Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25677.
Il dovere di lealtà processuale non può avere portata tale che la parte debba spingersi sino a sopperire ai difetti delle iniziative processuali della controparte
Il dovere di lealtà processuale posto dall’articolo 88 cod. proc. civ. non può avere portata tale che la parte, ai fine di osservarlo, debba spingersi sino a sopperire ai difetti delle iniziative processuali della controparte, a detrimento della tutela dei propri interessi (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte d’appello aveva posto le spese del giudizio di primo grado a carico della convenuta soccombente, odierna ricorrente, imputandole, in violazione del dovere di lealtà processuale ex articolo 88 cod. civ. di non aver indicato agli attori un litisconsorte necessario nell’azione dagli stessi promossa, determinando in tal modo la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio e la conseguente rimessione della causa al primo giudice: infatti, specifica il giudice di legittimità, è l’attore che ha l’onere di individuare i soggetti legittimati passivamente, instaurando così correttamente il contraddittorio, tanto più che, come nella vicenda in esame, l’atto su cui si fondava l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, ovvero, il permesso di costruire, era stato depositato sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado e quindi parte attrice ben avrebbe potuto e dovuto avvedersene e lo stesso giudice del merito rilevarlo d’ufficio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 settembre 2003, n. 13427).
Ordinanza|| n. 25677. Il dovere di lealtà processuale non può avere portata tale che la parte debba spingersi sino a sopperire ai difetti delle iniziative processuali della controparte
Data udienza 22 giugno 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Parti processuali – Difensori – Osservanza del dovere di lealtà processuale – Art. 88 cpc – Rispetto come onere della parte – Possibilità della parte di sopperire ai difetti delle iniziative processuali della controparte – Esclusione – Tutela dei propri interessi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CHIECA Danilo – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – rel. Consigliere
Dott. PIRARI Valeria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23422/2020 proposto da:
(OMISSIS), difesa dagli avvocati (OMISSIS), domiciliata a Roma presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), difesi dall’avvocato (OMISSIS), domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 146/2020 depositata il 26/02/2020.
Ascoltata la relazione dal consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 22/06/2023.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), anche quali eredi di (OMISSIS), convenivano dinanzi al Tribunale di Perugia (OMISSIS) per la demolizione di opere costruite in violazione delle distanze legali. In primo grado si vedevano accogliere le domande di demolizione e di risarcimento di Euro 5.000. In secondo grado e’ stata dichiarata la nullita’ del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), con la conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado. Inoltre, e’ stata condannata la convenuta alle spese del giudizio di primo grado (Euro 6.000 per compensi, oltre a Euro 348 per spese), mentre le spese del giudizio di secondo grado sono state compensate integralmente.
Ricorre in cassazione la convenuta con due motivi, illustrati da memoria. Resistono gli attori con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di secondo grado. Si deduce violazione dell’articolo 91 c.p.c. e articolo 92 c.p.c., comma 2.
Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia posto le spese del giudizio di primo grado a carico della convenuta imputandole la violazione del dovere di lealta’ processuale ex articolo 88 c.p.c. per non avere indicato agli attori la persona di (OMISSIS) come litisconsorte necessario nell’azione da essi promossa. Si deduce violazione degli articoli 88 e 91 c.p.c., articolo 92 c.p.c., comma 2, articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 2 e articoli 100 e 102 c.p.c..
2. – E’ da esaminare innanzitutto, per ragioni di priorita’ logica, il secondo motivo.
Censurata e’ la seguente argomentazione: la condotta tenuta dalla convenuta nel giudizio di primo grado non e’ stata conforme al dovere di lealta’ prescritto dall’articolo 88 c.p.c., dal momento che costei, nel richiedere il permesso di costruire, aveva dichiarato di agire non solo in proprio ma anche quale procuratrice di (OMISSIS); pertanto costei ben sapeva che costui avrebbe dovuto essere chiamato in causa quale litisconsorte necessario. Poiche’ la nullita’ del giudizio di primo grado deriva dunque dalla violazione di tale dovere da parte della convenuta, in conformita’ a quanto prescritto dall’articolo 92 c.p.c., le spese del giudizio di primo grado vanno poste a suo carico.
Questo motivo e’ fondato.
La violazione del dovere di lealta’ e probita’ ex articolo 88 c.p.c. giustifica ex articolo 92 c.p.c., comma 1 la condanna della parte che se n’e’ resa autrice al rimborso delle spese che l’altra parte ha dovuto sostenere a causa di tale condotta illecita, indipendentemente dalla soccombenza. Pertanto, non viola il principio della soccombenza il giudice che pone a carico della parte vittoriosa le spese di lite, ove accerti – con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato – che esse sono state causate dalla violazione dell’articolo 88 c.p.c. ad opera della parte vincitrice (cfr. Cass. 13427/2003).
Nel caso di specie, pero’, la Corte di appello non ha motivato congruamente, poiche’ ha esteso indebitamente l’ambito di applicazione del dovere di lealta’ processuale, esigendo che la parte per rispettarlo debba spingersi sino a sopperire ai difetti delle iniziative processuali della controparte, a detrimento della tutela dei propri interessi. Infatti, e’ l’attore che ha l’onere di individuare i soggetti legittimati passivamente, instaurando cosi’ correttamente il contraddittorio, tanto piu’ che – come nel caso di specie – l’atto su cui si fondava l’eccezione di difetto di integrita’ del contraddittorio (cioe’, il permesso di costruire) era stato depositato sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado e quindi l’attore ben avrebbe dovuto rendersi conto del problema (ed anche il giudice ben avrebbe potuto rilevare d’ufficio la questione).
Il secondo motivo e’ accolto.
Ne segue il logico assorbimento del primo motivo.
3. – In sintesi, e’ accolto il secondo motivo di ricorso, e’ assorbito il primo motivo, e’ cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e’ rinviata la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui e’ demandata altresi’ la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda altresi’ la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
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