l diritto di prelazione (e di riscatto) di cui all’art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 27 agosto 2019, n. 21748.

Massima estrapolata:

Il diritto di prelazione (e di riscatto) di cui all’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, può essere esercitato – ai sensi dell’art. 16, quinto comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817 – anche da una cooperativa agricola; in tal caso, è necessario che ricorrano, da un lato, le condizioni di cui al citato art. 8 e, dall’altro, che la cooperativa realizzi un’efficiente conduzione associata dei fondi, indipendentemente dalla divisione o meno dei medesimi, giacché è proprio questo tipo di conduzione, necessariamente emergente dalle norme statutarie e concretamente attuata nella pratica, che giustifica l’esistenza di una cooperativa agricola a scopo mutualistico ed il conseguente diritto di prelazione.

Ordinanza 27 agosto 2019, n. 21748

Data udienza 28 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26304-2017 proposto da:
SOCIETA’ AGRICOLA (OMISSIS) S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI VERONA, in persona del Dirigente del servizio dell’avvocatura, legale rappresentante della Provincia, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
SOCIETA’ AGRICOLA (OMISSIS) S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente al ricorrente incidentale –
contro
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA (OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 681/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. La Societa’ agricola (OMISSIS) s.s. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Verona, la Provincia di Verona e la Societa’ cooperativa agricola (OMISSIS), chiedendo che venisse accertata la mancanza dei requisiti di legge per l’esercizio del diritto di prelazione agraria in capo alla societa’ convenuta.
Espose, a sostegno della domanda, di essersi aggiudicata in via provvisoria, all’asta pubblica indetta dalla Provincia di Verona, il fondo agricolo (OMISSIS) sito in (OMISSIS); che, successivamente, la Provincia aveva comunicato tale aggiudicazione alla Societa’ cooperativa agricola (OMISSIS), in qualita’ di affittuaria del fondo, e che quest’ultima aveva esercitato il diritto di prelazione di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, articolo 8, per cui la Provincia aveva provveduto all’aggiudicazione definitiva del fondo in favore della medesima.
Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e in particolare sostenendo che la societa’ aggiudicataria possedeva i requisiti di legge per l’esercizio della prelazione.
Istruita la causa, il Tribunale rigetto’ la domanda e condanno’ la societa’ attrice al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia e’ stata impugnata dalla societa’ attrice soccombente e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 29 marzo 2017, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
Ha osservato la Corte territoriale, fra l’altro, che la Societa’ cooperativa agricola (OMISSIS) aveva dato idonea prova del possesso dei requisiti di legge e che correttamente il Tribunale aveva fatto applicazione della L. 14 agosto 1971, n. 817, articolo 16, comma 5, posto che la sussistenza del requisito di cooperativa agricola era stato dimostrato dalla parte convenuta che aveva esercitato la prelazione.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre la Societa’ agricola (OMISSIS) s.s. con atto affidato a due motivi.
Resiste la Provincia di Verona con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato (tale e’ l’intestazione dell’atto).
La societa’ (OMISSIS) resiste con controricorso al ricorso incidentale condizionato.
La Societa’ cooperativa agricola (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380 – bis c.p.c. e la societa’ ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. n. 817 del 1971, articolo 16, commi 1 e 5.
Si sostiene, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso l’esistenza di uno stretto condizionamento tra i due commi del citato articolo 16; secondo la giurisprudenza, infatti, per il riconoscimento del diritto di prelazione in favore di una societa’ cooperativa si dovrebbe dimostrare trattarsi di cooperativa di braccianti, mezzadri o coloni, per cui non sarebbe sufficiente il solo requisito della natura agricola del soggetto collettivo.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, articolo 8 e dell’articolo 2697 c.c..
Si sostiene che il soggetto esercente la prelazione agraria deve dimostrare di provvedere alla coltivazione del fondo da almeno due anni prima dell’alienazione del medesimo, il che nella specie non sarebbe stato dimostrato.
3. I due motivi, da trattare congiuntamente per l’evidente connessione, sono entrambi privi di fondamento, quando non inammissibili.
Il primo motivo – che peraltro si limita al richiamo di alcune sentenze di questa Corte, sollecitando l’esame dello statuto della societa’ cooperativa agricola (OMISSIS) – dimostra di non cogliere esattamente ne’ il contenuto della sentenza impugnata ne’ l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’.
Dalle pronunce di questa Corte, infatti, risulta che il diritto di prelazione (e di riscatto) di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, articolo 8, puo’ essere esercitato, ai sensi della L. 14 agosto 1971, n. 817, articolo 16, comma 5, anche da una cooperativa agricola; in tal caso e’ necessario che ricorrano, da un lato, le condizioni di cui al citato articolo 8 e, dall’altro, che la cooperativa realizzi un’efficiente conduzione associata dei fondi, indipendentemente dalla divisione o meno dei medesimi, giacche’ e’ proprio questo tipo di conduzione, necessariamente emergente dalle norme statutarie e concretamente attuata nella pratica, che giustifica l’esistenza di una cooperativa agricola a scopo mutualistico ed il conseguente diritto di prelazione (cosi’ la sentenza 2 marzo 2010, n. 4934). La precedente sentenza 21 luglio 2006, n. 16773, afferma che ai braccianti agricoli e’ riconoscibile il diritto all’esercizio della prelazione agraria, in relazione al disposto di cui alla L. n. 817 del 1971, articolo 16, commi 1 e 5, solo se associati in cooperative agricole, poiche’, in tal caso, la cooperativa agricola va assimilata al coltivatore diretto, anche se i suoi soci sono braccianti; cio’ in quanto il soggetto titolare del diritto, quale imprenditore agricolo, e’ la stessa cooperativa che utilizza nella coltivazione del fondo il lavoro dei propri soci.
La sentenza impugnata ha accertato che la societa’ cooperativa che aveva esercitato il diritto di prelazione svolgeva, in effetti, l’attivita’ di gestione associata dei terreni, per cui correttamente ha riconosciuto in capo ad essa il diritto di prelazione, senza necessita’ di accertare la qualita’ di colono o bracciante in capo ai suoi singoli componenti. L’ulteriore censura di cui al secondo motivo attiene, evidentemente, al merito dell’accertamento, non piu’ suscettibile di riesame in questa sede.
4. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
Rileva il Collegio che l’atto difensivo della Provincia, benche’ intitolato nei termini sopra riportati, non contiene un vero e proprio ricorso incidentale condizionato, ma soltanto la riproposizione, in vista dell’eventuale giudizio di rinvio, delle difese gia’ proposte in appello (v. controricorso alla p. 14); per cui non occorre pronunciare alcuna statuizione al riguardo.
A tale esito segue la condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 – quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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