Corte di Cassazione, sezioni unite penali, Sentenza 2 gennaio 2020, n. 51
Massima estrapolata:
In tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ab origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.
Sentenza 2 gennaio 2020, n. 51
Data udienza 28 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. FUMU Giacomo – Consigliere
Dott. MAZZEI Antonella – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/04/2018 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso: nei confronti di (OMISSIS) per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione; nei confronti di (OMISSIS) per l’annullamento senza rinvio per i reati di falso perche’ estinti per prescrizione, per l’annullamento con rinvio per l’ulteriore reato di peculato di cui al capo 72 e per il rigetto nel resto;
udito per i ricorrenti l’avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 26 aprile 2018, la Corte di appello di Brescia, per quanto e’ qui di interesse, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 31 gennaio 2017, dichiarata l’estinzione per prescrizione degli altri reati per i quali in primo grado era intervenuta condanna, ha confermato la condanna di (OMISSIS) per i reati di peculato e di falsita’ ideologica e materiale in atto pubblico (capo 72: fatti commessi il 26 ottobre 2010), e di (OMISSIS) per i reati di falsita’ ideologica in atto pubblico (contestati come violazione dell’articolo 480 c.p., ma qualificati nelle sentenze di merito come falsita’ ideologica in atti pubblici ai sensi dell’articolo 479 c.p.: capo 92, fatti commessi il (OMISSIS) e il (OMISSIS)).
2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), con due distinti atti sottoscritti dai difensori, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Il primo ricorso sottoscritto dall’avvocato (OMISSIS) articola tre motivi.
2.1.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli articoli 270 e 271 c.p.p.. La sentenza impugnata ha respinto il motivo di appello con cui era stato contestato il provvedimento di rigetto da parte del Tribunale di Bergamo dell’eccezione di inutilizzabilita’ delle captazioni di cui ai RIT (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sebbene i delitti contestati nel capo 72 siano oggetto di un “diverso procedimento” ex articolo 270 c.p.p., e, per essi, non sia previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Per giustificare l’uso probatorio dei risultati delle captazioni, il giudice di primo grado aveva ravvisato un collegamento probatorio e investigativo tra i reati per i quali erano state autorizzate le intercettazioni e quelli di cui al capo 72), ma, nel caso di specie, non esiste, ad esempio, alcun nesso tra il delitto di peculato ipotizzato con riferimento all’appropriazione del denaro dell’arrestato Sorci e le intercettazioni disposte nel procedimento relativo a (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 326 c.p., anche considerando che dette intercettazioni avevano indotto a sospettare un coinvolgimento dei Carabinieri, il che poteva riguardare il delitto di cui al capo 3), ma non rendeva legittimo l’uso di quelle intercettazioni in qualsiasi reato ipoteticamente ascrivibile ai Carabinieri stessi.
L’ulteriore argomento sviluppato dal Tribunale di Bergamo per ritenere utilizzabili le intercettazioni, secondo cui i risultati di tale mezzo di ricerca della prova avevano fornito la notitia criminis in ordine agli ulteriori fatti, permettendo una successiva autonoma attivita’ di captazione, inoltre, non considera che le originarie intercettazioni avrebbero potuto costituire solo l’inizio di una nuova indagine, laddove la Corte di appello, rigettando l’eccezione, ha fatto erroneamente riferimento ad una mera diversa qualificazione dei fatti, mentre, nel caso di specie, non viene in rilievo una diversa qualificazione, ma fatti del tutto eterogenei rispetto a quelli per i quali erano state autorizzate le intercettazioni.
L’inutilizzabilita’ delle intercettazioni vanificherebbe l’impianto accusatorio, superando ogni possibile prova di resistenza.
2.1.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’imputazione di peculato, vizi di motivazione. A fondamento della conferma dell’affermazione di responsabilita’ penale per il capo in esame, la Corte di appello ha valorizzato alcuni elementi (la sottoscrizione da parte del ricorrente dei verbali di arresto, perquisizione e sequestro; il riconoscimento nei suoi confronti di Sorci; la partecipazione alla perquisizione e all’arresto) relativi a circostanze non contestate e prive di valenza indiziaria. La conversazione tra Gambirasio e Quartaroli non e’ dimostrativa dell’effettivo coinvolgimento di (OMISSIS), mentre e’ un dato neutro la circostanza che, durante il conteggio della somma sequestrata in caserma, Sorci avesse timidamente tentato di contestare l’importo, senza rilievi da parte di (OMISSIS). In ogni caso, la sentenza impugnata non ha considerato la scarsa credibilita’ di Sorci, ne’ e’ stato adeguatamente valutato il fatto che un imputato accusato da Sorci in un diverso procedimento era stato assolto per l’inaffidabilita’ del dichiarante.
2.1.3. Il terzo motivo denuncia, in relazione alle imputazioni di falso, vizi di motivazione. L’accoglimento delle doglianze relative alla condotta distrattiva escluderebbe qualsiasi dolosa falsita’ ideologica, mentre, per quanto riguarda il falso materiale relativo all’apposizione, da parte di (OMISSIS), della firma di Quartaroli nei verbali, la Corte di appello valorizza una conversazione che ha ad oggetto un fatto futuro, ma che non dimostra il suo effettivo accadimento, tanto piu’ che non e’ stata disposta alcuna perizia sulla genuinita’ della firma di Quartaroli.
2.2. Il secondo ricorso sottoscritto dall’avvocato (OMISSIS) articola cinque motivi.
2.2.1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’imputazione di peculato, inosservanza dell’articolo 192 c.p.p., comma 2, in quanto gli indizi valorizzati dalla Corte di appello non risultano gravi, ma generici e non univoci. La sottoscrizione dei verbali da parte di (OMISSIS) e il suo riconoscimento da parte di (OMISSIS) sono carenti di qualsiasi valore indiziante, cosi’ come la conversazione tra Quartaroli e Gambirasio, riferibile alla sola operazione di polizia giudiziaria e non accompagnata dalla prova di accordi criminosi desunti da conversazioni precedenti o successive. La partecipazione di (OMISSIS) alla perquisizione e all’arresto e’ intervenuta quando la perquisizione ed il conseguente rinvenimento del denaro erano gia’ avvenuti. Quanto alle domande di (OMISSIS) sull’ammontare del denaro sequestrato al momento del suo conteggio, la Corte di appello non ha considerato ne’ che (OMISSIS) si era limitato a riferire di una timida richiesta all’appuntato (OMISSIS), ne’ l’obiettiva inattendibilita’ del teste. Quanto alla conversazione tra Quartaroli e (OMISSIS), la Corte di appello non ha considerato una conversazione precedente tra il primo e (OMISSIS), nella quale (OMISSIS) aveva formulato la stessa richiesta di firmare per lui.
2.2.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’imputazione di peculato, vizi di motivazione, in riferimento all’assenza di argomentazioni logiche o di massime di esperienza idonee a giustificare la valutazione del giudice di appello e a garantire l’osservanza della regola di giudizio di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 2.
2.2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell’articolo 270 c.p.p., in riferimento alla ritenuta utilizzabilita’ dei risultati di intercettazioni disposte nell’ambito di un procedimento diverso, relativo ad ipotesi di reato ulteriori e diverse rispetto a quelle per le quali le intercettazioni erano state autorizzate, facendo erroneamente riferimento ad un mero mutamento della qualificazione giuridica dei fatti.
2.2.4. Il quarto motivo denuncia, in relazione alle imputazioni di falso, inosservanza dell’articolo 157 c.p., e articolo 161 c.p., comma 2, in riferimento all’erronea affermazione che il termine di prescrizione per i fatti accaduti il 26 ottobre 2010 sarebbe decorso dopo le ore 24 del 26 aprile 2018, giorno della sentenza di appello, laddove doveva aversi riguardo proprio a quel giorno, in cui scadeva il termine di anni sette e mesi sei.
2.2.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza dell’articolo 585 c.p.p., comma 4, in riferimento alla declaratoria di tardivita’ dei motivi nuovi o aggiunti (compresivi di una richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale) depositati in data 11/04/2018 in vista dell’udienza del 26/04/2018.
3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avvocato (OMISSIS), denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, inosservanza dell’articolo 547 c.p.p., e contraddittorieta’ della sentenza di appello in punto di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado. La sentenza di primo grado ha riconosciuto l’imputata colpevole del reato di cui all’articolo 479 c.p., a fronte della contestazione di una falsita’ ideologica in certificazioni ex articolo 480 c.p., senza che di tale diversa qualificazione giuridica fosse stato dato atto nel dispositivo. La Corte di appello si e’ limitata a rilevare che, in mancanza di appello del pubblico ministero, la pena non poteva essere modificata, non ponendo rimedio al contrasto tra motivazione e dispositivo, mentre avrebbe dovuto dare prevalenza a quest’ultimo, inquadrando il fatto nella fattispecie di cui all’articolo 480 c.p., reato per la quale e’ ormai decorso il termine di prescrizione.
4. Investita della cognizione dei ricorsi, la Sesta Sezione penale, con ordinanza n. 11160 del 13/02/2019, li ha rimessi alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto nella giurisprudenza di legittimita’.
