Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 ottobre 2020| n. 29645.
Il documento rappresentativo di un atto descrittivo o narrativo può fungere da prova soltanto qualora la dichiarazione documentata rilevi di per sé come fatto storico, e non esclusivamente come rappresentazione di un fatto, poiché in tale ultima ipotesi, essa va acquisita e documentata nelle forme del processo, risultando altrimenti violato il principio del contraddittorio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza in cui era stata ritenuta utilizzabile come prova documentale, ex art. 234 cod. proc. pen., una nota della polizia giudiziaria che riportava le dichiarazioni rese dal direttore di una banca circa l’intestazione di un conto corrente, senza che detto funzionario fosse stato escusso quale teste nel dibattimento, come ritualmente richiesto dalla difesa).
Sentenza|26 ottobre 2020| n. 29645
Data udienza 14 settembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Appropriazione indebita – Simulazione di reato – Condanna – Prova documentale – Acquisizione ex art.234 c.p.p. – Documento rappresentativo di un atto descrittivo o narrativo – Può fungere da prova solo se la dichiarazione documentata rilevi di per sé come fatto storico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CERVADORO Mirella – Presidente
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere
Dott. DE SANTIS Anna M – rel. Consigliere
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. ad (OMISSIS);
avverso la sentenza resa in data 14/11/2017 dalla Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Dott. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha illustrato i motivi, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 3/12/2014, aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei delitti di appropriazione indebita e di simulazione di reato, condannandolo alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione, con subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla restituzione dell’autovettura oggetto di appropriazione o del suo equivalente.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. (OMISSIS), il quale ha dedotto:
2.1 l’inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 157 c.p.p. e la mancanza, manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione con riguardo all’eccepita nullita’ della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio.
La difesa rappresenta che la Corte territoriale, discostandosi dalle argomentazioni reiettive del primo giudice, ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione a giudizio fosse stata correttamente effettuata in quanto -in esito ad un primo tentativo eseguito il 23/7/2013 dall’ufficiale giudiziario presso l’abitazione del prevenuto, cui faceva seguito l’inoltro di raccomandata, in data 8 agosto seguente risulta effettuato il ritiro della stessa presso l’ufficio postale con conseguente perfezionamento dell’atto nel rispetto dei termini di legge. Sostiene, tuttavia, la difesa che, nella specie, la notificazione non avvenne a mezzo del servizio postale ai sensi dell’articolo 170 c.p.p., comma 1, ma attraverso l’ufficiale giudiziario, il quale era tenuto a dare comunicazione all’imputato dell’avvenuto deposito dell’avviso affisso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Siffatto adempimento non risulta documentato in atti mentre e’ inconfutabile la circostanza che l’imputato, preso atto dell’avviso, ebbe a ritirare il plico contenente la citazione diretta a giudizio presso la Casa Comunale solo il 12 novembre 2013, ovvero sette giorni prima dell’udienza dibattimentale. Pertanto, secondo il ricorrente l’attestazione di ricevimento in data 8 agosto 2013, non sottoscritta dall’imputato, non e’ collegabile ad alcun documento relativo alla vocatio in iudicium;
2.2 l’inosservanza dell’articolo 195 c.p.p., commi 1, 3 e 4 e articolo 430 c.p.p., comma 2, e correlata mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di inutilizzabilita’ della nota del Commissariato di Primavalle in data 11/11/2014, contenente accertamenti in ordine agli intestatari dei conti correnti sui quali era stato appoggiato il pagamento dei canoni di leasing relativi al veicolo Mercedes oggetto di contestazione sub 1), acquisita dal primo giudice in esito al provvedimento ex articolo 507 c.p.p. del 16/7/2014, con il quale aveva disposto che il P.m. provvedesse ad accertare la provenienza delle somme a tal fine utilizzate, senza provvedere all’esame del funzionario bancario all’uopo escusso dalla P.g. con conseguente violazione del principio dell’oralita’ e del contraddittorio nonche’ dei limiti imposti alla testimonianza de relato. I giudici d’appello hanno ritenuto che la nota fosse acquisibile ex articolo 234 c.p.p. ed utilizzabile nella parte in cui contiene un accertamento documentale sebbene alla stessa non siano allegati documenti relativi alle circostanze affermate, riportandosi esclusivamente quanto appreso dal direttore di una filiale di (OMISSIS), dati che non avrebbero potuto essere oggetto di testimonianza da parte degli operanti. La difesa sottolinea che l’uso processuale delle dichiarazioni rese da un testimone de relato e’ subordinata all’indicazione della fonte da cui ha appreso la notizia e quando una delle parti ne chieda l’esame il giudice deve disporne la citazione mentre, nella specie, il Tribunale ha acquisito de plano la nota, respingendo la richiesta della difesa di escutere il soggetto dichiarante in violazione dell’articolo 195 c.p.p., commi 1 e 3.
