Il figlio divenuto maggiorenne ed il mantenimento a carico dei genitori

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 marzo 2022| n. 8049.

Il figlio divenuto maggiorenne ed il mantenimento a carico dei genitori.

Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare una occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

Ordinanza|11 marzo 2022| n. 8049. Il figlio divenuto maggiorenne ed il mantenimento a carico dei genitori

Data udienza 24 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Famiglia – Divorzio – Figlio maggiorenne – Diritto al mantenimento a carico dei genitori – Limiti – Dimostrazione dell’impegno a rendersi autonomo economicamente – Rito camerale – Cognizione sommaria – Ammissione nuovi mezzi di prova – Tutela del contraddittorio delle parti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3937/2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2282/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, pubblicata il 31/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2022 dalla cons. dott. IOFRIDA GIULIA.

Il figlio divenuto maggiorenne ed il mantenimento a carico dei genitori

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 2282/2019, depositata in data 31/10/2019, ha accolto l’appello principale di (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS), avverso la decisione definitiva di primo grado del Tribunale del 2017, con la quale, a seguito di sentenza parziale di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, era stata respinta la domanda della ex moglie di assegno divorzile, era stato revocato il contributo paterno al mantenimento del figlio (OMISSIS) ed era stato fissato in Euro 400,00 mensili il contributo al mantenimento del figlio (OMISSIS).
I giudici d’appello, premesso che la causa “all’udienza del 28/6/2019” era stata riservata in decisione, con termini alle parti ex articolo 190 c.p.c., in riforma della decisione di primo grado, hanno determinato in Euro 200,00 mensili l’assegno divorzile dovuto dal (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) e in complessivi “Euro 400,00 (Euro 200,00 ciascuno)” l’assegno dallo stesso dovuto per il contributo al mantenimento dei figli (OMISSIS) e (OMISSIS) maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, respinto “l’appello incidentale” del (OMISSIS). In particolare, la Corte territoriale, stante la natura composita dell’assegno divorzile, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ha rilevato che la (OMISSIS), durante la convivenza matrimoniale, protrattasi per diciannove anni, non aveva mai espletato un’attivita’ lavorativa, dedicandosi alla cura della famiglia, contribuendo cosi’ al me’nage familiare, e la sua capacita’ lavorativa doveva essere vagliata anche in relazione all’eta’ attuale ((OMISSIS)), mentre il (OMISSIS), avuto riguardo “alle risultanze fiscali rivenienti dal giudizio di primo grado”, aveva percepito nell’anno 2017 redditi lavoro dipendente, pari ad Euro 26.030,00, nonche’ da fabbricati e terreni e doveva anche contribuire al 50% al mantenimento di un altro figlio, dell’eta’ di sei anni, avendo costituito un nuovo nucleo familiare; quanto ai due figli, essi erano maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (ed anche il figlio (OMISSIS) non poteva dirsi che fosse stato in colpa per non avere reperito un’attivita’ lavorativa), con conseguente debenza da parte del padre di un assegno complessivo di “Euro 500,00 (Euro 250,00 ciascuno)” per i due figli.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 29/1/2020, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato il 13/1/2020, affidato a nove motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso, notificato il 22/2/2020). Il ricorrente ha depositato memoria.

 