4.1. L’ordinanza di rimessione, preliminarmente, muove da un’accurata disamina della fattispecie concreta, rilevando che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, proprio dalle conversazioni intercettate era stato possibile desumere come (OMISSIS) e Gambirasio avessero preordinato l’operazione di sequestro di droga e denaro ai danni di (OMISSIS) presso il bad & breakfast in cui questi dimorava, con l’intesa di renderne partecipe anche il Comandante della Stazione (OMISSIS), poi sopraggiunto, e di dividere tra loro parte della somma rinvenuta, redigendo quindi verbali non conformi al vero e recanti, da ultimo, la sottoscrizione apocrifa di (OMISSIS). Osserva la Sesta Sezione che le operazioni di intercettazione telefonica sono state disposte al fine di fare luce su un’ipotesi di reato incentrata sull’utilizzazione indebita di notizie riservate, ai sensi dell’articolo 326 c.p., comma 3, dovendosi ricostruire la rete degli informatori di cui si avvalevano tali (OMISSIS) e (OMISSIS), nell’interesse di una societa’. L’allargarsi dell’indagine ha visto il coinvolgimento di alcuni Carabinieri della Stazione di Zogno, risultati in vario modo in contatto con i predetti soggetti e in quanto raggiunti da elementi indiziari, tali da estendere le intercettazioni ad utenze in loro possesso.
Rileva ancora l’ordinanza di rimessione che, rispondendo alle eccezioni di inutilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni, il Tribunale di Bergamo, con l’ordinanza del 28 giugno 2016, ha ritenuto che anche le conversazioni valorizzate nei confronti di (OMISSIS) con riferimento ai delitti di peculato e falso in atto pubblico di cui al capo 72) fossero utilizzabili, essendo ravvisabile un collegamento tra le notizie di reato, posto che, a mano a mano, erano sorte esigenze di approfondimento della posizione degli indagati, emergenti anche dalle richieste di proroga delle operazioni in corso, compresa quella dell’8 agosto 2010, riferite al coinvolgimento degli appartenenti alla Stazione di Zogno in relazione sia al collegamento con (OMISSIS), sia ad uno scambio di favori, potendosi in tale quadro ipotizzare anche i reati di violazione del segreto d’ufficio, di peculato e di corruzione; analoghe valutazioni avrebbero dovuto essere ripetute, secondo il Tribunale, con riferimento alle operazioni di intercettazione di cui ai RIT (OMISSIS), poi prorogate.
Osserva altresi’ la Sesta Sezione che, mentre i rilievi della Corte di appello risultano assertivi e sostanzialmente privi di concreta motivazione, quelli del giudice di primo grado, comunque richiamati dalla sentenza impugnata, non indicano un preciso collegamento tra i fatti per i quali erano state a mano a mano autorizzate e prorogate le operazioni di intercettazione e quelli per i quali, anche sulla base delle conversazioni intercettate, e’ stata confermata la condanna di (OMISSIS) nel giudizio di appello: invero, non e’ stato “posto in luce un collegamento oggettivo, inerente alla struttura dei fatti oggetto di verifica, probatorio, in relazione all’interdipendenza dei reati e all’influenza di taluno di essi sulla prova dell’altro, o finalistico, in relazione alla preordinazione di alcuni in funzione della commissione o dell’occultamento di altri, tra i reati per i quali sono state autorizzate le operazioni di intercettazione, rilevanti ai fini del decidere, e i reati per i quali e’ stata confermata la condanna di (OMISSIS)”, tanto piu’ che “i reati di peculato e di falso di cui al capo 72 presentano rispetto agli altri un collegamento puramente occasionale ed estrinseco, come confermato dal fatto che il Tribunale ha ritenuto di escludere in relazione ai reati di cui al capo 72 il vincolo della continuazione con gli altri originariamente addebitati al (OMISSIS) e poi in grado di appello dichiarati estinti per prescrizione”.
4.2. Cio’ premesso, l’ordinanza di rimessione si sofferma sul contrasto rinvenuto nella giurisprudenza di legittimita’.
In estrema sintesi, secondo un primo orientamento, va privilegiata una nozione di tipo strutturale e non formale di diverso procedimento, che dunque non consideri tanto l’aspetto estrinseco della separazione e del numero di iscrizione, ma quello sostanziale (Sez. 6, n. 11472 del 2/12/2009, dep. 2010, Paviglianiti, Rv. 246524), con la conseguenza che il procedimento e’ da considerarsi “identico quando tra il contenuto dell’originaria notizia di reato, alla base dell’autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico” (Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, Filippi, Rv. 254285). A questo orientamento ha aderito Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris.
Per un secondo indirizzo, invece, a fronte di un provvedimento autorizzativo legittimamente emesso per uno dei reati contemplati dall’articolo 266 c.p.p., le operazioni di intercettazione devono considerarsi utilizzabili per tutti i reati relativi al medesimo procedimento, in tal senso dovendosi valutare quanto desumibile dall’articolo 271 c.p.p. che collega l’inutilizzabilita’ ad intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti, mentre l’articolo 270 c.p.p., deve ritenersi applicabile nel caso di procedimento originariamente diverso. Nell’ambito di questo orientamento, peraltro, alcune pronunce affermano che “i risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell’ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, che riguardino distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilita’ di cui all’articolo 266 c.p.p., sono sempre utilizzabili, ancorche’ lo stesso sia stato successivamente frazionato a causa della eterogeneita’ delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati, poiche’ in tal caso non trova applicazione l’articolo 270 c.p.p., che postula l’esistenza di piu’ procedimenti “ab origine” tra loro distinti” (Sez. 6, n. 53418 del 4/11/2014, De Col, Rv. 261838; Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014, dep. 2015, La Volta, Rv. 262496; Sez. 4, n. 29907 del 8/4/2015, Della Rocca, Rv. 264382), mentre altre ritengono che gli esiti siano utilizzabili per tutti i reati, anche se per taluno di essi le operazioni di intercettazione non sarebbero autorizzabili (Sez. 6, n. 19496 del 21/2/2018, Cante, Rv. 273277; Sez. F., n. 35536 del 23/8/2016, Tagliapietra, Rv. 267598).
5. In data 21 marzo 2019, il Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la sua trattazione l’udienza pubblica del 27 giugno 2019, poi differita all’udienza del 24 ottobre 2019, nella quale, rilevata l’adesione dei difensori all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane, il processo veniva rinviato all’udienza odierna.
6. In data 11 ottobre 2019, l’avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), ha depositato una memoria con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso, sostenendo, con riferimento alla questione controversa, la necessita’, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, di accogliere la nozione sostanzialistica di “procedimento diverso” elaborata dalla giurisprudenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto in relazione alla quale il ricorso e’ stato rimesso alle Sezioni Unite puo’ essere cosi’ sintetizzata: se il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni siano state disposte, di cui all’articolo 270 c.p.p., riguardi anche i reati non oggetto della intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece gia’ oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione.
2. L’esame della questione controversa presuppone la ricognizione del quadro costituzionale di riferimento. Ricognizione, questa, che deve muovere dal richiamo all’articolo 15 Cost., che tutela due distinti interessi, “quello inerente alla liberta’ ed alla segretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalita’ definiti inviolabili dall’articolo 2 Cost., e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzionale” (Corte Cost., sent. n. 34 del 1973). La stretta attinenza del diritto alla liberta’ e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione al nucleo essenziale dei valori di personalita’ induce la giurisprudenza costituzionale “a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non puo’ esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignita’ umana”, il che comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilita’: in base all’articolo 2 Cost., “il diritto a una comunicazione libera e segreta e’ inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non puo’ essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalita’ avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente”, mentre, in base all’articolo 15 Cost., “lo stesso diritto e’ inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non puo’ subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreche’ l’intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell’interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell’autorita’ giudiziaria” (Corte Cost., sent. n. 366 del 1991).
L’esigenza di repressione dei reati corrisponde “a un interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento e’ assolutamente inderogabile”, interesse che giustifica “anche il ricorso a un mezzo dotato di formidabile capacita’ intrusiva, quale l’intercettazione telefonica”; d’altra parte, “le restrizioni alla liberta’ e alla segretezza delle comunicazioni conseguenti alle intercettazioni telefoniche sono sottoposte a condizioni di validita’ particolarmente rigorose, commisurate alla natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la liberta’ e la segretezza delle comunicazioni” (Corte Cost., sent. n. 366 del 1991). Di qui la conclusione che “l’atto dell’autorita’ giudiziaria con il quale vengono autorizzate le intercettazioni telefoniche deve essere “puntualmente motivato””, ossia “deve avere una “adeguata e specifica motivazione”” (Corte Cost., sent. n. 366 del 1991; sent. n. 34 del 1973).
Con particolare riferimento alla disciplina ex articolo 270 c.p.p., dell’utilizzazione probatoria dei risultati di un’intercettazione in altro procedimento, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la liberta’ della comunicazione “risulterebbe pregiudicata, gravemente scoraggiata o, comunque, turbata ove la sua garanzia non comportasse il divieto di divulgazione o di utilizzazione successiva delle notizie di cui si e’ venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di intercettazioni al fine dell’accertamento in giudizio di determinati reati”, sicche’ “l’utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe l’intervento del giudice richiesto dall’articolo 15 Cost., in un’inammissibile “autorizzazione in bianco”, con conseguente lesione della “sfera privata” legata alla garanzia della liberta’ di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio” (Corte Cost., sent. n. 366 del 1991; sent. n. 63 del 1994). In questo quadro, l’articolo 270 c.p.p., comma 1, pone “una norma del tutto eccezionale”: “la possibilita’ di utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell’ambito di un determinato processo limitatamente ai procedimenti diversi, relativi all’accertamento di reati per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza, risponde all’esigenza di ammettere una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, giustificata dall’interesse dell’accertamento dei reati di maggiore gravita’”; in altri termini, “la norma che eccezionalmente consente, in casi tassativamente indicati dalla legge, l’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitatamente all’accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, costituisce indubbiamente un non irragionevole bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla liberta’ e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall’interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono” (Corte Cost., sent. n. 63 del 1994).