La Corte di merito ha confuso la documentazione di un’attivita’ investigativa con la prova documentale del fatto che essa mirava ad appurare, disattendendo il gravame difensivo con argomenti del tutto insufficienti e travisando la doglianza difensiva relativa all’invocata declaratoria di nullita’ concernente non la nota inviata dalla Questura sebbene il provvedimento acquisitivo del primo giudice;
2.3 l’inosservanza dell’articolo 495 c.p.p., comma 2, articolo 507 c.p.p. e articolo 603 c.p.p., comma 2, e la violazione dell’articolo 6 par. 1 della CEDU con riguardo alla omessa acquisizione di mezzi di prova ritualmente richiesti e necessari ai fini del decidere con conseguente violazione del diritto di difesa. La difesa segnala che, a seguito dell’acquisizione della nota della Questura di Roma relativa alle indagini sollecitate dal primo giudice ex articolo 507 c.p.p., aveva richiesto al Tribunale l’escussione in qualita’ di teste del Direttore della Filiale (OMISSIS) per assumere dal medesimo le informazioni relative all’intestazione del conto utilizzato per il pagamento di parte delle rate di leasing. A seguito di reiezione della richiesta veniva interposto specifico gravame sul punto che la sentenza impugnata rigettava, ritenendo che la mancata assunzione di prova decisiva non e’ prospettabile in relazione a prove di cui si sia sollecitata l’ammissione ex articolo 507 c.p.p., non accolta per difetto dei presupposti legittimanti, senza considerare che l’istanza di integrazione formulata tendeva a ripristinare la regolarita’ nel metodo di acquisizione della prova dichiarativa confluita nel fascicolo dibattimentale in maniera illegittima. La Corte territoriale per tal via ha eluso l’obbligo di fornire adeguata replica alla specifica deduzione difensiva, volta ad evidenziare la necessita’ di assumere la testimonianza del funzionario al fine di verificare l’assunto difensivo che contesta la riferibilita’ al prevenuto e ai propri familiari del conto corrente usato per il pagamento dei ratei di leasing, nonostante la giurisprudenza di legittimita’ abbia evidenziato il diritto della parte a chiedere la prova contraria a seguito dell’esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria. Ne’ i giudici d’appello hanno fornito congrua giustificazione alla richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale per assumere la testimonianza del cennato funzionario bancario e per acquisire la documentazione relativa all’intestazione e gestione del conto corrente acceso presso (OMISSIS) con conseguente violazione del diritto dell’imputato a confrontarsi con un teste in presenza del giudice, imprescindibile garanzia dell’equo processo secondo la giurisprudenza della CEDU;
2.4 la violazione dell’articolo 649 c.p. e il correlato vizio di motivazione. La difesa lamenta che la Corte di merito, a differenza del primo giudice che sul punto relativo all’intestazione del conto corrente indicato per il pagamento dei canoni di leasing ritenne di disporre approfondimenti officiosi a seguito delle dichiarazioni rese dall’imputato, ha invece reputato in maniera superficiale che l’imputato avrebbe dapprima ammesso il pagamento di quattordici rate dal conto a lui intestato, ritrattando l’affermazione in sede di contraesame del difensore. Osserva ulteriormente la difesa che la sentenza impugnata ha omesso di replicare alle considerazioni difensive relative al difetto di prova circa l’effettiva instaurazione di una rapporto di possesso qualificato tra il prevenuto e il veicolo asseritamente oggetto di appropriazione, essendo emerso in dibattimento che l’autovettura Mercedes Benz di cui si controverte non era mai stata coperta da assicurazione e non esistono dati che ne accertino la circolazione in Italia e nell’area Schengen;
2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata del tutto omesso di interloquire in ordine alle doglianze difensive articolate sul punto e in relazione alla dosimetria della pena. Allo stesso modo i giudici d’appello hanno omesso la motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento del beneficio della non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La questione relativa all’eccepita nullita’ del decreto di citazione a giudizio per inosservanza del termine di comparizione e’ destituita di pregio. Come esattamente rilevato dalla Corte di merito la notifica all’imputato deve ritenersi perfezionata, a norma dell’articolo 157 c.p.p., comma 8, con il ritiro – avvenuto in data 8/8/2013 da parte di familiare convivente- della raccomandata contenente l’avviso dell’avvenuto deposito dell’atto presso la Casa Comunale. Questa Corte ha chiarito che, in tema di notificazioni eseguite ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8, la conoscenza dell’atto ed i conseguenti effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l’interessato dell’avvenuto deposito, presso la casa comunale, dell’atto da notificare (Sez. 6, n. 21352 del 18/06/2020, P, Rv. 279285; Sez. 2, n. 21984 del 04/05/2017, Busetto, Rv. 270095) e, qualora la stessa non possa essere recapitata per assenza od inidoneita’ delle persone chiamate a riceverla e non venga ritirata nei termini, l’ufficiale giudiziario non e’ tenuto ad informare il destinatario della notifica del deposito e delle formalita’ compiute mediante la spedizione di una ulteriore raccomandata (Sez. 4, n. 14183 del 06/03/2015, Anastasi, Rv. 263309; Sez. 2, n. 6953 del 02/02/2010, D’Ambra, Rv. 246486).