Il figlio divenuto maggiorenne ed il mantenimento a carico dei genitori

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e 156 c.p.c., per contrasto tra la parte motiva e dispositiva della decisione impugnata in ordine al quantum dell’assegno di mantenimento disposto in favore dei figli (OMISSIS) e (OMISSIS), essendo indicata in motivazione una misura diversa (Euro 500,00 in totale, Euro 250,00 per ciascun figlio) da quella del dispositivo (Euro 400,00 in totale, di cui Euro 200,00 per ciascun dei figli), con assoluta incertezza in merito alla statuizione del giudice e conseguente nullita’ della sentenza; b) con il secondo motivo, la nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 190 c.p.c. e lesione del diritto di difesa, atteso che, come emerge dall’estratto del fascicolo telematico relativo al procedimento di merito (all. 4), all’udienza del 28/6/2019, “il giudice si era riservato” ma non per la decisione e non erano stati concessi i termini per conclusionali e repliche, tanto che nessuna delle parti ha provveduto al deposito delle memorie e repliche conclusive, con grave lesione del diritto di difesa; c) con il terzo motivo, la nullita’ della sentenza e del procedimento, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di merito erroneamente considerato come prodotti degli atti processuali rilevanti, la comparsa conclusionale e la memoria di replica, come indicato in motivazione, erroneamente (cosi’ essendo scritto a pag. 2 della sentenza impugnata: “La (OMISSIS) depositava la prima memoria ex articolo 190 c.p.c., con la quale insisteva nelle proprie eccezioni e deduzioni gia’ ampiamente esposte nel libello introduttivo del giudizio di appello. Il (OMISSIS) depositava la propria comparsa conclusionale, insistendo nelle proprie eccezioni e deduzioni tutte esposte nei propri scritti difensivi. Infine, entrambe le parti depositavano le note di replica insistendo nei propri assunti”); d) con il quarto motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 115 c.p.c. e articolo 345 c.p.c., commi 3 e 5, sia l’omesso esame di fatto decisivo e l’omessa motivazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in ordine alle attuali condizioni economiche del (OMISSIS), peggiorate, avendo lo stesso allegato, nel maggio 2018, in appello, documentazione dalla quale emergeva che lo stesso era stato dispensato, nel 2018, dal servizio di polizia penitenziaria per infermita’, con un reddito, da pensione, di soli Euro 770,00 mensili, documentazione del tutto ignorata dalla Corte di merito; e) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 898 del 1970, articoli 5 e 9 in riferimento alla situazione economica degli ex coniugi, atteso che il (OMISSIS) aveva un reddito da pensione di Euro 770 mensili, minimi redditi tratti dai terreni di proprieta’, di minima consistenza e non produttivi, cui si doveva aggiungere l’elevato debito contratto con Istituto di credito per il mutuo acceso (originariamente insieme alla moglie, che tuttavia aveva poi ceduto la quota del 50% al marito) per l’acquisto della casa coniugale, nonche’ il carico della nuova famiglia di fatto e della nascita di un figlio, mentre la (OMISSIS), che aveva (OMISSIS) quando era iniziata la separazione, non aveva mai dimostrato di non potersi procurare redditi propri per ragioni oggettive; f) con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, in relazione alla mancata indagine sulla situazione economica e lavorativa della signora (OMISSIS), che non aveva depositato certificazione dei suoi redditi e del suo stato occupazionale; g) con il settimo motivo, la violazione e falsa applicazione, e articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli articoli 147 e 148 c.c., nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’obbligo di contribuzione del padre al mantenimento dei due figli maggiorenni, atteso che, all’ultima udienza, era emerso che il figlio (OMISSIS) aveva trovato lavoro, mentre l’altro figlio (OMISSIS) aveva (OMISSIS) ed erano passati sei anni dal conseguimento della licenza media, senza che lo stesso avesse trovato un lavoro ne’ avesse intrapreso un percorso di formazione, per sua inerzia colpevole; h) con l’ottavo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli articoli 147 e 148 c.c. in riferimento alla statuizione sull’obbligo di mantenimento del figlio (OMISSIS), in riforma della decisione di primo grado, effettuata sulla base di mere supposizioni e non di prove; i) con il nono motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 342, 343 e 333 c.p.c., in ordine alla qualificazione della propria comparsa di costituzione e risposta come appello incidentale, avendo invece il (OMISSIS) solo preso posizione sulle doglianze mosse dalla (OMISSIS).

 

Il figlio divenuto maggiorenne ed il mantenimento a carico dei genitori

 

2. La controricorrente assume, in relazione ai primi tre motivi del ricorso ed all’ultimo motivo, che si sia in presenza di meri refusi inidonei a travolgere l’intera sentenza e da’ atto di avere proposto istanza ex articolo 287 c.p.c. e ss., per correzione di errore materiale, dinanzi alla Corte d’appello di Bari, la cui udienza di comparizione e’ fissata per il 27/3/2020. In particolare, in relazione al secondo motivo, la controricorrente, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, assume che la causa di merito all’udienza del “28/6/2019” venne effettivamente trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini per deposito di conclusionali e repliche ex articolo 190 c.p.c., ma che le parti, per loro libera scelta, non vi abbiano in realta’ provveduto. La ricorrente assume poi di avere altresi’ denunciato, nel procedimento per correzione di errore materiale, l’errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per avere, nel dispositivo, dopo avere affermato il contrario in motivazione, che il raddoppio del contributo unificato era da porsi a carico non del (OMISSIS), quale parte soccombente appellante incidentale, ma di essa appellante principale, parte vittoriosa.
Non si conosce l’esito di tale procedimento di correzione, in quanto anche il ricorrente, che ha depositato memora, ha solo dato atto che sarebbe intervenuta un’ordinanza, nel settembre 2021, di contenuto non precisato.
3. Il primo motivo sara’ oggetto di esame successivo. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare insieme in quanto connessi, sono infondati.