Le indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale, che come si vedra’ si riveleranno essenziali nell’esame della questione controversa, possono essere riassunte nei profili qui di particolare interesse.
L’autorizzazione del giudice non si limita a legittimare il ricorso al mezzo di ricerca della prova, ma circoscrive l’utilizzazione dei suoi risultati ai fatti-reato che all’autorizzazione stessa risultino riconducibili: essa, infatti, deve dar conto dei “soggetti da sottoporre al controllo” e dei “fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede” (Corte Cost., sent. n. 366 del 1991); riferimento, quest’ultimo, che rende ragione della delimitazione dell’utilizzabilita’ probatoria dei risultati dell’intercettazione ai reati riconducibili all’autorizzazione giudiziale, delimitazione che, a sua volta, e’ condizione essenziale affinche’ l’intervento giudiziale abilitativo non si trasformi, come si e’ visto, in una “autorizzazione in bianco”. Del resto, gia’ con riguardo al previgente codice di rito (e, come si vedra’, ad una diversa disciplina della materia in esame), la giurisprudenza costituzionale aveva chiarito che “nel processo puo’ essere utilizzato solo il materiale rilevante per l’imputazione di cui si discute” (Corte Cost., sent. n. 34 del 1973).
Eccezione a tale regola e’ rappresentata dall’utilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni per l’accertamento giudiziale di reati diversi da quelli riconducibili al provvedimento autorizzatorio motivato, ossia per l’accertamento dei reati per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza (ovvero, sotto il previgente codice di rito, il mandato di arresto obbligatorio): infatti, pur inviolabile, il diritto alla liberta’ e alla segretezza delle comunicazioni puo’ essere oggetto di bilanciamento e, dunque, conoscere restrizioni o limitazioni in relazione all'”inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante”, quale, nei limiti di seguito indicati, la necessita’ di repressione dei reati. La giurisprudenza della Consulta ha ritenuto costituzionalmente valida la deroga alla regola della limitazione dell’utilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni funzionale ad assicurare che l’abilitazione giudiziale non si trasformi in un'”autorizzazione in bianco”, a condizione, tuttavia, che tale deroga risponda a due condizioni, espressione, entrambe, dell'”eccezionalita’” del regime di utilizzazione per reati non riconducibili all’autorizzazione giudiziale: come si e’ visto, i casi eccezionali devono essere “tassativamente indicati dalla legge” e l’utilizzazione deve essere circoscritta “all’accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale”, ossia per l’accertamento di “reati di maggiore gravita’” (Corte Cost., sent. n. 63 del 1994).
Fuori da tali eccezionali casi, tassativamente previsti dalla legge ed afferenti all’accertamento di reati di maggiore gravita’ presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, l’autorizzazione del giudice si connota per una piena portata abilitativa e, dunque, costituisce non solo il fondamento di legittimazione del ricorso all’intercettazione, ma anche il limite all’utilizzabilita’ probatoria dei relativi risultati ai soli reati riconducibili alla stessa autorizzazione: senza tale limitazione, il provvedimento autorizzatorio si trasformerebbe, come si e’ detto, in un’inammissibile “autorizzazione in bianco”, secondo l’icastica espressione ricorrente nella giurisprudenza costituzionale.
La disciplina codicistica e’ in linea con questa ricostruzione della portata dell’autorizzazione giudiziale, attribuendo al giudice “una funzione di controllo e di garanzia, essendogli riservato il potere di autorizzare l’atto, ovvero di convalidarlo, nel caso peculiare in cui l’urgenza non consenta un suo intervento preventivo” (Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, in Supp. Ord. n. 2 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988 – Serie generale); del resto, la stessa disciplina ex articolo 270 c.p.p., comma 1, dell’utilizzazione dei risultati dell’intercettazione in altri procedimenti – utilizzazione “ammessa solo se i risultati delle intercettazioni siano indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in fragranza” (Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, cit.) – conferma che, di regola, l’utilizzazione probatoria di detti risultati e’ vietata per i reati non riconducibili all’autorizzazione del giudice.
3. Richiamato, a grandi linee, il quadro costituzionale di riferimento, possono essere esaminati – nei termini, inevitabilmente schematici, necessari ai fini dello scrutinio della questione ed anche alla luce delle indicazioni offerte dall’ordinanza di rimessione – i diversi indirizzi espressi dalla giurisprudenza di legittimita’.
Il primo, maggioritario, orientamento fa leva, nella definizione della nozione di “procedimento diverso” di cui all’articolo 270 c.p.p., comma 1, su un criterio di natura – almeno tendenzialmente – sostanzialistica. Fin dalle piu’ risalenti pronunce, i profili essenziali dell’orientamento sono stati messi a fuoco dalla giurisprudenza di legittimita’: la nozione di “procedimento diverso” non coincide con quella di “diverso reato” (ex plurimis, Sez. 6, n. 1972 del 16/05/1997, Pacini Battaglia, Rv. 210044; Sez. 2, n. 9579 del 19/01/2004, Amato, Rv. 228384; Sez. 4, n. 7320 del 19/01/2010, Verdoscia, Rv. 246697; piu’ di recente, Sez. 3, n. 52503 del 23/09/2014, Sarantsev, Rv. 261971; Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257834), essendo la prima piu’ ampia della seconda; ne’ la nozione di “procedimento diverso” puo’ essere ricollegata a un dato di ordine meramente formale, quale il numero di iscrizione nell’apposito registro della notizia di reato (ex plurimis, Sez. 6, n. 1972 del 1997, Pacini Battaglia, cit.; Sez. 1, n. 46075 del 04/11/2004, Kunsmonas, Rv. 230505; Sez. 2, n. 7995 del 03/02/2006, Polignano; Sez. 3, n. 29473 del 09/05/2012, Rv. 253161; piu’ di recente, Sez. 2, n. 3253 del 10/10/2013, dep. 2014, Costa, Rv. 258591; Sez. 2, n. 27473 del 29/05/2014, Lo Re), posto che la formale unita’ dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non puo’ fungere da schermo per l’utilizzabilita’ indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale (Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015, Vasilas); decisivo, invece, e’ il riferimento al contenuto della notizia di reato, ossia al fatto-reato in relazione al quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (ex plurimis, Sez. 6, n. 5192 del 25/02/1997, Gunnella, Rv. 209306; Sez. 3, n. 29856 del 24/04/2018, La Volla, Rv. 275389).
Il legame tra la notizia di reato in relazione alla quale e’ stata autorizzata l’intercettazione e quella emersa dai risultati dell’intercettazione che, se riconosciuto, esclude la diversita’ dei procedimenti e, con essa, il divieto di utilizzazione di cui all’articolo 270 c.p.p., comma 1, e’ delineato facendo riferimento ad indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova e’ stato autorizzato (ex plurimis, Sez. 6, n. 2135 del 10/05/1994, Rizzo, Rv. 199917; Sez. 3, n. 1208 del 14/04/1998, Romagnolo, Rv. 210950; Sez. 1, n. 2930 del 17/12/2002, dep. 2003, Semeraro, Rv. 223170; Sez. 3, n. 348 del 13/11/2007, dep. 2008, Ndoja, Rv. 238779; Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, dep. 2010, Paviglianiti, Rv. 246524; piu’ di recente, Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, Filippi, Rv. 254285; Sez. 6, n. 20910 del 15/03/2012, Avena, Rv. 252863; Sez. 5, n. 26693 del 20/01/2015, Catanzaro, Rv. 264001; Sez. 5, n. 32779 del 10/05/2016, Bacchi; Sez. 3, n. 28516 del 28/02/2018, Marotta, Rv. 273226; nonche’ Sez. 4, n. 7320 del 2010, Verdoscia, cit. e Sez. 2, n. 19730 del 01/04/2015, Vassallo, Rv. 263527, che, peraltro, richiamano anche il principio di diritto proprio del terzo orientamento), non potendosi risolvere nell’esistenza di un collegamento meramente fattuale ed occasionale (Sez. 3, n. 2608 del 05/11/2015, dep. 2016, Pulvirenti, Rv. 266423), ma essendo necessaria la sussistenza di una connessione ex articolo 12 c.p.p., o di un collegamento ex articolo 371, comma 2, lettera b) e c), sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico (ex plurimis, Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014, dep. 2015, La Volla, Rv. 262496; Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015, Vasilas).
A questo primo orientamento ha aderito anche Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris (che affronto’ il tema qui di interesse in via pregiudiziale rispetto alla questione relativa alle condizioni per ritenere l’intercettazione utilizzabile in quanto corpo del reato, ma non esamino’ i vari indirizzi formatisi sulla questione controversa oggi in esame, ne’ colloco’ la stessa nel quadro costituzionale di riferimento): secondo Sez. U, Floris “la, prevalente e piu’ recente, giurisprudenza di legittimita’ ha ancorato la nozione di procedimento diverso ad un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, in quanto considera decisiva, ai fini della individuazione della identita’ dei procedimenti, l’esistenza di una connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali si procede sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico”.
