Il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere ex art. 275 comma 4 cod. proc. pen. per i genitori di prole di età inferiore a sei anni

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 7 maggio 2020, n. 13960.

Massima estrapolata:

Il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere ex art. 275 comma 4 cod. proc. pen. per i genitori di prole di età inferiore a sei anni non è estensibile, in via interpretativa, al caso di figlio disabile di età superiore all’indicato limite. (In motivazione, la Corte ha escluso che la mancata equiparazione del figlio disabile con quello di età inferiore a sei anni possa configurare una disparità di trattamento tale da giustificare un’eccezione di costituzionalità, essendo diverse le esigenze assistenziali relative ad un figlio in età evolutiva, che richiedono la presenza di almeno un genitore, rispetto all’assistenza per un figlio disabile di età superiore, che può essere offerta da altri familiari o da strutture pubbliche di sostegno).

Sentenza 7 maggio 2020, n. 13960

Data udienza 12 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Misura di custodia cautelare in carcere – Rigetto dell’istanza di sostituzione della misura con quella degli arresti cautelari con braccialetto elettronico – Figlio disabile – Assistenza da parte di soggetti esterni alla famiglia – Differenza con l’assistenza a figlio di età inferiore a sei anni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO D. – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere

Dott. BORSELLINO M. D. – Consigliere

Dott. COSCIONI G. – Consigliere

Dott. TUTINELLI – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza 3 maggio 2009 del Tribunale della liberta’ di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. TUTINELLI Vincenzo;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale PEDICINI Ettore, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
sentito i difensori, Avv. (OMISSIS) del Foro di Palmi e Avv. (OMISSIS) del Foro di Reggio Calabria che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice dell’appello cautelare ha confermato l’ordinanza 29 novembre 2018 del GIP del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato l’istanza volta a ottenere la sostituzione della misura cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari anche con l’uso del dispositivo elettronico di controllo.
2. Propone ricorso per cassazione l’indagato articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell’articolo 275 c.p.p., comma 4 e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta irrilevanza ed inammissibilita’ della questione di costituzionalita’ proposta con l’atto di impugnazione che ha dato luogo l’impugnato provvedimento. In particolare, il ricorrente afferma l’incostituzionalita’ dell’articolo 275 c.p.p., comma 4, nella parte in cui non prevede che il divieto di applicazione della misura custodiale massima si estenda alla fattispecie in cui l’indagato abbia parole di eta’ superiore a sei anni ma che palesi uno sviluppo del tutto incongruente con l’eta’ per effetto di disabilita’.
3. Con memoria depositata il 11/12/2019, il ricorrente ha depositato documentazione relativa alle patologie di cui e’ affetta la figlia del ricorrente (OMISSIS) e la moglie dello stesso (OMISSIS). In particolare, (OMISSIS) risulta affetta da sclerosi tuberosa e da epilessia, ritardo mentale grave (QI 40) totale incapacita’ di essere autonoma, impulsivita’ contenuta farmacologicamente, mancato contenimento emotivo in famiglia che risulta essere invece trigger point e necessitante assistenza continua. Risulta dal referto (OMISSIS) una “deflessione del tono dell’umore e calo ponderale, verosimilmente reattivo all’assenza della figura paterna, la necessita’ di una figura di riferimento al fine di aderire al trattamento e le difficolta’ della madre nell’uso del magnete stimolatore del nervo vago potenzialmente rilevante al fine di ridurre la portata delle crisi. (OMISSIS) risulta affetta da sclerosi tuberosa, epilessia focale farmaco resistente e risulta essere stata sottoposta a intervento chirurgico per asportazione di gozzo multi-nodulare con implicazioni psichiatriche e polmonari gravi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e l’articolata questione di costituzionalita’ risultano del tutto infondati.
2. Le censure del ricorrente hanno ad oggetto la mancata considerazione la presenza di una identita’ di ragioni tra ala garantita tutela di prole inferiore ad anni sei e la necessita’ di tutela della prole e di familiari che, per ragioni di malattia, si trovino in condizioni di incapacita’ assoluta di provvedere a se’ stessi anche soltanto fisicamente. In particolare, il ricorrente lamenta la presenza di un vuoto normativo in relazione alla situazione del genitore che debba assistere un figlio disabile, in cio’ ravvisando un vizio di legittimita’ costituzionale della norma in quanto ritenuta non comprensiva di tale fattispecie. Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che la natura eccezionale della norma non ne consente l’estensione ad altre ipotesi nella stessa non espressamente contemplate (Sez. 4, Sentenza n. 42516 del 16/07/2009, Sanchez Savedra – Rv. 245779). In particolare, gia’ e’ stata oggetto di valutazione l’ammissibilita’ della denuncia di un vizio di legittimita’ costituzionale sul punto ritenendo non possibile parificare l’impossibilita’ di assistenza personale del genitore, nella prospettiva in cui la stessa e’ ritenuta rilevante dalla norma, nei confronti del figlio infraseienne rispetto a quella riferita al figlio disabile di eta’ superiore a detto limite. Infatti (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 31226 del 13/03/2013 – Rv. 256589 – 01), il legislatore mostra di preoccuparsi non di un’assistenza genericamente intesa, ma di quell’assistenza che, nella situazione concreta, puo’ essere garantita esclusivamente dal genitore; ed in effetti questa Corte ha in piu’ occasioni ritenuto correttamente esclusa la ricorrenza di un’assoluta impossibilita’ di prestare assistenza ai figli infraseienni nella misura in cui la stessa possa essere offerta da altri familiari o da strutture pubbliche di sostegno (Sez. 1, n. 14651 del 04/03/2008, Chiovaro, Rv. 240029; Sez. 5, n. 27000 del 28/05/2009, P., Rv, 244485). Determinante, nella prospettiva della norma in esame, e’ dunque una carenza che riguardi non l’assistenza per la quale il genitore e’ sostituibile, ma quella particolare e piu’ ampia assistenza, nei suoi aspetti anche psicologici ed affettivi, propria del rapporto fra il genitore ed il figlio in tenera eta’, alla quale non puo’ integralmente sopperirsi ad opera di altri soggetti (Sez. 5, n. 8636 del 15/02/2008, Esposto Sumadele, Rv. 239042). Deve quindi concludersi che le particolari problematiche relative all’assistenza materiale di un figlio disabile, che puo’ normalmente provenire da soggetti esterni all’ambito genitoriale, non possono essere ritenute paragonabili, ai fini del trattamento normativo, a quelle riguardanti l’assistenza di un figlio in eta’ evolutiva, che richiede la presenza di almeno uno dei genitori. In nulla rileva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili richiamate dalla difesa.
3. Di conseguenza, e’ manifestante infondata la proposta questione di legittimita’ costituzionale; a proposito della quale va aggiunto che le ordinanze della Corte Costituzionale nn. 239 e 250 del 2011, dichiarative di inammissibilita’ di questioni di legittimita’ costituzionale del citato articolo 275 c.p.p., comma 4, non contengono in motivazione riferimenti ad una prospettabile fondatezza delle questioni stesse.
4. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in liberta’ del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perche’ provveda a quanto stabilito dall’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-bis.
6. Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, prevede l’obbligo – in caso di diffusione di sentenze di ogni ordine e grado di omettere le generalita’, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali puo’ desumersi anche indirettamente l’identita’ di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Di conseguenza, in caso di diffusione del presente provvedimento, si dovranno omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *