Il diritto di ritenzione

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 31 ottobre 2019, n. 27990.

La massima estrapolata:

Il diritto di ritenzione, che è riconosciuto in via generale dall’art. 1152 c.c. e si configura come una situazione non autonoma ma strumentale all’autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore dell’affittuario di fondo rustico nell’art. 20 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (così come lo era, già, nell’art. 15 della precedente legge n. 11 del 1971) in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicché, presupponendo l’esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non è scindibile dall’esistenza di detto credito o dall’accertamento di questo. Pertanto, eccepito dall’affittuario che si opponga all’esecuzione del rilascio di un fondo rustico il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l’esistenza delle opere realizzate dall’affittuario, ma deve verificarne anche l’indennizzabilità, rigettando l’eccezione ove tale verifica dia esito negativo.

Sentenza 31 ottobre 2019, n. 27990

Data udienza 3 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18588/2017 proposto da:
(OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’AVVOCATO (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente agli AVVOCATI (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS), (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’AVVOCATO (OMISSIS) che li rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 00061/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 27/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2019 dal consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;
udito gli Avvocati (OMISSIS) per la ricorrente e l’Avvocato (OMISSIS) per i controricorrenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per il rigetto dei motivi primo e dal quinto al nono, accoglimento del secondo e del terzo, assorbito il quarto.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS) impugna con nove motivi di ricorso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione specializzata per le controversie agrarie, n. 00061 del 2017 che, in parziale accoglimento dell’appello principale dalla stessa (OMISSIS) e da (OMISSIS) proposto, nonche’ degli appelli incidentali, avverso sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione specializzata agraria, aveva cosi’ statuito:
ridetermina in Euro 59.659,50 il credito degli appellanti principali, fermi interessi e rivalutazione come determinati dalla sentenza di primo grado;
ridetermina in Euro 2.754,36 la somma dovuta in favore degli appellati, in solido, a titolo di canoni scaduti e non pagati, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
ridetermina in Euro 105.000,00 la somma dovuta agli appellati in solido, a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione illegittima del fondo, oltre interessi determinati come da motivazione;
dichiara interamente compensato il credito vantato dagli appellati/appellanti incidentali;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e pone le spese di c.t.u. per meta’ a carico degli appellanti principali e per il residuo a carico degli appellanti incidentali.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS), (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo censura la sentenza d’appello ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e per omesso esame di un fatto decisivo.
Il secondo mezzo attiene a violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, articoli 16 e 17 nonche’ agli articoli 1223 e 1227 c.c. ed all’articolo 1591 c.c.
Il terzo motivo richiama gli stessi suddetti parametri normativi, con riferimento specifico al ritenuto insussistente, dalla sentenza d’appello, diritto di ritenzione.
Il quarto motivo, attiene a violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
Il quinto mezzo e’ formulato in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di fatto decisivo e segnatamente della consulenza tecnica di ufficio.
Il sesto motivo attiene pure all’omesso esame della consulenza, questa volta integrativa, ed all’omesso rilievo delle contraddizioni tra la prima e la seconda relazione del consulente tecnico di ufficio.
Il settimo mezzo afferma l’omesso esame dell’errore materiale contenuto nella consulenza tecnica.
L’ottavo motivo e’ articolato per nullita’ procedimentale, articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione a carenza istruttoria sulla realizzazione del pescheto.
Infine il nono motivo attiene promiscuamente all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. e per omesso esame dell’entita’ dei lavori di spietramento e di scavo.
Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile, in quanto formulato per la prima volta in questa sede di legittimita’.
Non risulta, infatti, dal ricorso della (OMISSIS), nella sua duplice qualita’, ossia in proprio e quale erede di (OMISSIS), ove la questione della cessione parziale del fondo sia stata trattata nelle precedenti fasi di merito. La detta questione poteva essere portata alla cognizione del giudice di appello in quanto una delle cessioni (quella in favore di (OMISSIS), per un ottavo del terreno) si era gia’ realizzata nel 2004 (Cass. n. 14599 del 12/07/2005: “Nel giudizio di cassazione, e’ preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello, nel rispetto del contraddittorio ed in conformita’ della regola tassativa secondo cui i motivi di appello devono essere esposti tutti esclusivamente nell’atto di appello. Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita’, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’, per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa”.