3.1. Sempre con riferimento al primo orientamento, si rende necessaria un’annotazione, che anticipa la valutazione dei vari orientamenti piu’ oltre proposta. In favore del primo orientamento (soprattutto in rapporto al terzo) e, dunque, del presupposto interpretativo che distingue, nella ricostruzione della portata del divieto probatorio ex articolo 270 c.p.p., la nozione di “procedimento” da quella di “reato” non puo’ essere invocata la disciplina dettata dall’articolo 270 cit., comma 2, che, li’ dove prescrive il deposito presso l’autorita’ competente per il diverso procedimento dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni autorizzate, presuppone appunto la distinzione tra procedimento e reato per il cui accertamento i risultati sono utilizzati. In realta’, la disciplina di cui all’articolo 270 c.p.p., comma 2, ben potrebbe essere riferita in via esclusiva ai reati per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza, sicche’, ai fini in esame, la disciplina di cui al citato comma 2, e’ sostanzialmente neutra.
3.2. Un’ulteriore annotazione in merito al primo orientamento (che, come si vedra’, si riproporra’ anche con riguardo al secondo indirizzo) si rende necessaria fin d’ora. Alcune delle decisioni in linea con il principio di diritto affermato da Sez. U, Floris hanno affrontato, giungendo a conclusioni diverse, un diverso problema, rappresentato dalla necessita’ o meno che il reato emerso nel corso dell’intercettazione rientri nei limiti di ammissibilita’ dettati, in particolare, dall’articolo 266 c.p.p..
Al quesito si e’ data, per un verso, risposta affermativa, sostenendo, da una parte, che, in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, non possono considerarsi pertinenti a “diverso procedimento” risultanze concernenti fatti strettamente connessi a quello cui si riferisce l’autorizzazione giudiziale e, dall’altra, che dette risultanze possono essere utilizzate solo nel caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell’articolo 266 c.p.p. (Sez. 6, n. 4942 del 15/01/2004, Kolakowska Bozena, Rv. 229999; conf. Sez. 1, n. 14595 del 17/11/1999, Toscano, Rv. 216206).
Per altro verso, l’opposta soluzione – ma sempre nella prospettiva delineata dal primo orientamento – e’ stata sostenuta affermando che i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati rientranti tra quelli indicati nell’articolo 266 c.p.p., sono utilizzabili pure relativamente ad altri reati che emergano dall’attivita’ di captazione, anche se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite, sempre che tra il contenuto dell’originaria notizia di reato alla base dell’autorizzazione e quello dei reati per cui si procede separatamente vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, cosicche’ il relativo procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo, ai sensi dell’articolo 270 c.p.p., comma 1, (Sez. 5, n. 45535 del 16/03/2016, Damiani De Paula, Rv. 268453).
4. Il secondo orientamento, invece, valorizza l’inerenza delle risultanze relative a reati diversi da quelli oggetto del provvedimento autorizzativo al medesimo procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova e’ stato disposto: in questa prospettiva si e’ affermato che, qualora l’intercettazione sia legittimamente autorizzata all’interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all’articolo 266 c.p.p., i suoi esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui emerga la conoscenza dall’attivita’ di captazione, mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso ab origine, l’utilizzazione e’ subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall’articolo 270 c.p.p., e, cioe’, all’indispensabilita’ ed all’obbligatorieta’ dell’arresto in flagranza (ex plurimis, Sez. 2, n. 9500 del 23/02/2016, De Angelis, Rv. 267784; Sez. 5, n. 26817 del 04/03/2016, Iodice, Rv. 267889; Sez. 6, n. 41317 del 15/07/2015, Rosatelli, Rv. 265004; Sez. 4, n. 29907 del 08/04/2015, Della Rocca, Rv. 264382). Il dato dell’unitarieta’ iniziale del procedimento segna, dunque, nella prospettiva del secondo orientamento, il limite dell’operativita’ del divieto di utilizzazione ex articolo 270 c.p.p., comma 1: infatti, “sia la lettera che il contesto sistematico in cui si collocano gli articoli 266 e 270 c.p.p., dimostrano che il legislatore si e’ posto il problema della utilizzazione dei risultati di intercettazioni legittimamente disposte per uno dei reati indicati nell’articolo 266 c.p.p., trattando esplicitamente solo il caso dell’utilizzazione extraprocedimento e tuttavia riconoscendo in quel caso la possibilita’ di utilizzazione secondo parametri diversi da quelli indicati nell’articolo 266 c.p.p.” (Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012, Sarra Fiore, Rv. 254056), sicche’ “ove le notitiae criminis riferite alle diverse figure di reato abbiano origine nell’ambito dello stesso procedimento, ancorche’ diano luogo a distinte iscrizioni nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p., ed alla germinazione di altri procedimenti, il richiamo all’articolo 270 c.p.p., e’ del tutto fuorviante” (Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014 – dep. 2015, La Volla, Rv. 262496; Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266921).
4.1. Come si e’ anticipato, anche nell’ambito del secondo orientamento si registra una divaricazione sul punto relativo alla necessita’ o meno che il reato emerso nel corso dell’intercettazione rientri nei limiti di ammissibilita’ dettati, in particolare, dall’articolo 266 c.p.p..
Nella prima direzione si muovono le decisioni secondo cui, qualora l’intercettazione sia legittimamente autorizzata all’interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all’articolo 266 c.p.p., i suoi esiti sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati relativi al medesimo procedimento, purche’, in relazione ad essi, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto ai sensi del medesimo articolo 266 (Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015, dep. 2016, Roberti, Rv. 265989; Sez. 6, n. 27820 del 17/06/2015, Morena, Rv. 264087; Sez. 6, n. 53418 del 04/11/2014, De Col, Rv. 261838).
Nella seconda prospettiva, invece, si e’ affermato, recisamente, che i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per uno dei reati rientranti tra quelli indicati all’articolo 266 c.p.p., sono utilizzabili pure relativamente ad altri reati che emergano dall’attivita’ di captazione, anche se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite (Sez. 6, n. 19496 del 21/02/2018, Cante, Rv. 273277; Sez. 5, n. 15288 del 09/02/2018, Trani, Rv. 272852; Sez. 6, n. 31984 del 26/04/2017, Rv. 270431; Sez. F, n. 35536 del 23/08/2016, Tagliapietra, Rv. 267598; Sez. 6, n. 22276 del 05/04/2012, Maggioni, Rv. 252870; Sez. 3, n. 39761 del 22/09/2010, Rv. 248557).
5. Il complesso quadro degli orientamenti della giurisprudenza di legittimita’ sulla questione controversa si completa con il riferimento ad un terzo orientamento, piu’ risalente nel tempo e piu’ restrittivo nel legittimare l’utilizzazione probatoria dei risultati dell’intercettazione con riguardo a reati diversi da quelli in relazione ai quali il mezzo di ricerca della prova era stato autorizzato.
Secondo tale indirizzo, al di fuori dei casi tassativamente indicati nell’articolo 270 c.p.p., non e’ consentita l’utilizzazione in un procedimento penale delle risultanze emerse da intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento, neppure quando i due procedimenti siano strettamente connessi sotto il profilo oggettivo e probatorio (Sez. 3, n. 9993 del 03/07/1991, Cerra, Rv. 188356): in contrapposizione al primo orientamento, si e’ osservato che la nozione di “diverso procedimento” ex articolo 270 c.p.p., comma 1, va ricollegata “al dato della alterita’ o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quelli fatto oggetto delle indagini relativi ad altro, differente, anche se connesso, procedimento”, sicche’ ricomprendere in essa la connessione o il collegamento dei procedimenti comporterebbe “la sostanziale elusione del divieto in detta disposizione sancito dal legislatore” (Sez. 4, n. 4169 del 11/12/2008, dep. 2009, Mucciarone, Rv. 242836; piu’ di recente, in analoga prospettiva, Sez. 2, n. 49930 del 11/12/2012, Perri, Rv. 253916).
5.1. Concludendo la schematica rassegna degli indirizzi della giurisprudenza di legittimita’ sulla questione controversa, mette conto rimarcare come il secondo e il terzo – pur cosi’ distanti negli esiti cui pervengono – rivelino un tratto comune, valorizzando entrambi, anche implicitamente, la ricostruzione della nozione espressa dal sintagma “diverso procedimento”: il secondo orientamento legge detta nozione in termini formali, ossia considerando “procedimento” quello, contrassegnato da un certo numero di iscrizione nel registro della notizia di reato (ossia, nel gergo giudiziario, il “fascicolo” iscritto al modello noti o ignoti), nel quale l’intercettazione era stata originariamente autorizzata; il terzo orientamento, invece, instaura un’inscindibile correlazione tra il “procedimento” e la singola notizia di reato relativa ad un determinato, specifico fatto-reato. Come si vedra’, entrambe dette letture scontano il carattere non univoco del termine “procedimento” nel lessico del codice repubblicano.
6. Cio’ premesso, mette conto osservare come la questione posta all’esame delle Sezioni unite si fosse, almeno nelle sue linee essenziali, gia’ presentata sotto il previgente codice di rito.
