata dallo stesso ricorrente – che la villa e’ stata sottoposta a sequestro conservativo ad istanza del medesimo appellante (OMISSIS).
56. In definitiva il ricorso e’ rigettato.
57.Nulla va disposto sulle spese di lite dal momento che gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
58. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 articolo 52.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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