4. Fondate s’appalesano, di contro, le censure svolte con il secondo e il terzo motivo nei termini di seguito specificati. La difesa lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’avvenuta acquisizione da parte del primo giudice di una nota della Questura di Roma in data 11.11.2014, prodotta dal P.m. e redatta ad evasione della richiesta del Tribunale ex articolo 507 c.p.p. di accertamenti bancari finalizzati ad appurare la titolarita’ del conto corrente utilizzato per l’effettuazione dei parziali pagamenti delle rate di leasing. In sede di gravame la difesa contestava l’utilizzabilita’ dell’atto riportante le dichiarazioni del non identificato direttore della Filiale (OMISSIS) di Via (OMISSIS) circa l’intestazione al prevenuto e alla moglie del conto corrente nonche’ la reiezione della richiesta di assumere quale teste il citato funzionario sulle circostanze oggetto di approfondimento officioso, con conseguente violazione dei diritti di difesa dell’imputato.
La Corte di merito ha ritenuto l’atto acquisibile ex articolo 234 c.p.p. ed “utilizzabile sia pure limitatamente alla parte in cui contiene un accertamento documentale e non, invece, con riferimento a dichiarazioni di soggetti, evidentemente non utilizzabili se non per il tramite di una deposizione nel contraddittorio tra le parti” (pag. 2). Sennonche’ non risulta affatto chiaro quali siano i contenuti concretamente utilizzabili diversi dalle informazioni oralmente assunte dal direttore della Filiale e integranti l’evocata prova documentale, non potendo la stessa identificarsi nell’atto di P.g. trasmesso in esito ad una specifica richiesta della pubblica accusa, e, quindi, di formazione endoprocedimentale. Ne’ la sentenza impugnata ha evidenziato le ragioni che eventualmente rendevano irrilevanti gli accertamenti disposti ex articolo 507 c.p.p., limitandosi a richiamare ammissioni asseritamente effettuate dal ricorrente in sede d’esame, i cui termini sono stati precisati e rettificati in sede di controesame in guisa tale da far ritenere necessario al primo giudice di disporre un’attivita’ integrativa della prova.
Questa Corte ha rimarcato che il documento rappresentativo di un atto descrittivo o narrativo puo’ fungere da prova soltanto qualora la dichiarazione documentata rilevi di per se’ come fatto storico, e non esclusivamente come rappresentazione di un fatto, poiche’ in tale ultima ipotesi, essa va acquisita e documentata nelle forme del processo, risultando altrimenti violato il principio del contraddittorio (Sez. 2, n. 38871 del 04/10/2007,Lattanzio,Rv. 238220). L’apodittico assunto della Corte territoriale non consente alcuna verifica circa la corretta applicazione del richiamato principio ne’ tantomeno autorizza a ritenere positivamente esperita prova di resistenza in ordine alla superfluita’ degli elementi di prova versati in atti a mezzo della nota contestata (Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Ricco ed altro, Rv. 231832).
5. A fronte delle rilevate ed assorbenti lacune motivazionali della sentenza impugnata, che esimono dal vaglio delle ulteriori censure, si pone il rilievo circa l’ultroneita’ di una statuizione di rinvio al giudice d’appello, essendo nelle more decorso il termine massimo di prescrizione degli illeciti ascritti che, secondo contestazione, risultano consumati al piu’ tardi nel luglio 2010.
Infatti, il rilevamento in sede di legittimita’ della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna, impugnata in ordine alla responsabilita’ dell’imputato, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa (ex multis, Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva e altri, Rv. 267844; Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Milanese, Rv. 278943; Sez. 4, n. 13869 del 05/03/2020, Sassi, Rv. 278761).
6. Alla luce delle considerazioni svolte s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati ascritti all’imputato estinti per maturata prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ i reati sono estinti per prescrizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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