In sintesi, il quadro normativo vide, con l’introduzione dell’articolo 226 quater c.p.p. 1930, ad opera della L. 8 aprile 1974, n. 98, la previsione, nell’comma 8, di un generalizzato divieto probatorio di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali erano state raccolte. Il divieto conobbe un sensibile ridimensionamento con le modifiche introdotte dal Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978, n. 191, che, con l’articolo 8, sostitui’ l’articolo 226 quater, cit., il cui nuovo comma 6 stabiliva l’utilizzabilita’ delle notizie tratte dalle intercettazioni nei procedimenti relativi a reati per i quali era obbligatorio il mandato di cattura. La dottrina dell’epoca non manco’ di rimarcare come il legislatore avesse “rotto” il collegamento, presente nel testo anteriore alla novella, tra motivazione del provvedimento ed impiego processuale di quanto acquisito con l’intercettazione. Veniva dunque in rilievo quella deroga alla regola della limitazione dell’utilizzabilita’ probatoria dei risultati dell’intercettazione ai reati riconducibili all’autorizzazione giudiziale che la piu’ recente giurisprudenza costituzionale formatasi sull’articolo 270 c.p.p., ha ritenuto eccezionalmente valida alla duplice condizione della tassativa previsione legislativa dei reati per i quali il risultato del mezzo di ricerca della prova e’ utilizzabile e della riconducibilita’ di tali reati alla categoria predeterminata dei reati di maggiore gravita’ presuntivamente idonei a destare particolare allarme sociale.
In un quadro normativo caratterizzato da significative similitudini rispetto a quello oggi vigente, si manifesto’ un contrasto nella giurisprudenza di legittimita’, tra un indirizzo secondo cui le intercettazioni telefoniche, legittimamente eseguite, potevano essere utilizzate non come prove in procedimenti diversi da quelli per i quali furono autorizzate (Sez. 2, n. 2451 del 06/12/1978, dep. 1979, Mucciaccia, Rv. 141364), ma solo come notitia criminis (Sez. 6, n. 4913 del 09/03/1983, Piermaria, Rv. 159227) e un altro secondo cui la circostanza che le intercettazioni telefoniche ab initio risultassero legittimamente richieste, validamente autorizzate e regolarmente eseguite comportava la loro piena utilizzabilita’ nei confronti di qualsiasi soggetto a carico del quale esse avessero consentito l’accertamento di elementi di responsabilita’, indipendentemente dal fatto che fossero state “richieste ed autorizzate per fatti-reati diversi da quelli che hanno dato luogo al presente procedimento” (Sez. 1, n. 10827 del 23/06/1986, Frisina, Rv. 173947).
Pur a fronte di una disciplina in relazione alla quale si erano registrate divergenze interpretative nella giurisprudenza di legittimita’, il legislatore del nuovo codice di rito non ha affrontato espressamente la questione, delineando la disciplina in esame in termini del tutto simili a quella anteriore. Il rilievo giova a mettere in luce, da un primo punto di vista, la necessita’, anche per questo tema, di affiancare alla ricostruzione del significato del dato letterale delle disposizioni in questione, le indicazioni offerte dall’interpretazione sistematica, valorizzando la ratio del divieto probatorio di cui all’articolo 270 c.p.p., comma 1, e i principi costituzionali di cui e’ espressione.
7. Allo scopo di definire con chiarezza il perimetro della questione controversa e il principio di diritto che, in relazione ad essa, sara’ enunciato, si rende necessaria una duplice puntualizzazione.
Non e’ in discussione l’orientamento, del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, secondo cui il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, attiene solo alla valutazione di tali risultati come elementi di prova, ma non preclude la possibilita’ di dedurre dagli stessi notizie di nuovi reati, quale punto di partenza di nuove indagini (Sez. 2, n. 17759 del 13/12/2016, dep. 2017, Cante, Rv. 270219; conf. Sez. 2, n. 19699 del 23/04/2010, Trotta, Rv. 247104; Sez. 4, n. 2596 del 03/10/2006, dep. 2007, Abate, Rv. 236115; Sez. 5, n. 23894 del 02/05/2003, Luciani, Rv. 225946; Sez. 6, n. 31 del 26/11/2002, dep. 2003, Chiarenza, Rv. 225709): orientamento, questo, del tutto in linea con le indicazioni del giudice delle leggi, secondo cui “il divieto disposto dall’articolo 270 c.p.p. e’ estraneo al tema della possibilita’ di dedurre “notizie di reato” dalle intercettazioni legittimamente disposte nell’ambito di altro procedimento” (Corte Cost., sent. n. 366 del 1991).
D’altra parte, non viene in rilievo, nel caso in esame, l’ipotesi della conversazione intercettata che costituisca corpo del reato: al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di intercettazioni, “la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato allorche’ essa integra di per se’ la fattispecie criminosa, e, in quanto tale, e’ utilizzabile nel processo penale” (Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776).
8. Prima di approfondire l’esame dei tre orientamenti richiamati, opportuno, sempre in limine, affrontare un problema, che contribuisce a definire la stessa portata della questione controversa rimessa alla cognizione delle Sezioni unite, ossia il problema della necessita’ o meno che il reato accertato sulla base dell’intercettazione autorizzata in specifica relazione ad altro reato rientri nei limiti di ammissibilita’ del mezzo di ricerca della prova. Al quesito deve darsi risposta affermativa.
Attraverso l’individuazione dei reati in relazione ai quali l’intercettazione puo’ essere autorizzata, i limiti di ammissibilita’ definiscono il perimetro legale all’interno del quale il giudice deve operare le valutazioni relative alla sussistenza, nella fattispecie concreta, dei presupposti dell’autorizzazione (in ordine, ad esempio, al presupposto indiziario di cui all’articolo 267 c.p.p.). Pertanto, la previsione di limiti di ammissibilita’ delle intercettazioni (delineati in particolare per le intercettazioni “ordinarie” dall’articolo 266 c.p.p., attraverso il riferimento alla comminatoria edittale del reato e/o l’indicazione di tipologie generali o specifiche di fattispecie incriminatrici in relazione alle quali viene chiesta l’autorizzazione) e’ espressione diretta e indefettibile della riserva assoluta di legge ex articolo 15 Cost., che governa la materia delle intercettazioni, e dell’istanza di rigorosa – e inderogabile – tassativita’ che da essa discende (cfr. Corte Cost., sent. n. 63 del 1994), riconnettendosi alla “natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la liberta’ e la segretezza delle comunicazioni (articolo 15 Cost.)” (Corte Cost., sent. n. 366 del 1991). Consentire, in caso di connessione dei reati (primo orientamento) o di emersione del nuovo reato nel procedimento ab origine iscritto (secondo orientamento), l’utilizzazione probatoria dell’intercettazione in relazione a reati che non rientrano nei limiti di ammissibilita’ fissati dalla legge si tradurrebbe, come la giurisprudenza di legittimita’ ha gia’ avuto modo di rimarcare, nel surrettizio, inevitabile aggiramento di tali limiti, “con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall’articolo 266 c.p.p., che intende porre un limite alla interferenza nella liberta’ e segretezza delle comunicazioni in conformita’ all’articolo 15 Cost.” (Sez. 6, n. 4942 del 2004, Kolakowska Bozena, cit.; coni., nella prospettiva del secondo orientamento, Sez. 1, n. 24819 del 12/07/2016, Boccardi).
Del resto, l’indiscriminato, in quanto svincolato dall’osservanza dei limiti di ammissibilita’ previsti dalla legge, allargamento dell’area dei reati per i quali – in presenza delle condizioni delineate, rispettivamente, dal primo e dal secondo orientamento – sarebbero utilizzabili i risultati delle intercettazioni incrinerebbe il bilanciamento tra i valori costituzionali contrastanti (il diritto dei singoli individui alla liberta’ e alla segretezza delle loro comunicazioni, da una parte; dall’altra, l’interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire i loro autori) che e’ assicurato dall’articolo 270 c.p.p.: bilanciamento garantito, prima di tutto, dalla riserva assoluta di legge, che, da un lato, comporta la fissazione di limiti di ammissibilita’ per l’autorizzazione del mezzo di ricerca della prova e, dall’altro, impone al legislatore di individuare i reati “ulteriori” rispetto ai quali riconoscere l’utilizzabilita’ probatoria dei risultati dell’intercettazione in un ambito ben definito, ossia “limitatamente all’accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale” (Corte Cost., sent. n. 63 del 1994).
Pertanto, deve concludersi sul punto che l’utilizzabilita’ dei risultati di intercettazioni disposte nell’ambito di un “medesimo procedimento” (nell’accezione di seguito delineata all’esito dell’esame degli orientamenti sulla questione controversa) presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova e’ stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilita’ delle intercettazioni stabiliti dalla legge.
9. Venendo all’esame piu’ specifico dei diversi indirizzi, esigenze di linearita’ nell’esposizione suggeriscono di muovere dallo scrutinio del secondo orientamento, che non puo’ essere seguito.
9.1. Come si e’ visto, detto orientamento fa leva su una nozione formale di “procedimento”, in quanto connotato da un determinato numero di iscrizione nei registri delle notizie di reato: di conseguenza, la diversita’ del procedimento ex articolo 270 c.p.p., viene “ricollegata a dati meramente formali, quali la materiale distinzione degli incartamenti relativi a due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato” (Sez. 3, n. 1208 del 14/04/1998, Romagnolo, Rv. 210950; conf. Sez. 1, n. 2930 del 17/12/2002, dep. 2003, Semeraro, Rv. 223170). Ora, nel lessico del codice di procedura penale, il riferimento al “procedimento” si presenta tutt’altro che univoco: in termini generali, esso, come e’ noto, viene giustapposto al “processo”, cosi’ delineando “una netta scansione tra il procedimento, che si articola nelle indagini preliminari, e il processo, che nasce quando il pubblico ministero imbocca la strada della formulazione dell’accusa rendendo ineludibile la pronuncia giurisdizionale” (Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, cit.); tuttavia, nella stessa terminologia codicistica, il termine “procedimento” allude anche al singolo reato commesso da una persona (articolo 12).