Il secondo motivo di ricorso involge la questione dei miglioramenti, del danno da mancata riconsegna dei terreni ai concedenti e del diritto di ritenzione.
Il motivo e’ fondato.
La Corte territoriale ha infatti, determinato (pag. 11 della sentenza d’appello) il danno da mancata riconsegna in via presuntiva, affidandosi alla consulenza tecnica di ufficio, senza tuttavia, che gli appellanti incidentali qui controricorrenti (ad esclusione del (OMISSIS), rimasto intimato) offrissero prova alcuna di avere ricevuto offerte di migliore allocazione e comunque sfruttamento del terreno (Cass. n. 15111 del 17/06/2013: “Il danno da occupazione abusiva di immobile non puo’ ritenersi sussistente “in re ipsa” e coincidente con l’evento, che e’ viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli articoli 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicche’ il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento e’ tenuto a provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che puo’ al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti”).
La sentenza in scrutinio, con riferimento al terzo mezzo, non ha ritenuto sussistente il diritto di ritenzione del fondo in relazione alla realizzazione di miglioramenti non indennizzati, ai sensi del combinato disposto della L. n. 203 del 1982, articolo 17, comma 2 e articolo 20.
La sentenza riteneva, in motivazione, insussistente il diritto di ritenzione della (OMISSIS) e del (OMISSIS), affermando che essi, essendo spirato il termine del 10/11/2015 erano tenuti all’immediato rilascio.
In tal modo essa no ha fatto corretta applicazione della L. n. 203 del 1982, articoli 17 e 20 (si veda: Cass. n. 09267 del 19/04/2010: “Il diritto di ritenzione, che e’ riconosciuto in via generale nell’articolo 1152 c.c. e si configura come situazione non autonoma ma strumentale all’autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, e’ contemplato in favore dell’affittuario di fondo rustico nella L. 3 maggio 1982, n. 203, articolo 20 (cosi’ come lo era, gia’, nella precedente L. n. 11 del 1971, articolo 15) in stretta correlazione al diritto di credito per le indennita’ spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto, sicche’, presupponendo l’esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, non e’ scindibile dall’esistenza di detto credito o dall’accertamento di questo. Pertanto, eccepito dall’affittuario che si opponga all’esecuzione del rilascio di un fondo rustico il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non puo’ limitarsi ad accertare l’esistenza delle opere realizzate dall’affittuario, ma deve verificarne anche l’indennizzabilita’, rigettando l’eccezione ove tale verifica dia esito negativo”).
L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo, in quanto attinente al diritto di ritenzione, come detto, connesso al risarcimento del danno ed a quello dell’indennita’ per i miglioramenti.
Il quarto motivo attenendo alla regolazione delle spese processuali, e’ assorbito dall’accoglimento dei precedenti due.
I motivi dal quinto al non sono inammissibili, e tali vanno dichiarati, in quanto pongono questioni di fatto, attinenti la mancata valutazione della consulenza tecnica di ufficio, le discrasie asseritamente in essa perseti, le contraddizioni con l’ulteriore consulenza tecnica integrativa.
Giova osservare, sul punto, che essi sono tutti formulati in via esclusiva ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 o anche in relazione combinata con il n. 4.
Ne consegue che sessi sono inammissibili laddove richiedono censura non piu’ proponibile, trattandosi di sentenza pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del Decreto Legge n. 83 del 2012, che ha modificato l’articolo 360 c.p.c., n. 5 con conseguente riduzione della censura motivazionale al cosiddetto minimo costituzionale (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014, secondo la quale: “La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, art5. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”.).
Per il resto occorre osservare che la sentenza in scrutinio ha adeguatamente valutato nella parte motiva la consulenza tecnica di ufficio, e la relazione integrativa, espletate nella fase di gravame, ritenendo inutilizzabile quella di primo grado.
La detta conclusione non e’, peraltro, inficiata dall’accoglimento del motivo attinente l’importo risarcitorio, in quanto cio’ e’ avvenuto in relazione alla mancata prova di diversi impieghi fruttuosi del terreno da parte dei concedenti.
In conclusione: inammissibili il primo, il quinto, il sesto, il settimo l’ottavo ed il nono motivo; accolto il secondo, con assorbimento del terzo e del quarto.
La sentenza impugnata e’ cassata, in relazione al motivo accolto.
La causa e’, pertanto, rinviata alla Corte di Appello di lecce, in diversa composizione, che la decidera’ attenendosi a quanto qui statuito.
Le spese di lite, anche di questo giudizio di legittimita’, saranno regolate dal giudice di rinvio.
La natura agraria della controversia esclude l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed il quarto, dichiara inammissibile il primo motivo nonche’ quelli dal quinto al nono; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese di legittimita’;
rilevato che agli atti il processo risulta esente, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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