 

Il figlio divenuto maggiorenne ed il mantenimento a carico dei genitori

 

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 36596/2021) ha di recente affermato che “la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullita’ della medesima per non aver avuto la possibilita’ di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per se’ la nullita’ della sentenza per impedimento frapposto alla possibilita’ per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non e’ riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettivita’ durante tutto lo svolgimento del processo”. La questione posta all’attenzione delle Sezioni Unite atteneva all’ipotesi di pronuncia della sentenza prima della scadenza dei termini, gia’ assegnati dal giudice, previsti dall’articolo 190 c.p.c. ma essa e’ stata risolta ritenendo il principio operante anche nell’ipotesi di “mancata concessione del termine ex articolo 190 c.p.c.”, essendo identica la questione circa la necessita’ di allegare o meno alla doglianza un pregiudizio concreto e specifico al diritto di difesa.

 

Il figlio divenuto maggiorenne ed il mantenimento a carico dei genitori

 

Nel motivo di ricorso, il (OMISSIS) lamenta, in effetti, la mancata assegnazione alle parti del termine previsto dal combinato disposto degli articoli 352 e 190 c.p.c., secondo cui, il giudice esaurita l’attivita’ di trattazione, ove non disponga l’assunzione di mezzi di prova, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e note di replica.
Questa Corte, al riguardo, aveva da tempo chiarito che “nell’ambito del processo civile, la mancata assegnazione dei termini, in esito all’udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell’articolo 190 c.p.c., costituisce motivo di nullita’ della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio” (Cass. 4805/2006; Cass. 18149/2016; cfr. Cass. 20732/2018: “E’ nulla la sentenza che pronunci nel merito della causa senza che siano state precisate le conclusioni e assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica, essendo in tal modo impedito ai difensori delle parti il pieno svolgimento del diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio”).
Tuttavia, nella specie si verte in tema di appello in materia di divorzio, cui si applica, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 4, comma 15, il rito camerale.
Ora, questa Corte ha gia’ chiarito che “nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 4, comma 12, e succ. modif.), deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerita’ e semplicita’ di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli articoli 189 (Rimessione al collegio) e 190 (Comparse conclusionali e memorie) c.p.c.” (Cass. 565/2007). Il principio e’ stato ribadito: “I procedimenti camerali contenziosi, fermo il rispetto del principio del contraddittorio, sono caratterizzati da particolare celerita’ e semplicita’ di forme, sicche’ con essi sono incompatibili le disposizioni che regolano la fase decisoria nel processo ordinario di cognizione e, segnatamente, quelle di cui agli articoli 189 e 190 c.p.c.” (Cass. 26200/2015; cfr. anche Cass. 2032/2019, con riguardo al procedimento di primo grado di divorzio).
Ne consegue che, nella specie, non era in ogni caso obbligatoria per il giudice la concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c.. Quindi, al di la’ del refuso contenuto nella decisione impugnata in ordine alla concessione da parte del giudice dei termini per conclusionali e repliche, la doglianza del (OMISSIS), incentrata sulla mancata concessione di detto termine, risulta infondata, attesa la disciplina peculiare che assoggetta al rito camerale, improntato a semplicita’ delle forme, l’appello in materia di divorzio.
4. Il nono motivo e’ inammissibile.
Premesso che, al riguardo, non si verte in ipotesi di lesione del contraddittorio (vizio che, secondo le Sezioni Unite del 2021, rileva, come gia’ detto, a prescindere all’allegazione di un concreto pregiudizio), il ricorrente lamenta solo che vi sia stata un’erronea qualificazione del proprio atto di costituzione in giudizio come appello incidentale ma non spiega come cio’ abbia determinato una lesione, considerato che anche la statuizione sulle spese (il (OMISSIS) essendo stato condannato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio) e’ stata conseguenza dell’accoglimento dell’appello della (OMISSIS) e della riforma della decisione di primo grado.
In ogni caso, la doglianza e’ anche infondata: la Corte d’appello in sentenza dice che il (OMISSIS) non si era limitato, costituendosi, a chiedere la reiezione del gravame della (OMISSIS), ma aveva chiesto la revoca del contributo al mantenimento del figlio (OMISSIS) o la sua riduzione, il (OMISSIS) riproduce il contenuto del proprio atto di costituzione che conteneva anche tali richieste di riforma della decisione di primo grado e costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di impugnazione, per la proposizione dell’appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa, non sono necessarie formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall’appellato in sede di costituzione risulti chiaramente la volonta’ di ottenere la riforma della decisione (Cass. 15501/2010; Cass. 2752/2012;).
5. Venendo ora all’esame dei vizi, non implicanti errores in procedendo, dedotti dal ricorrente in relazione al merito della lite, i motivi quarto e quinto sono fondati.