Ora, che, ai fini della definizione della portata del divieto probatorio di cui all’articolo 270 c.p.p., la nozione di “procedimento” vada intesa nell’accezione formale presupposta dall’indirizzo in esame (ossia, secondo un’efficace espressione dottrinale, come “contenitore dell’attivita’ di indagine”), e’, in realta’, affermazione che, proprio per la plurivocita’ semantica del termine “procedimento”, richiede una specifica giustificazione, senza la quale si risolve, in buona sostanza, in una petizione di principio: specifica giustificazione che va ricercata, come si e’ anticipato, sul terreno dell’interpretazione sistematica e guardando alla ratio del divieto e ai principi costituzionali di cui e’ espressione.
9.2. Come si e’ visto, fuori dei casi di utilizzazione probatoria dei risultati dell’intercettazione in quanto indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza (articolo 270 c.p.p., comma 1, ultima parte), nella prospettiva del secondo orientamento la circostanza che l’intercettazione sia stata disposta “all’interno di un determinato procedimento nel quale si tratta di uno dei reati ex articolo 266 c.p.p.”, fa si’ che i suoi risultati “siano utilizzabili anche per tutti gli altri reati trattati nel medesimo procedimento, senza condizione alcuna” (Sez. 6, n. 49745 del 04/10/2012, Sarra Fiore, Rv. 254056). Come la giurisprudenza di legittimita’ ha gia’ avuto modo di rimarcare, pero’, “la formale unita’ dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non puo’ fungere da schermo per l’utilizzabilita’ indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale” (Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015, Vasilas): in altri termini, svincolata da qualsiasi legame sostanziale tra il reato per il quale il mezzo di ricerca della prova e’ stato autorizzato e l’ulteriore reato emerso dai risultati dell’intercettazione, la definizione della portata del divieto probatorio ex articolo 270 c.p.p., comma 1, viene, in buona sostanza, schiacciata sul “contenitore dell’attivita’ di indagine” e, di conseguenza, delineata sulla base di fattori relativi alla “sede” procedimentale (unitaria o separata) del tutto casuali e, dunque, forieri dei dubbi di legittimita’ costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (sotto il profilo del trattamento uguale o diversificato di situazioni, rispettivamente, diverse o uguali) prospettati in dottrina – o, comunque, dipendenti dalle opzioni investigative del pubblico ministero: opzioni certo legittime, ma che non possono svuotare di effettivita’ l’autorizzazione del giudice e il divieto probatorio ad essa correlata.
9.3. Invero, il criterio formale dell’inerenza del “nuovo” reato al medesimo “contenitore dell’attivita’ di indagine” sul quale fa leva il secondo orientamento ne mette in luce l’incompatibilita’ con la portata dell’autorizzazione giudiziale delineata dall’articolo 15 Cost., che, come si e’ gia’ messo in luce, investe l’utilizzazione probatoria dei risultati dell’intercettazione e, di regola, non solo l’impiego del mezzo di ricerca della prova. Come si e’ visto ripercorrendo la giurisprudenza costituzionale, fuori dalle ipotesi in cui “eccezionalmente” e nei “casi tassativamente indicati dalla legge” e’ consentita “l’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitatamente all’accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale” (Corte Cost., sent. n. 63 del 1994), la configurazione del provvedimento autorizzatorio prescritto dall’articolo 15 Cost. (e dalla stessa, coerente, disciplina codicistica, nella prospettiva sistematica tracciata supra) esige l’effettivita’ e il saldo ancoraggio alla fattispecie concreta dell’autorizzazione del giudice, che deve dar conto dei “soggetti da sottoporre al controllo” e dei “fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede” (Corte Cost., sent. n. 366 del 1991). Di conseguenza, ritenere, sulla scorta del secondo orientamento, utilizzabili i risultati dell’intercettazione disposta per uno dei reati di cui all’articolo 266 c.p.p., anche per gli altri reati di cui e’ emersa la conoscenza grazie all’intercettazione stessa e cio’ indipendentemente da qualsiasi legame sostanziale tra il primo e i secondi significherebbe imprimere all’autorizzazione del giudice quella connotazione di “autorizzazione in bianco” messa al bando dalla giurisprudenza costituzionale. Anche sotto questo profilo, dunque, deve concludersi che il secondo orientamento non puo’ essere condiviso.
10. L’esame della questione controversa puo’ allora concentrarsi sul confronto tra il primo e il terzo orientamento.
Quest’ultimo, in buona sostanza, muove da una considerazione della nozione di “procedimento” come sinonimo di “reato”, restando cosi’ inidoneo ad inibire l’operativita’ del divieto probatorio qualsiasi legame sostanziale tra il reato in relazione al quale l’intercettazione e’ stata autorizzata e il reato accertato grazie ai risultati della stessa: il concetto di “diverso procedimento”, secondo questo terzo indirizzo, deve dunque essere collegato “al dato della alterita’ o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quelli fatto oggetto delle indagini relative ad altro, differente, anche se connesso, procedimento” (Sez. 4, n. 4169 del 2008, dep. 2009, Mucciarone, cit.).
A sostegno di tale indirizzo – e dell’equazione procedimento/reato sul quale si fonda – e’ stata richiamata, nel dibattito dottrinale, la disciplina dettata dall’articolo 335 c.p.p., ritenuta idonea ad offrire, anche ai fini in esame, una definizione di “procedimento”, integrata dai criteri relativi al reato indicato, alla persona cui e’ attribuito, nonche’ alla data e al numero progressivo di iscrizione.
La tesi non puo’ essere condivisa: anche a voler prescindere dal rilievo sopra proposto in ordine al carattere tutt’altro che univoco del riferimento al “procedimento” nel lessico generale del codice di rito, non puo’ essere sottaciuta la considerazione che, correlando la nozione di “procedimento” all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p., dovrebbe essere considerato “diverso procedimento” quello iscritto nei confronti di una persona nota per un certo reato a seguito delle intercettazioni disposte in un procedimento contro ignoti per quel medesimo fatto-reato: esito, questo, all’evidenza disallineato rispetto alla disciplina codicistica (che, per le intercettazioni “ordinarie”, richiede, ex articolo 267 c.p.p., comma 1, solo la sussistenza di “gravi indizi di reato”), essendo del tutto pacifico che se un’intercettazione telefonica e’ validamente autorizzata, essa puo’ essere utilizzata nei confronti di qualsiasi persona a carico della quale faccia emergere elementi di responsabilita’ per quel reato (Sez. 6, n. 9822 del 01/07/1992, Pellegrino, Rv. 192008). Del resto, sarebbe all’evidenza irrazionale una disciplina che consentisse il ricorso all’intercettazione in un procedimento contro ignoti e ne precludesse poi l’utilizzabilita’ nel confronti dell’autore del reato scoperto grazie all’intercettazione stessa. Inoltre, dovrebbe essere considerato “diverso procedimento” anche quello nuovamente iscritto a seguito di riapertura delle indagini ex articolo 414 c.p.p., comma 2, laddove, come la giurisprudenza di legittimita’ ha gia’ avuto modo di rimarcare, in tale ipotesi non si instaura un procedimento diverso e possono legittimamente essere utilizzati i risultati delle indagini gia’ svolte, compresi gli esiti delle intercettazioni (Sez. 6, n. 1626 del 16/10/1995, dep. 1996, Pulvirenti, Rv. 203741).
Ad abundantiam, puo’ inoltre osservarsi che la stessa equazione procedimento/reato e’ smentita, proprio sullo specifico terreno della disciplina delle intercettazioni, dall’articolo 270 c.p.p., comma 1 bis, (introdotto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, articolo 4, ma oggetto di vari differimenti quanto all’entrata in vigore), li’ dove (cosi come formulato alla data della deliberazione della presente sentenza) stabilisce che i risultati delle intercettazioni operate con un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile “non possono essere utilizzati come prova di reati diversi da quelli per i quali e’ stato emesso il decreto di autorizzazione” (salvo, anche qui, che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza). Di per se’ solo non decisivo, il dato normativo appena richiamato relativo alla specifica disciplina delle intercettazioni e non gia’ ad una “onnicomprensiva” definizione della nozione di “procedimento” preclusa, come si e’ detto, dalle non univoche indicazioni codicistiche – assume significativa pregnanza nel quadro delle considerazioni di ordine sistematico appena svolte e, soprattutto, di quelle di seguito proposte circa il dirimente criterio incentrato sulla connessione ex articolo 12 c.p.p.. In questa prospettiva, il significato normativo del riferimento al “reato” e non gia’ al “procedimento” e’ volto a distinguere il regime di utilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni. Solo per il captatore informatico – e, dunque, non per le intercettazioni, per cosi’ dire, “tradizionali” – tale regime viene (a parte i casi di reati per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza) delineato con riguardo al “reato” per il quale e’ intervenuto il provvedimento autorizzatorio: distinzione, questa, che, smentisce il presupposto sul quale si basa il terzo orientamento.
