Il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 7 agosto 2019, n. 21058.

Massima estrapolata:

Il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall’art. 814 c.p.c., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al presidente del tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell’art. 829 c.pc.e riservate alla cognizione del giudice dell’impugnazione indicato dal precedente art. 828 c.p.c..

Sentenza 7 agosto 2019, n. 21058

Data udienza 4 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28611/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.n. c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 168/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’, in subordine rigetto per infondatezza.

RILEVATO

CHE:
Gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno chiesto al Presidente del Tribunale di Udine, a norma dell’articolo 814 c.c., comma 2, di determinare le competenze per l’attivita’ prestata quali arbitri rituali, nella procedura arbitrale promossa dalla (OMISSIS) Spa nei confronti dell’ (OMISSIS) snc.
Il Presidente del Tribunale ha delegato per la trattazione il Dott. (OMISSIS), giudice anziano dello stesso Tribunale, il quale ha fissato l’udienza del 18 aprile 2013.
L’Impresa Costruzioni, costituitasi, ha sollevato eccezioni in ordine alla validita’ della predetta delega presidenziale, all’an e al quantum della pretesa avanzata dai ricorrenti.
Il Presidente del Tribunale, investito delle suddette eccezioni, ha confermato la designazione del Dott. (OMISSIS), il quale ha provveduto in data 20 novembre 2013, liquidando al collegio arbitrale il compenso di Euro 140000, oltre accessori, e ripartendolo tra i membri del collegio e il presidente.
La Corte d’appello di Trieste, con provvedimento del 6 giugno 2014, ha rigettato il reclamo degli arbitri, rilevando che: la delega delle funzioni presidenziali da parte del Presidente del Tribunale era conforme alle tabelle in vigore nel Tribunale, poiche’ il Dott. (OMISSIS) era il giudice piu’ anziano addetto alla trattazione e decisione dei procedimenti di volontaria giurisdizione e, comunque, la violazione dei criteri tabellari non incideva sulla valida costituzione del giudice, potendo determinare al piu’ una mera irregolarita’ priva di rilevanza esterna; le censure riguardanti la validita’ del compromesso e la regolarita’ della nomina degli arbitri erano riservate al giudizio di impugnazione del lodo; corretta era la quantificazione del compenso operata dal primo giudice.
L’ (OMISSIS) snc ha proposto ricorso per cassazione, resistito da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

CONSIDERATO

CHE:
Preliminarmente si osserva che il provvedimento impugnato, emesso dalla Corte d’appello sul reclamo avverso il provvedimento del presidente del Tribunale di determinazione del compenso degli arbitri, e’ ricorribile per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7, (Cass. S.U. n. 25045 del 2016).
Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 38, 810 e 814 c.p.c., del Regio Decreto n. 12 del 1942, articoli 7 ter, 47 e 104 e articolo 25 Cost., per non avere la Corte di merito rilevato l’inesistenza dei presupposti legittimanti la delega del Presidente del Tribunale ad altro magistrato, essendovi nel Tribunale altro magistrato piu’ anziano da designare per la trattazione del ricorso, con consequenziale nullita’ del provvedimento di liquidazione del compenso in favore degli arbitri.
Il motivo e’ inammissibile perche’ censura solo una delle due autonome rationes decidendi, enunciate a sostegno della decisione impugnata: quella riguardante l’anzianita’ del Dott. (OMISSIS), sul presupposto che vi fosse altro magistrato piu’ anziano, e non l’altra ratto, la quale e’ da sola sufficiente a sorreggerla, relativa alla non incidenza della dedotta violazione dei criteri tabellari sulla capacita’ e valida costituzione del giudice, attenendo il provvedimento di delega al funzionamento interno degli organi giurisdizionali.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 12 c.p.a., inesistenza e invalidita’ della clausola arbitrale contenuta nel contratto preliminare di compravendita e nella convenzione integrativa, inerendo la controversia a un procedimento amministrativo e, quindi, a interessi legittimi e non a diritti soggettivi.
Il motivo e’ inammissibile, avendo la sentenza impugnata deciso la causa in senso conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ (articolo 360 bis c.p.c., n. 1), secondo il quale il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall’articolo 814 c.p.c., al presidente del tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validita’ del compromesso e del lodo e sulla regolarita’ della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell’articolo 829 c.p.c. e riservate alla cognizione del giudice dell’impugnazione indicato dal precedente articolo 828 (Cass. n. 14799 del 2008). Si e’ anche rilevato che il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico conferito, nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescinde dalla validita’ ed efficacia del lodo, non venendo meno, di conseguenza, il diritto di ricevere il compenso, per l’esecuzione del mandato, nell’ipotesi d’invalidita’ del lodo stesso (Cass. n. 15420 del 2018).
La dedotta violazione dell’articolo 816 ter c.p.c., per avere il c.t.u. e il collegio arbitrale direttamente e illegittimamente acquisito documenti dalla P.A., non si e’ tradotta nella formulazione di un motivo ammissibile, mancando l’individuazione della statuizione impugnata e di specifiche censure.
Il ricorso e’ inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200,00, oltre spese generali e accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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