La Corte d’appello, quanto alla posizione del (OMISSIS) ed alla sua capacita’ reddituale, ha ritenuto di dovere esaminare esclusivamente “le risultanze fiscali rivenienti dal giudizio di primo grado”, non prendendo quindi in considerazione il peggioramento allegato per effetto della dispensa dall’attivita’ lavorativa per invalidita’, con conseguente abbattimento del reddito percepito.
Ora, l’allegazione e la produzione documentale era pienamente ammissibile, non operando nell’appello in materia di divorzio ed al rito camerale i limiti posti dall’articolo 345 c.p.c..
Invero, questa Corte ha gia’ chiarito che ” nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 4, comma 15, secondo il rito camerale, di per se’ caratterizzato dalla sommarieta’ della cognizione e dalla semplicita’ delle forme, va esclusa la piena applicabilita’ delle norme che regolano il processo ordinario ed e’ quindi ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti” (Cass.; Cass. 5872/2012; Cass. 11319/2005; Cass. 8547/2002).
La Corte d’appello avrebbe quindi dovuto esaminare tale produzione, di rilievo decisivo, considerato che sulla capacita’ patrimoniale correlata alla proprieta’ dei terreni neppure la Corte si e’ soffermata, dando rilievo solo alla capacita’ reddituale quale allegata in primo grado, allorche’ il (OMISSIS) svolgeva attivita’ di lavoro dipendente nel corpo di polizia penitenziaria.
5 Il sesto motivo e’ assorbito.
6. I motivi sette ed otto sono parimenti fondati.
Nella specie, la Corte d’appello, con riguardo sia al figlio (OMISSIS) sia al figlio (OMISSIS) (per quest’ultimo limitandosi a confermare quanto statuito dal Tribunale), si e’ limitata a ritenere non dimostrata una colpevole inerzia del medesimo nel reperimento di un lavoro.
Ora, il ricorrente deduce che, per il figlio (OMISSIS), la stessa controparte aveva allegato che egli aveva trovato lavoro, percependo un reddito mensile di Euro 1.200,00, mentre l’altro figlio (OMISSIS) aveva (OMISSIS) ed erano passati sei anni dal conseguimento della licenza media, senza che lo stesso avesse trovato un lavoro ne’ avesse intrapreso un percorso di formazione, con conseguente dimostrazione della sua inerzia colpevole.
Questa Corte (Cass. 40282/2021) ha, di recente, statuito che “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un’attivita’ retribuita, ancorche’ prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, puo’ costituire un elemento rappresentativo della capacita’ del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attivita’ lavorativa a tempo determinato e’ idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che puo’ essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione”.
Sempre questa Corte (Cass. 38366/2021) ha affermato che “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore eta’, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non puo’ soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensi’ attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni piu’ essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso”. Gia’ si era chiarito che l’obbligo del genitore non convivente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne “non puo’ essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiche’ il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacita’, inclinazioni e (purche’ compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. 17183/2020; Cass. 13/10/2021, n. 27904; cfr. anche Cass. n. 32529 del 14/12/2018). Peraltro, da tempo, questa Corte aveva precisato l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro secondo le regole dell’articolo 148 c.c. nel mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore eta’, ma continua invariato finche’ i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, oppure finche’ non diano la prova che il figlio e’ stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand’anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa” (Cass. 7990/1996; Cass. 2289/2001; cass. 23596/2006; Cass. 1773/2012; Cass. 12592/2016).
Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto, quindi, al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunita’ reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunita’ lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Ora, quanto al figlio (OMISSIS) viene denunciato anche un vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5, fondato, di omesso esame di fatto decisivo, mentre quanto al figlio (OMISSIS) la sentenza non da’ neppure conto del fatto che, nella specie, il genitore interessato aveva allegato il venire meno dell’obbligo, stante la colpevole inerzia dello stesso a reperire un’attivita’ lavorativa, una volta raggiunta la maggiore eta’, considerato il personale percorso scolastico e di formazione.
7. Di conseguenza, il primo motivo di ricorso, involgente error in procedendo sulla statuizione del quantum dell’assegno di mantenimento dei figli, e’ assorbito.
8. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei motivi quarto, quinto, settimo, ottavo, infondati il secondo e il terzo, assorbiti il primo ed il sesto, inammissibile il nono, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del

presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi quarto, quinto, settimo, ottavo, infondati il secondo e il terzo, assorbiti il primo ed il sesto, inammissibile il nono, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52 siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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