Invero, nelle more del deposito della presente sentenza, il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 161, articolo 2, comma 1, lettera g), n. 1), ha sostituito l’articolo 270 c.p.p., comma 1 bis: resta, sul piano interpretativo, comunque valida l’indicazione offerta dal medesimo comma 1 bis, nella formulazione alla data della deliberazione della presente sentenza, in ordine alla distinzione, nella terminologia del legislatore relativa alla specifica disciplina delle intercettazioni, tra “reato” e “procedimento”.
11. Le argomentazioni fin qui svolte e le conclusioni cui hanno condotto non esauriscono i temi che vengono in rilievo nell’esame della questione controversa: l’adesione, cui le Sezioni unite ritengono di dover pervenire, all’impostazione di fondo del primo orientamento, infatti, richiede comunque alcune ulteriori puntualizzazioni.
Rilevata, sia pure in termini generali, la coerenza di tale orientamento con il dettato legislativo, diviene, infatti, decisiva la valutazione circa la sua tenuta rispetto alla portata dell’autorizzazione giudiziale piu’ volte ricordata: si tratta, in altri termini, di verificare quale “legame sostanziale” tra il reato in relazione al quale l’autorizzazione all’intercettazione e’ stata emessa e il reato emerso grazie ai risultati di tale intercettazione renda quest’ultimo reato riconducibile al provvedimento autorizzatorio e, dunque, in linea con l’articolo 15 Cost., che vieta “autorizzazioni in bianco”.
Come si e’ visto, detto legame sostanziale e’ individuato dalla giurisprudenza di legittimita’ richiamando ora l’esistenza di una connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico tra il contenuto dell’originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, e i reati per i quali si procede, ora – ma in termini sostanzialmente sovrapponibili – la sussistenza, tra i due fatti-reato pur storicamente differenti, di ipotesi di connessione ex articolo 12 c.p.p., o, comunque, di collegamento ex articolo 371 c.p.p., comma 2, lettera b) e c), sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico: i due criteri di individuazione del legame sostanziale si prestano, pero’, a valutazioni diverse.
11.1. La connessione ex articolo 12 c.p.p., riguarda – per riprendere la definizione offerta da un insegnamento dottrinale – procedimenti tra i quali esiste una relazione in virtu’ della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri: si tratta, come e’ noto, di ipotesi che il nuovo codice di rito pone a base di un criterio attributivo della competenza autonomo e originario (ex plurimis, Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345). Il carattere originario della connessione ex articolo 12 c.p.p., rende ragione del rilievo dottrinale secondo cui essa e’ un riflesso della connessione sostanziale dei reati: con specifico riferimento al caso di connessione di cui alla lettera c) dell’articolo 12 cit., in particolare, si e’ rilevato come esso si fondi su un “legame oggettivo tra due o piu’ reati” (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Patroni Griffi, Rv. 271223), un legame, dunque, indipendente dalla vicenda procedimentale; analoga connessione sostanziale – prima ancora che processuale – sussiste in presenza, oltre che di un concorso formale di reati, di un reato continuato (lettera b), in considerazione del requisito del medesimo disegno criminoso, per la cui integrazione e’ necessario “che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente gia’ programmati almeno nelle loro linee essenziali” (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
In caso di imputazioni connesse ex 12 c.p.p., dunque, il procedimento relativo al reato per il quale l’autorizzazione e’ stata espressamente concessa non puo’ considerarsi “diverso” rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell’intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda oggetto dei procedimenti connessi e, dunque, il legame sostanziale – e non meramente processuale – tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai “fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede” (Corte Cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedime’nto autorizzatorio dell’intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione: il legame sostanziale tra essi, infatti, esclude che l’autorizzazione del giudice assuma la fisionomia di un'”autorizzazione in bianco”.
Soluzione, questa, che, d’altra parte, consente di attribuire al sintagma “procedimenti diversi” un significato coerente con i differenti riferimenti normativi ora, appunto, ai procedimenti (articolo 270 c.p.p., comma 1), ora ai reati (articolo 270 c.p.p., comma 1 bis, cosi come formulato alla data della deliberazione della presente sentenza) impiegati dal legislatore nella specifica disciplina delle intercettazioni.
11.2. A diverse conclusioni, invece, deve giungersi con riferimento all’altro criterio valorizzato dal primo orientamento, ossia a quello basato sul collegamento investigativo di cui all’articolo 371 c.p.p. (fuori dei casi di connessione, naturalmente).
Invero, anche nelle ipotesi delineate dall’articolo 371 c.p.p., comma 2, lettera b), il collegamento, cosi’ come configurato dal legislatore codicistico, risponde ad esigenze di efficace conduzione delle indagini, ma le relazioni tra i reati alla base dell’istituto non presuppongono quel necessario legame originario e sostanziale che, come si e’ visto, consente invece di ricondurre anche il reato oggetto del procedimento connesso ex articolo 12 c.p.p., all’originaria autorizzazione. Con specifico riguardo alle prime due ipotesi della disposizione, infatti, si tratta di relazioni intercorrenti non gia’ tra il reato in riferimento al quale e’ stata emessa l’autorizzazione e quello messo in luce dall’intercettazione, ma tra le “conseguenze” del primo e il secondo ovvero di relazioni che si risolvono in una mera “occasionalita’” tra la commissione dell’uno e dell’altro: si tratta, dunque, di relazioni “deboli” che il legislatore del 2001 (L. 1 marzo 2001, n. 63) ha espunto dall’articolo 12 c.p.p., comma 1, lettera c), per ripristinare, in larga misura, l’originaria configurazione codicistica della connessione, che era stata modificata nel 1991 (Decreto Legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito con la L. 20 gennaio 1992, n. 8), cosi’ recependo le preoccupazioni di chi aveva visto nella novella dei primi anni ‘90 un grave pregiudizio alla coerenza della costruzione della connessione come criterio direttamente attributivo di competenza, ossia come criterio autonomo e originario. L’intrinseca natura delle relazioni presupposte dalle figure di collegamento in esame e le univoche indicazioni sistematiche offerte da quello che e’ stato definito il “ritorno alle origini” sancito dal legislatore del 2001 convergono nell’escludere che dette figure diano corpo a quel “legame oggettivo” tra i reati necessario per assicurare la riconducibilita’ del “nuovo” reato all’autorizzazione giudiziale, cosi’ da non eludere la garanzia costituzionale della motivazione del provvedimento autorizzatorio. Rilievo, questo, valido a fortiori per le altre figure di collegamento delineate dall’articolo 271 c.p.p., comma 2, lettera b), considerate fin dalla formulazione originaria della disposizione codicistica nella sola prospettiva dell’efficace conduzione delle indagini. Ne’ in senso contrario puo’ argomentarsi evocando la disciplina della riunione di processi, che richiama sia i casi di connessione, sia quelli di collegamento ex articolo 371 c.p.p., comma 2, lettera b), posto che l’istituto di cui all’articolo 17 c.p.p., si risolve in un “criterio di mera organizzazione del lavoro giudiziario” (Corte Cost., ord. n. 247 del 1998; conf. Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco): criterio, di per se’ solo, senz’altro inidoneo ad esprimere il legame sostanziale tra i diversi reati indispensabile per considerare “non diverso” il procedimento ai sensi dell’articolo 270 c.p.p..
D’altra parte, la giurisprudenza di legittimita’ espressiva del primo orientamento ha avvertito le difficolta’ sottese all’assunzione del collegamento ex articolo 371 c.p.p., quale “criterio di valutazione sostanzialistico” ai fini in esame e, quanto al comma 2, lettera c), ne ha limitato la portata, sul piano dell’utilizzabilita’, alle intercettazioni legittimamente autorizzate nel medesimo procedimento, posto che, si e’ osservato, diversamente ragionando e presupponendosi sempre e comunque come “stessa fonte” l’intercettazione eseguita in un procedimento ed utilizzandola quindi indiscriminatamente nei diversi procedimenti, sarebbe eluso il divieto di cui all’articolo 270 c.p.p., comma 1, rendendo sempre possibile l’utilizzo delle captazioni nel diverso procedimento fondato sulle risultanze delle medesime intercettazioni (cosi’, ex plurimis, Sez. 3, n. 29856 del 2018, La Volla, cit.). La soluzione prospettata, tuttavia, non puo’ essere condivisa: oltre ad innestare nell’assetto incentrato su un criterio di valutazione sostanzialistico un diverso criterio eminentemente formale (l’identita’ di procedimento), con tutte le insuperabili aporie gia’ messe in luce, la limitazione indicata non risolve il problema decisivo, ossia l’individuazione di un criterio che assicuri la sussistenza di un legame sostanziale e “forte” tra i reati, cosi’ da poterne escludere la riferibilita’, ai fini della disciplina di cui all’articolo 270 c.p.p., a “procedimenti diversi”. Pertanto, il divieto probatorio dell’utilizzo di intercettazioni in relazione a reati diversi da quelli in relazione ai quali l’autorizzazione del giudice e’ stata adottata e’ destinato ad operare in presenza di un rapporto tra i reati riconducibile – fuori dai casi di connessione – alle ipotesi di collegamento tra indagini.
Alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo al criterio dell’identita’ del “filone investigativo” valorizzato, sempre nel solco del primo orientamento, da alcune pronunce. Nel far leva sulla “concatenazione inferenziale tra i risultati a mano a mano acquisiti” (Sez. 6, 17698 del 23/03/2016, Sabetti) anche tale criterio, in buona sostanza, valorizza un collegamento di tipo probatorio tra reato a quo, per il quale e’ stata disposta l’intercettazione, e reato ad quem, accertato grazie ai risultati di tale intercettazione, e non su quel legame originario e sostanziale necessario a ricondurre anche il secondo al provvedimento autorizzatorio e, quindi, ad escludere l’operativita’ del divieto probatorio di cui all’articolo 270 c.p.p..
11.3. Alla luce della nozione di “procedimenti diversi” delineata, deve pertanto concludersi che – ferma restando l’utilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza – non rientrano nella sfera del divieto di cui all’articolo 270 c.p.p., di utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate solo i reati, accertati in virtu’ dei risultati delle intercettazioni, connessi ex articolo 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta: quando hanno ad oggetto reati connessi, i procedimenti non sono “diversi” a norma dell’articolo 270 c.p.p..
12. Deve dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: “Il divieto di cui all’articolo 270 c.p.p., di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex articolo 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreche’ rientrino nei limiti di ammissibilita’ previsti dalla legge”.
13. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) deve essere parzialmente accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito indicati.
In limine, mette conto richiamare, per esigenze di chiarezza dell’esposizione, i contenuti del capo di imputazione sub 72), per il quale solo e’ stata confermata la sentenza di primo grado, ove a (OMISSIS), in concorso con altri Carabinieri (giudicati separatamente o deceduti) e quali pubblici ufficiali, si contestano i reati di peculato e di falsita’ in atto pubblico, poiche’, avendo proceduto all’arresto di (OMISSIS) per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, pur avendo rinvenuto in sede di perquisizione oltre 6 mila Euro, sequestrava formalmente solo 1.580 Euro, impossessandosi della differenza di cui aveva il possesso per ragioni di servizio, e attestava falsamente nei verbali di arresto, di perquisizione e di sequestro una serie di circostanze (tra le quali, il rinvenimento della sola somma di 1.580 Euro) e apponeva sui verbali indicati la falsa sottoscrizione del coimputato (OMISSIS) che non aveva partecipato alla formazione degli atti (fatti commessi il (OMISSIS)).
13.1. In ordine di priorita’ logico-giuridica, l’esame del ricorso deve muovere dal quinto motivo dell’atto di impugnazione a firma dell’avv. (OMISSIS), che non merita accoglimento. Al riguardo, mette conto segnalare che la sentenza impugnata – non contestata sul punto dal ricorrente – ha rilevato come i motivi nuovi siano stati depositati in data 11 aprile 2018 in vista dell’udienza del 26 aprile 2018. Sul tema, la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che, in materia di termini, la regola di cui all’articolo 172 c.p.p., comma 5, secondo la quale “quando e’ stabilito soltanto il momento finale, le unita’ di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere”, implica che vanno esclusi dal computo il dies a quo e il dies ad quem (Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322). Nel caso di specie, tra la data del deposito (11 aprile 2018) e quella dell’udienza (26 aprile 2018), non risultano 15 giorni liberi, sicche’ i motivi nuovi erano tardivi. In parte qua, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
13.2. Sono invece fondate le censure afferenti alla questione controversa (primo motivo dell’atto di impugnazione a firma dell’avv. (OMISSIS) e terzo motivo dell’atto di impugnazione a firma dell’avv. (OMISSIS)).
Nel rigettare l’eccezione di inutilizzabilita’ dei risultati delle intercettazioni, la Corte di appello ha, in primo luogo, richiamato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto la sussistenza di una connessione probatoria tra il procedimento nel quale furono disposte le intercettazioni e il presente procedimento e aveva rilevato come, in ogni caso, l’indagine nei confronti dei Carabinieri della stazione di Zogno fosse derivata dalle intercettazioni disposte nei confronti del titolare di un’agenzia investigativa, imputato del reato di cui al capo 24) ascritto anche a (OMISSIS). Replicando poi ai motivi di appello, la sentenza impugnata ha richiamato il rilievo del giudice di primo grado, secondo cui si verteva in ipotesi di diversa qualificazione giuridica del fatto, nonche’ i decreti autorizzativi del 3 giugno 2010, che si riferivano espressamente ad una possibile connessione tra la fuga di notizia e l’agevolazione dell’agenzia investigativa, cosi’ da consentire il sospetto di un indebito profitto patrimoniale idoneo a giustificare la contestazione del reato di cui all’articolo 326 c.p., comma 3.
Al riguardo, coglie nel segno l’ordinanza di rimessione li’ dove rileva il carattere assertivo dei rilievi del giudice di appello, rilievi in ogni caso non in linea con il principio di diritto sopra enunciato, posto che la sentenza impugnata non da’ atto della sussistenza di una delle ipotesi di connessione ex articolo 12 c.p.p., tra i reati in relazione ai quali le intercettazioni furono disposte e quelli di cui al capo 72), ma, nei termini gia’ messi in luce, al piu’ di un collegamento probatorio.
Pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di (OMISSIS) con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, che si uniformera’ al principio di diritto sopra enunciato, previa puntuale individuazione dei decreti di autorizzazione o di proroga in forza dei quali sono state intercettate le conversazioni valorizzate ai fini di prova per il capo in questione.
13.3. Peraltro, l’annullamento con rinvio deve investire l’imputazione di peculato, ma non puo’ riguardare le imputazioni di falso. Al riguardo, non coglie nel segno il quarto motivo dell’atto di impugnazione a firma dell’avv. (OMISSIS), alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ in forza del quale il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si e’ esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si e’ manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune (Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 4698 del 16/03/1998, Carpinteri, Rv. 211066). Da cio’ consegue, che, non essendo intervenute sospensioni nel corso del giudizio di primo grado (come rilevato dalla stessa sentenza di appello), ne’ in quello di appello, la fattispecie estintiva del reato si e’ perfezionata alle ore ventiquattro del 26 aprile 2018, quando gia’ era intervenuta la sentenza di appello: per tali imputazioni, comunque, alla declaratoria di estinzione per prescrizione deve procedere questa Corte.
14. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) non e’ inammissibile, sicche’ deve essere rilevata l’estinzione per prescrizione dei reati di falso alla stessa ascritti.
In premessa, occorre dare atto dei dati – divergenti – evincibili dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza di primo grado. La prima riconosceva l’imputata responsabile del falso nei due certificati del 9 e del 12 novembre 2010, qualificando detti documenti come atti pubblici fidefacenti e i fatti-reato ritenuti sussistenti come integranti il delitto di cui all’articolo 479 c.p. (e non quello contestato per entrambi gli episodi a norma dell’articolo 480 c.p.); nella parte relativa alla determinazione della pena, la motivazione della sentenza impugnata ribadiva la qualificazione del fatto a norma dell’articolo 479 c.p., e individuava la pena da irrogare in mesi 9 di reclusione, cosi’ determinata:
pena base, anni 1 di reclusione, ridotta per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche a mesi 8 di reclusione, aumentata a mesi 9 di reclusione per la continuazione. Di tutt’altro tenore il dispositivo della sentenza impugnata, che non solo non dava conto della diversa qualificazione dei fatti contestati a norma dell’articolo 480 c.p., ma irrogava all’imputata la pena di mesi 6 di reclusione. A fronte delle evidenti incongruenze in cui era incorso il giudice di primo grado, l’appello aveva censurato la mancata indicazione nel dispositivo della riqualificazione evidenziata dalla motivazione, invocando l’irrogazione di una pena meno severa correlata appunto al reato di cui all’articolo 480 c.p..
Il giudice di appello non ha in alcun modo affrontato la questione della divergenza tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, limitandosi a ribadire la qualificazione del fatto a norma dell’articolo 479 c.p., e ad evidenziare l’irrogazione della pena al di sotto del minimo edittale, ma non riformabile in difetto di impugnazione del pubblico ministero. Alla luce di tale divergenza (non limitata al dispositivo, come si e’ visto) e del mancato esame della questione da parte del giudice di appello, il ricorso non risulta manifestamente infondato, sicche’ deve rilevarsi l’estinzione di entrambi i reati per prescrizione, intervenuta, per il piu’ recente di essi, a maggio del 2018.
Al riguardo un ulteriore rilievo si impone alla luce del principio di diritto affermato da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, secondo cui “non puo’ essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell’articolo 476 c.p., comma 2, qualora la natura fidefacente dell’atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti, ovvero con l’indicazione della norma di legge di cui sopra”. Nel caso di specie, l’imputazione formulata nei confronti della ricorrente, oltre a riguardare il delitto di cui all’articolo 480 c.p., non conteneva alcuna indicazione della natura fidefacente dei documenti oggetto della contestazione, sicche’, anche a prescindere dalla questione della qualificazione dei fatti (a norma dell’articolo 480 c.p., ovvero dell’articolo 479 c.p.), il tempo necessario a prescrivere e’ di sette anni e sei mesi (sei anni, con l’aumento di un quarto per le interruzioni) e, come si e’ detto, e’ decorso per entrambi i reati.
Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex articolo 129 c.p.p., comma 2, il proscioglimento nel merito dell’imputata. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi’ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu’ al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274): “constatazione” cui non si puo’ accedere nel caso di specie alla luce delle sentenze di merito e delle censure proposte dalla ricorrente.
15. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione nei confronti di (OMISSIS) e nei confronti di (OMISSIS) limitatamente ai reati di falso, mentre con riferimento all’imputazione di peculato la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia; nel resto, il ricorso di (OMISSIS) deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) per essere i reati alla stessa ascritti estinti per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di (OMISSIS) senza rinvio limitatamente ai reati di falso perche’ estinti per prescrizione e con riferimento al reato di peculato con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio; rigetta nel resto il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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